Sentenza del 20/10/2020 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Vendita bene aziendale - Incasso frazionato - Principio di competenza - Capacità contributiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla determinazione del periodo d'imposta in cui rileva fiscalmente la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene aziendale quando il corrispettivo è incassato in modo frazionato (dilazione/incassi a rate). In alternativa, valutazione di come comportarsi in ipotesi di mancato incasso: se la plusvalenza va comunque tassata e, in caso di mancato pagamento, se sia possibile qualificare successivamente la perdita come perdita su crediti.
La decisione
La pronuncia ha stabilito che prevale il principio di competenza per la determinazione dell'imponibile relativo alla plusvalenza da cessione di un bene aziendale: la plusvalenza si considera realizzata e va imputata al periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento del bene, indipendentemente dalla dilazione o frazionamento dell'incasso. La circostanza che il pagamento sia differito non impedisce l'imputazione per competenza. In caso di mancato incasso successivo, l'eventuale perdita potrà essere trattata secondo le disposizioni fiscali e civilistiche relative alle perdite su crediti, con le regole e gli oneri probatori previsti per la deducibilità (es. dimostrazione dell'inequivocabile perdita del credito, eventuali procedure esecutive o dichiarazione di insolvenza). Di conseguenza la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta e la tassazione della plusvalenza non è stata rinviata in funzione degli incassi.
Norme richiamate
principio di competenza fiscale e contabile
La norma e i principi contabili richiamati sono interpretati nel senso che i componenti positivi (plusvalenze) si imputano per competenza al periodo d'imposta in cui si è perfezionato l'evento imponibile (cessione), e non in base al momento dell'incasso
disposizioni fiscali e prassi in tema di perdite su crediti (normativa fiscale e prassi dell'Amministrazione finanziaria)
Le perdite su crediti possono essere dedotte solo se rispettano i presupposti normativi (ad es. effettiva perdita, oneri probatori, procedure di recupero), per cui l'eventuale mancato incasso post-cedimento non annulla l'imputazione per competenza della plusvalenza ma può dar luogo successivamente a una perdita deducibile secondo specifiche regole
principi civilistici sulla cessione e sui crediti
Il diritto privato (contrattualistica della vendita e norme sul credito) determina i rapporti obbligatori e le azioni di recupero; fiscalmente l'effetto è quello di separare il momento del realizzo dall'effettivo incasso, salvo quanto previsto per la deducibilità delle perdite su crediti
Massime di principio
- La plusvalenza da cessione di un bene aziendale si imputA al periodo d'imposta in cui si perfeziona la cessione (principio di competenza), indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pagato immediatamente o dilazionato
- La dilazione dell'incasso non posticipa automaticamente la tassazione della plusvalenza: il venditore soggetto a tassazione per competenza deve includere la plusvalenza nell'esercizio di realizzo
- Se in seguito al trasferimento il credito non viene incassato, la situazione va valutata con le regole sulle perdite su crediti: la deducibilità richiede il rispetto delle condizioni normative e la prova dell'effettiva perdita (es. procedure esecutive eseguite, fallimento/insolvenza del debitore, cancellazione del credito nei libri contabili secondo principi applicabili)
- È opportuno documentare contrattualmente le modalità di pagamento e conservare evidenze delle azioni di recupero: tali documenti sono essenziali per giustificare, in sede fiscale, la deduzione di una perdita su crediti
- In caso di operazioni con effetti rilevanti sul carico fiscale è consigliabile pianificare con un consulente tributario la struttura dell'operazione (eventuali garanzie, clausole di retention, modalità di contabilizzazione) per gestire in anticipo il rischio di imposizione immediata e le possibilità di recupero/deduzione in caso di insolvenza
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