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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

IMU - Ruralità - Fabbricato - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha chiesto il riconoscimento del requisito di ruralità per un fabbricato non classificato catastalmente come rurale. La questione verteva sulla possibilità di ottenere tale riconoscimento nel giudizio tributario ordinario, senza aver precedentemente impugnato la classificazione catastale che esclude il carattere rurale dell'immobile.

La decisione

La richiesta di riconoscimento della ruralità è stata respinta: il giudice ha ritenuto che il proprietario doveva impugnare il provvedimento di classamento (la classificazione catastale) per ottenere la relativa variazione. Non è consentito al giudice tributario effettuare un accertamento incidentale dei requisiti di ruralità in un processo tributario dall'oggetto circoscritto; pertanto la qualificazione catastale che esclude la ruralità è stata confermata e il riconoscimento richiesto non è stato accordato.

Norme richiamate

  • Cass. SS.UU. n. 18565/2009

    Stabilisce che il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento del fabbricato rurale deve impugnare la classificazione catastale; non può ottenere il riconoscimento tramite un'azione incidentale in sede tributaria.

  • Cass. n. 15449/2008

    Conferma il principio per cui l'accertamento dei requisiti di difformità catastale non può essere compiuto incidentalmente dal giudice tributario, a causa del carattere impugnatorio e dell'oggetto limitato del processo tributario.

  • Cass. n. 6386/2006

    Ribadisce la necessità di impugnare gli atti di classamento per ottenere variazioni catastali e l'impossibilità di pronunce incidentali sul classamento nel processo tributario.

  • Cass. n. 12029/2009

    Sottolinea il carattere limitato dell'oggetto del giudizio tributario e la conseguente improcedibilità dell'accertamento di vizi o difformità catastali senza la previa impugnazione del classamento.

Massime di principio

  • Se un immobile non è classificato catastalmente come rurale, il proprietario che ritiene sussistenti i requisiti di ruralità deve impugnare l'atto di classamento per ottenere la variazione; non può limitarsi a chiedere il riconoscimento in un giudizio tributario avente ad oggetto imposte come l'IMU.
  • Il giudice tributario non può compiere accertamenti incidentali sulla conformità catastale quando l'oggetto del processo è limitato al rimborso o alla contestazione di tributi; le questioni catastali fanno parte della materia del classamento e richiedono un'apposita impugnazione amministrativa o giudiziale del provvedimento catastale.
  • Prima di avviare un contenzioso tributario sull'IMU basato sulla ruralità del fabbricato, è consigliabile ottenere preventivamente la rettifica/cambio di classamento catastale tramite istanza all'ufficio competente e, se necessario, impugnare formalmente il provvedimento che respinge tale istanza.
  • La prova dei requisiti di ruralità (es. destinazione agricola, legami funzionali con l'attività agricola, caratteristiche edilizie conformi alla normativa catastale per i fabbricati rurali) deve essere prodotta nel procedimento di impugnazione del classamento, non in via incidentale nel giudizio tributario.
  • In pratica, per tutelare efficacemente i propri diritti fiscali relativi alla ruralità si seguono due fasi: (1) azione amministrativa/giudiziale contro il classamento catastale; (2) successivo (ove necessario) contenzioso tributario in cui la nuova qualificazione catastale farà oggetto del rapporto tributario.

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