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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32767/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Isernia, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rideterminato con ordinanza la somma dovuta a titolo di oblazione aggiungendo alle somme già versate (13.080,00 euro) ulteriori spese di consulenza pari a 18.721,21 euro richieste dal Procuratore. Puzzuoli ha impugnato sostenendo che la misura dell'oblazione fissata in sentenza è definitiva e che le doglianze sulla quantificazione delle spese processuali non possono essere decise con l'incidente di esecuzione ma devono seguire la specifica disciplina sulle liquidazioni e le opposizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la liquidazione e il pagamento delle spese processuali sono autonome rispetto alla definizione del procedimento per oblazione e che le doglianze sulla quantificazione delle spese devono essere trattate secondo la disciplina speciale (decreto di pagamento e opposizione avanti al giudice civile). Di conseguenza, il giudice penale investito dall'incidente di esecuzione avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere; l'ordinanza che aveva rideterminato la somma è stata annullata (secondo la requisitoria e il dispositivo indicato, l'annullamento è stato disposto senza rinvio).

Norme richiamate

  • art. 162-bis cod. pen.

    La norma sull'oblazione per contravvenzioni punite con pene alternative richiede il versamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda come condizione per la definizione; non impone la preventiva quantificazione o il pagamento delle spese processuali per l'estinzione del reato.

  • art. 162 cod. pen.

    Disciplina generale sull'oblazione nelle contravvenzioni; richiamata per distinguere gli effetti dell'oblazione rispetto alla disciplina delle spese processuali.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di ammissibilità degli incidenti di esecuzione; la Corte ha precisato i limiti dell'incidente di esecuzione rispetto alle questioni di liquidazione delle spese.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); utilizzate per inquadrare i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente.

  • art. 165 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato"

    Principio per cui la liquidazione delle spese di giustizia avviene tramite ordine di pagamento del funzionario dell'ufficio salvo diversa attribuzione; ciò sottolinea l'autonomia della procedura di liquidazione rispetto alla sentenza penale di estinzione per oblazione.

  • art. 3, 168 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsione della procedura di liquidazione delle spettanze verso ausiliari del magistrato (es. consulenti tecnici) con decreto di pagamento motivato e possibilità di opposizione.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamato nella disciplina complessiva delle spese per gli ausiliari; conferma il regime speciale di liquidazione e i rimedi avverso i decreti di pagamento.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Individua l'opposizione all'esecuzione come strumento idoneo a contestare la liquidazione delle spese e le spettanze ottenute con decreto di pagamento; la Corte ricorda che le doglianze sulla quantificazione devono essere proposte con tale strumento davanti al giudice civile.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata a titolo comparativo circa la disciplina delle spese in altre forme di definizione del procedimento (es. patteggiamento) per evidenziare la specificità della regolazione delle spese nell'istituto dell'oblazione.

Massime di principio

  • L'oblazione per le contravvenzioni (art. 162 e 162-bis c.p.) richiede il versamento della somma prevista (es. metà del massimo dell'ammenda) per l'estinzione del reato, ma la quantificazione e il pagamento delle spese processuali seguono una procedura autonoma.
  • Le questioni relative alla liquidazione delle spese processuali (compresi onorari di consulenti tecnici) non possono essere decise con l'incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale; il giudice penale deve dichiarare il non luogo a provvedere se investito di tale istanza.
  • La via corretta per contestare la quantificazione o la spettanza di somme liquidate a favore di ausiliari è il decreto di pagamento e, successivamente, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice civile competente.
  • La sentenza che dichiara l'estinzione del reato per oblazione non può essere modificata in ordine alle poste estranee al suo contenuto sostanziale (come la liquidazione delle spese), salvo i rimedi ordinari o straordinari previsti dall'ordinamento.
  • In pratica, se lo Stato o la parte richiede ulteriori somme dopo l'oblazione, il difensore dell'imputato deve difendere la posizione con gli strumenti processuali appropriati (opposizione all'esecuzione o ricorsi avverso atti di liquidazione), non mediante incidente di esecuzione penale.

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