Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32762/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione (omissione della dichiarazione annuale 2014 per la società "Flexgo a r.l.") con evasione indicata di IVA e IRES. Due motivi principali: (1) censura di illegittimità costituzionale per l'obbligo, a pena di inammissibilità, di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e, se imputato giudicato in assenza, del mandato speciale ad impugnare (art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., e art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022), per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla prova del reato di omessa dichiarazione, lamentando che la sentenza si è basata principalmente su dichiarazioni testimoniali senza acquisizione di documenti o accertamenti bancari/aziendali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da un difensore privo della procura speciale richiesta per l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza (art. 581, comma 1-quater c.p.p.). Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata e ha confermato che l'onere formale riguarda le modalità di esercizio della facoltà impugnatoria del difensore, non il diritto soggettivo dell'imputato. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    I commi 1-ter e 1-quater impongono, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e, se l'imputato è stato giudicato in assenza, del mandato speciale rilasciato dopo la sentenza; tali adempimenti regolano le modalità di impugnazione da parte del difensore e la loro mancata osservanza comporta inammissibilità.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione intertemporale che estende l'applicazione delle regole dell'art. 581 ai ricorsi contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore: la Corte ritiene legittima l'applicazione anche nei confronti di processi anteriori, non violando principi costituzionali.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Riconosce la legittimazione ad impugnare al difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento; tuttavia non esclude l'applicabilità delle ulteriori prescrizioni formali dettate dall'art. 581 per il difensore dell'imputato giudicato in assenza.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione agli effetti dell'elezione di domicilio; la Corte non ha ritenuto che ciò escluda gli ulteriori obblighi di procura speciale per l'impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma citata dal ricorrente in relazione alla contestazione tributaria; la Corte non ha però esaminato nel merito la doglianza probatoria a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Riferiti come parametri per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto e alla valutazione probatoria; la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità procedurale.

  • Cost., artt. 3, 24, 27, 111

    Richiamati dal ricorrente in prospettiva di conflitto costituzionale con le norme procedurali impugnate; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata, ritenendo compatibili le prescrizioni formali con il diritto di difesa e il giusto processo.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il difensore che propone impugnazione deve depositare la procura speciale rilasciata dall'imputato dopo la sentenza; la mancata produzione di tale mandato comporta inammissibilità dell'impugnazione.
  • Gli obblighi formali introdotti dall'art. 581 c.p.p. (deposizione di elezione/dichiarazione di domicilio e, per l'assenza, del mandato speciale) sono considerati regole di ammissibilità e vengono interpretati come regolazione della modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore, non come limitazione del diritto soggettivo di impugnare dell'imputato.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sulle prescrizioni formali di impugnazione sono difficilmente accolte se tali prescrizioni non incidono direttamente sul nucleo del diritto di difesa ma ne disciplinano le modalità procedurali.
  • Se si intende censurare la valutazione probatoria della sentenza (es. insufficienza delle prove, mancanza di documenti), è necessario presentare l'impugnazione rispettando i requisiti formali; in loro assenza la Corte non entrerà nel merito delle questioni di fatto o di prova.
  • L'omessa osservanza delle formalità d'impugnazione può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella scelta di proporre ricorso infondato o formalmente viziato, anche misure sanzionatorie come il versamento alla cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.