Sentenza del 20/10/2020 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Irpef - Accollo debiti tributari - Compensazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente chiedeva che un debito tributario venisse considerato estinto per effetto dell'accollo da parte di un terzo e/o mediante la compensazione con crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario; si poneva il problema dell'ammissibilità dell'accollo e dell'utilizzo dei crediti dell'accollante in compensazione ai sensi della L. 212/2000, art. 8, commi 1, 2 e 6, nonché della necessità dei decreti ministeriali attuativi richiamati dalla norma
La decisione
la decisione ha stabilito l'inammissibilità di estinguere il debito tributario mediante l'accollo combinato con la compensazione dei crediti dell'accollante fino all'emanazione degli specifici decreti ministeriali previsti dall'art. 8 della L. 212/2000; in particolare il primo comma mantiene limiti transitori alla compensazione in attesa dei regolamenti, il secondo comma consente l'accollo senza però liberare il contribuente originario, e il sesto comma richiede decreti ministeriali non ancora emanati. La giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cass. 29870/2018; Cass. 13638/2018) è stata richiamata per affermare che il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante verso l'erario. Conseguenza pratica: il ricorso che prospettava l'estinzione del debito è stato rigettato e il contribuente originario resta obbligato.
Norme richiamate
L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 8, comma 1
prevede in generale la possibilità di estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ma, in via transitoria, mantiene disposizioni limitative di tale possibilità in attesa di regolamenti attuativi
L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 8, comma 2
ammette la possibilità dell'accollo del debito di imposta altrui, ma stabilisce che l'accollo avvenga senza liberazione del contribuente originario
L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 8, comma 6
prevede l'emanazione di appositi decreti ministeriali per l'applicazione dell'istituto; detti decreti non risultano ancora emanati, impedendo l'uso pratico dell'accollo con effetti estintivi tramite compensazione
Cassazione, sentenza n. 29870/2018
giurisprudenza che nega che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell'accollante verso l'erario
Cassazione, sentenza n. 13638/2018
conferma l'orientamento secondo cui l'accollo non estingue il debito originale mediante compensazione dei crediti dell'accollante in mancanza degli atti regolamentari previsti
Massime di principio
- Fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 8 L. 212/2000, l'accollo di un debito tributario non può valere a estinguere l'obbligazione originaria mediante compensazione con crediti dell'accollante.
- L'accollo, anche se ammesso dalla norma, non libera il contribuente originario: il debitore primario resta responsabile salvo diversa disposizione regolamentare o formale liberazione.
- Non è possibile utilizzare i crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario per compensare il debito oggetto di accollo in assenza dei decreti/condizioni previste dalla norma e dalla prassi amministrativa.
- In situazioni analoghe verificare sempre l'esistenza di regolamenti o decreti ministeriali attuativi e la documentazione formale che eventualmente disponga la liberazione del debitore originario; in mancanza, l'amministrazione resterà opponente efficace.
- Percorsi alternativi pratici: valutare atti di surrogazione formale, pagamenti sostitutivi da parte di terzi con preventiva rinuncia da parte dell'amministrazione alla pretesa nei confronti del debitore originario, o accordi che prevedano specifiche garanzie documentali; tali soluzioni richiedono comunque l'accettazione formale dall'amministrazione finanziaria.
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