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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06302/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente ha impugnato due intimazioni di pagamento notificate nel 2014 e nel 2016, insieme alle cartelle sottostanti, relative a tributi erariali e diritti camerali notificati tra il 2004 e il 2007. Ha dedotto l’omessa notifica degli atti presupposti, vizi propri degli atti successivi e la prescrizione dei crediti. In primo grado la CTP ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari e ha accolto il ricorso ritenendo prescritti in cinque anni i tributi erariali. In appello la CTR ha annullato le cartelle solo per i diritti camerali e, per il resto, ha accolto l’appello dell’agente della riscossione, affermando che per i tributi erariali opera la prescrizione decennale e che nella specie andava applicata la sospensione ex art. 1, comma 623, l. n. 147/2013. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2948 e 2946 c.c., sostenendo che i crediti non erano più esigibili perché, in assenza di atti interruttivi, era maturata la prescrizione quinquennale; in via subordinata ha sostenuto che sarebbe comunque maturata la prescrizione decennale, contestando anche la tempistica e ritualità delle notifiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui pretendeva l’applicazione della prescrizione quinquennale ai tributi erariali, ribadendo che tali crediti sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Ha poi dichiarato inammissibile la censura subordinata sulla maturazione della prescrizione decennale, perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e difettava di specificità, non essendo trascritte le relate di notifica rilevanti. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • I crediti per tributi erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale previsto per altre obbligazioni periodiche.
  • La definitività dell’atto di riscossione per mancata impugnazione entro il termine perentorio produce solo l’irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione sostanziale del credito stesso.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione dei fatti o del computo dei termini compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione di fatti rilevanti per la prescrizione deve rispettare il principio di specificità del ricorso, con adeguata indicazione e trascrizione degli atti e delle notifiche su cui si fonda.
  • La sospensione legale dei termini di riscossione deve essere considerata nel calcolo della prescrizione quando risulti applicabile al periodo oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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