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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32766/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Modena che aveva respinto il riesame avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal G.I.P. nei confronti dei beni delle due società, ritenute mero "schermo fittizio" dell'indagato Marco Bonanno. I ricorrenti hanno dedotto principalmente vizio di motivazione e violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che: a) l'operazione di acquisto immobiliare era regolare e non fittizia (la caparra di €450.000 sarebbe stata restituita tramite compensazioni con crediti di Bonanno verso la società e con corrispettivi contrattuali validi); b) l'acquisto era stato deliberato dagli organi sociali e rientrava nell'oggetto sociale; c) le società erano operative (attività commerciale, agenti di vendita, contratti di marchio) e non meri strumenti fittizi; d) i verbali e la contabilità dimostravano congruità delle operazioni. Hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza per motivazione apparente e mancato esame della documentazione probatoria prodotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Modena fosse adeguatamente motivata e supportata da una pluralità di elementi indicativi della natura fittizia delle società: controllo e coincidenza di ruolo e capitale con Bonanno (legale rappresentante e socio), partecipazioni incrociate, modalità anomale dell'acquisto immobiliare (estraneità all'oggetto sociale, mancata preventiva autorizzazione assembleare, modalità formali di restituzione della caparra tramite compensazioni), uniformità formale dei verbali assembleari. La Cassazione ha condiviso il principio secondo cui, ove la persona giuridica costituisca un mero schermo, i beni formali della società possono essere sottoposti a sequestro e confisca come beni di fatto appartenenti alla persona fisica che ne ha la disponibilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione per la cassa delle ammende di €3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente per reati tributari; la Corte ha ritenuto applicabile il sequestro anche sui beni formalmente intestati a società quando queste risultino mere "società-schermo" dell'indagato.

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento al capo di imputazione (associazione di tipo mafioso o associazione per delinquere a seconda del contesto) rispetto al quale sono emersi gravi indizi a carico della persona cui le società sono riferite.

  • artt. 3, 8, 10 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Norme del decreto sull'illecito tributario contestato (es. indebita compensazione e altre fattispecie tributarie) richiamate come reati di riferimento per la confisca per equivalente.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato nel contesto dei poteri di confisca e sequestro, a supporto della possibilità di colpire il patrimonio unitario riconducibile al reo.

  • art. 1, comma 143, legge 24/12/2007 n. 244

    Norma collegata alla disciplina della confisca per equivalente in materia tributaria; utilizzata dalla giurisprudenza come riferimento per l'estensione della confisca ai beni riconducibili a persona fisica tramite ente fittizio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso in Cassazione (violazione di legge) con riferimento alla censura di motivazione apparente del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 2621 cod. civ.

    Richiamato tra i reati/elementi contestati (falso in bilancio/illecito societario) o come riferimento alla responsabilità e gestione societaria, a supporto della ricostruzione della natura fittizia delle società.

Massime di principio

  • Quando una persona fisica esercita controllo sostanziale sulla governance, sul capitale e sulle decisioni operative di una società, il giudice può ritenere la società una "società-schermo" e disporre il sequestro/confisca dei beni formali come beni dell'effettivo titolare.
  • Elementi indiziari rilevanti per qualificare una società come fittizia includono: coincidenza di ruoli (stesso legale rappresentante), partecipazioni e controllo incrociato, operazioni economiche anomale o estranee all'oggetto sociale, mancanza di delibere assembleari o loro tardiva comunicazione, modalità formali di trasferimento di denaro (compensazioni non giustificate) e verbali/atti societari uniformi o predisposti da poche persone.
  • La confisca per equivalente può colpire beni di società operative se emerge che esse non hanno autonomia reale rispetto al soggetto che le usa per realizzare profitti illeciti; la mera operatività non esclude la possibilità di considerarle schermo.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le possibilità di rettifica delle valutazioni di fatto sono limitate: la censura ammessa è, per lo più, la motivazione apparente o vizi di diritto; dunque la difesa deve tempestivamente e in modo documentale contestare e integrare il giudizio in sede di merito e di riesame.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale produrre documentazione chiara e integrata che dimostri autonomia economica e gestionale (delibere assembleari preventive, movimentazioni contabili tracciate, contratti con terzi, buste paga, organizzazione aziendale reale) e spiegazioni documentali sulle operazioni contestate (comprovare restituzioni, compensazioni documentate e giustificate).
  • La valutazione giudiziale è tipicamente cumulativa: nessun singolo elemento è obbligatoriamente decisivo, ma la convergenza di più indici coerenti può legittimare la misura cautelare sui beni societari.

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