Cassazione Civile, Ordinanza n. 09814/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito di due cartelle di pagamento per IRPEF e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 1335 c.c. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, in caso di notifica della cartella a mezzo posta, non incombe sul mittente la prova del contenuto del plico contestato dal destinatario; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, censurando l’affermazione secondo cui la notifica non sarebbe stata provata perché gli atti erano stati prodotti solo in copia. Prima dell’esame del merito, il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivo, avendo egli notificato un ricorso per revocazione della medesima sentenza: secondo la controricorrente, tale notificazione valeva come notificazione della sentenza ai fini del termine breve per cassare, con conseguente tardività del ricorso notificato il 10 dicembre 2018.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione. Ha affermato che la notificazione del ricorso per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, salvo sospensione del termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c. Poiché il ricorso per revocazione era stato notificato il 6 giugno 2018 e ritirato il 13 giugno 2018, e non risultava allegata né provata alcuna sospensione del termine, il ricorso per cassazione, notificato solo il 10 dicembre 2018, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha precisato che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
L’onere di provare la tempestività dell’impugnazione e l’assenza di cause ostative grava sulla parte che impugna.
È invocato dalla ricorrente nel censurare la distribuzione dell’onere probatorio in tema di notificazione postale.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la norma richiamata in relazione alla notificazione della cartella di pagamento e alla prova della notifica.
È richiamato in relazione all’efficacia probatoria delle copie documentali prodotte in giudizio.
La Corte ribadisce che solo la sospensione del termine per impugnare, se concessa dal giudice della revocazione su istanza di parte, impedisce la decorrenza del termine breve per cassare.
È menzionato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per revocazione di una sentenza d’appello equivale alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Quando sia stata notificata la citazione o il ricorso per revocazione, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni da tale notificazione, salvo che il giudice della revocazione abbia disposto la sospensione del termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.
- L’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione e l’eventuale operatività di cause sospensive o impeditive del termine grava sulla parte impugnante; la mancata prova comporta l’inammissibilità del ricorso.
- In presenza di tardività del ricorso per cassazione, il giudice deve dichiararne l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, soccombenti nel giudizio di legittimità, non si applica l’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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