Cassazione Penale, Sentenza n. 32772/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marino è stato condannato dal Tribunale di Palermo (27/05/2021) e la condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di Palermo (14/11/2023) per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: dichiarazioni false nell'istanza del 14/10/2017 per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, avendo affermato di non aver riportato condanne per reati di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate (artt. 80 e 74 DPR 309/1990). In Cassazione il ricorrente ha presentato quattro motivi: (1) errore in buona fede/inescusabilità dell'elemento soggettivo relativo alla falsa dichiarazione, considerando che una precedente condanna ostativa era divenuta definitiva pochi mesi prima dell'istanza; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; (3) vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento di art. 131-bis; (4) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), con la tesi che l'azione sarebbe stata al più colposa/leggera e che l'istanza è stata comunque rigettata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto inescusabile l'errore sulla legge penale (prima censura) e ha condiviso le motivazioni dei giudici di merito sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis, sottolineando l'abitualità delle condotte e plurimi precedenti in giudicato per reati a fine di lucro. Ha altresì ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, basata sull'assenza di elementi favorevoli e sulla reiterazione dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (la somma indicata nel dispositivo del testo fornito risulta troncata). La Corte ha osservato che il reato prescinderà non prima del 14/04/2025.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma che sanziona la falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; qui applicata perché il ricorrente avrebbe dichiarato il falso circa l'assenza di condanne ostative.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 (reati di detenzione e spaccio di stupefacenti)
I reati indicati in tale norma, nelle ipotesi aggravate dagli artt. 74 e 80, sono stati considerati ostativi all'ammissione al gratuito patrocinio; la condanna per tali reati è stata ciò che il ricorrente omise di dichiarare.
artt. 74 e 80 d.P.R. n. 309/1990
Norme che prevedono specifiche aggravanti per i reati di cui all'art. 73; la presenza di condanne con tali aggravanti è stata ritenuta ostativa al beneficio.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamata in motivazione come riferimento ai reati ostativi indicati nelle disposizioni del d.P.R. sul patrocinio; la sentenza osserva che la condanna per tali reati era divenuta definitiva poco prima dell'istanza.
Causa di non punibilità invocata dal ricorrente; i giudici di merito hanno motivato il rifiuto valorizzando l'abitualità della condotta e i precedenti, ritenendo quindi non sussistente il presupposto per riconoscere la causa di non punibilità.
Previsione sulle circostanze attenuanti speciali (attenuanti generiche); il tribunale di merito ha negato l'applicazione per assenza di elementi positivi e per la presenza di reiterati precedenti.
Richiamato in tema di valutazione dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte non ha ravvisato tale assenza.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata a supporto del principio secondo cui non si riscontra automaticamente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ne trae argomento per la condanna alle spese.
Massime di principio
- L'ignoranza o l'errore sulla legge penale (error in lege) in materia di ostatività al gratuito patrocinio è normalmente considerata inescusabile e non scusa la dichiarazione falsa nell'istanza.
- Per invocare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è necessaria una motivazione e una valutazione puntuale che escludano l'abitualità della condotta; precedenti penali per reati a scopo di lucro e reiterazione fanno generalmente escludere il beneficio.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede che il giudice indichi l'assenza di elementi positivi e consideri i precedenti; la sola affermazione di agire per negligenza o leggerezza senza elementi probatori non è sufficiente per ottenere le attenuanti.
- In appello e in Cassazione la riproposizione di questioni già affrontate e adeguatamente motivate dai giudici di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile quando non emergano nuovi profili di diritto o di fatto rilevanti.
- Nel valutare la responsabilità per false dichiarazioni in istanze per servizi pubblici (es. patrocinio a spese dello Stato) la prova dell'elemento soggettivo richiede attenzione, ma l'errore sulla normativa ostativa è difficilmente scusabile; pertanto chi presenta l'istanza deve accertarsi della propria posizione giudiziaria prima di dichiarare l'assenza di condanne ostative.
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