Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 22725 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano la parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate da parte della CTR che aveva rideterminato la rendita catastale a seguito di avviso di rettifica dell'Agenzia del Territorio. Contestano: 1) violazione del D.M. n.701/1994 art.1, comma 3 e dello Statuto del contribuente (L. n.212/2000 art.7) per presunta carenza di motivazione dell'avviso e mancata allegazione degli atti richiamati; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla congruità del costo unitario (Euro 500/mq) usato dall'Ufficio e sulla valutazione comparativa, in presenza di perizia tecnica prodotta dai contribuenti; 3) omissione di considerazione delle obiezioni circa l'inclusione dei due ascensori in consistenza catastale; 4) carenza di motivazione sul valore dei locali adibiti a direzione amministrativa, deposito interrato e farmacia; 5) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo (violazione artt.156 e 161 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata trascrizione e mancata allegazione integrale dell'avviso impugnato (violazione artt.366 e 369 c.p.c.). Sul merito, la Corte ha ritenuto infondati i profili di carenza di motivazione: trattandosi di procedura DOCFA e di attribuzione di rendita in categoria D con stima diretta dell'Ufficio, la motivazione è adeguata se i dati oggettivi non siano disattesi e la divergenza sia dovuta a diversa valutazione tecnica; l'omessa allegazione dell'atto di stima non costituisce difetto di motivazione in questo contesto. Quanto ai vizî di motivazione denunciati ex art.360 c.p.c., n.5, la Corte ha richiamato i limiti imposti dalle modifiche normative (D.L. n.83/2012) e la giurisprudenza di legittimità: il ricorrente non ha individuato un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. La CTR aveva adeguatamente motivato la congruità del valore applicato, anche per richiamo a prontuari e tariffe assimilabili. Sul presunto conflitto tra motivazione e dispositivo la Corte ha ritenuto il vizio inesistente poiché la decisione è complessivamente comprensibile. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese (Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito) nonché alla eventuale maggior contribuzione unificata secondo DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Decreto Ministeriale n. 701 del 1994

    Regola la procedura DOCFA: quando la rendita è proposta dal contribuente e l'Ufficio effettua una stima diretta per immobili D, la motivazione dell'avviso è soddisfatta dall'indicazione dei dati oggettivi se gli elementi fattuali non sono disattesi e la differenza deriva da valutazione tecnica.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiama obblighi di motivazione e trasparenza dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che tali obblighi siano rispettati nella procedura DOCFA ove non siano contestati gli elementi di fatto e la discrepanza derivi da diversa valutazione tecnica.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    N.3 (violazione di legge/procedure): è richiamato come base di censura. N.5 (omesso esame di fatto decisivo): dopo le modifiche del 2012 il ricorso per cassazione può fondarsi su questo vizio solo se il ricorrente individua un fatto storico preciso omesso dal giudice di merito; semplice critica sulla valutazione delle prove non è sufficiente.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 366 c.p.c., comma 1, n.4; art. 369 c.p.c., comma 2, n.4

    Norme sulle formalità del ricorso per cassazione: la mancata trascrizione integrale e la mancata allegazione del documento impugnato (qui, l'avviso) comportano inammissibilità del motivo che si fonda su quel documento.

  • Decreto-Legge n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modif. nella L. n. 134 del 2012

    Ha ristretto la portata dell'art.360 n.5: il vizio per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è ora rilevabile in cassazione solo nella forma dell'omesso esame di fatto decisivo, imponendo al ricorrente di indicare espressamente il fatto storico omesso.

  • Decreto-Legge n. 16 del 1993, conv. in L. n. 75 del 1993

    art. 2 (richiamato assieme al D.M. n.701/1994)

    Norme che insieme al D.M. 701/1994 disciplinano la procedura DOCFA; la Corte richiama che il procedimento è partecipativo e la stima dell'Ufficio è conoscibile dal contribuente.

  • Codice di Procedura Civile

    Riguardano la necessità di coerenza tra motivazione e dispositivo e la forma della sentenza; la Corte ha ritenuto che il presunto contrasto non incidesse sulla comprensibilità del provvedimento e quindi non determinasse nullità.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

    Prevede la possibilità di maggior contributo unificato in certe ipotesi; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non vengono contestati dall'Ufficio, la differenza fra rendita proposta e attribuita che nasce da valutazione tecnica non richiede una motivazione analitica estesa: è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e la base tecnica della stima.
  • In cassazione i motivi basati su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non trascrive integralmente e non allega i documenti essenziali richiamati (art.366 e 369 c.p.c.).
  • Dopo le modifiche legislative del 2012 l'art.360 c.p.c., n.5 è applicabile in cassazione solo se il ricorrente individua un fatto storico preciso e decisivo che il giudice di merito non ha esaminato; non è sufficiente chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
  • La valutazione tecnica del giudice o dell'Ufficio (stima diretta, scelta di costi unitari, inclusione di consistenze) è esercizio di discrezionalità tecnica: è difficile da rovesciare in sede di legittimità salvo che emergano omissioni concrete o errori patentemente inidonei.
  • Il contrasto apparente tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se incide sulla comprensibilità complessiva della decisione; formulazioni limitate del dispositivo non invalidano automaticamente la sentenza se il contenuto è comunque chiaro.
  • In caso di esito negativo del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a eventuali contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato (DPR 115/2002).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.