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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32763/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, sostenendo che la domanda telematica per il reddito di cittadinanza non era sottoscritta secondo le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale") e quindi era inidonea a produrre effetti. Da ciò, deduce l'impossibilità che la dichiarazione falsa contenuta nella domanda integri il reato contestato. Il motivo è proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. (violazione di legge).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancata sottoscrizione con le modalità dell'art. 65 d.lgs. 82/2005 incida sulla validità dell'atto ma non sulla sua esistenza: un atto invalido può comunque essere idoneo a produrre effetti giuridici. Nel caso concreto, la domanda telematica dell'imputato è stata formalmente acquisita e protocollata dall'INPS e ha determinato l'erogazione di una rata del reddito di cittadinanza; pertanto la falsa attestazione ivi contenuta è idonea a integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.l. n. 4 del 2019, art. 7 comma 1

    La norma sanziona le false dichiarazioni finalizzate a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che una dichiarazione falsa inserita in una domanda che ha prodotto effetti concretamente integri tale fattispecie.

  • d.lgs. n. 82 del 2005, art. 65 comma 1

    La Corte ha interpretato l'art. 65 nel senso che le modalità di sottoscrizione elettronica riguardano la validità dell'atto telematico ma non ne determinano automaticamente l'inesistenza; l'assenza di firma qualificata non rende l'atto per principio inidoneo a produrre effetti se la domanda è stata comunque acquisita e ha prodotto conseguenze pratiche.

  • cod. pen., art. 479

    La giurisprudenza citata (Sezioni Unite e precedenti) stabilisce che il reato di falso ideologico è configurabile anche quando l'atto sia invalido, mentre è escluso solo se l'atto è inesistente e dunque incapace di produrre effetti giuridici; la Corte applica questo principio analogicamente alla fattispecie di falso in domanda per agevolazioni.

  • cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. b)

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge); la Corte ha poi respinto la censura per infondatezza.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione elettronica secondo art. 65 d.lgs. 82/2005 incide sulla validità dell'atto telematico, ma non necessariamente sulla sua esistenza: un atto invalido può comunque produrre effetti se è stato effettivamente acquisito dalla pubblica amministrazione.
  • Per integrare reati basati su false dichiarazioni (es. art. 7 d.l. n. 4/2019) è determinante che la dichiarazione falsa abbia avuto capacità di produrre effetti giuridici concreti (es. protocollazione, acquisizione da parte dell'ente, erogazione del beneficio).
  • La distinzione tra atto inesistente e atto invalido è centrale: il reato è escluso se l'atto è inesistente (nessuna idoneità a produrre effetti), mentre sussiste se l'atto è solo invalido ma ha comunque prodotto effetti.
  • In situazioni simili la difesa può cercare di dimostrare che l'atto non è mai stato acquisito dall'amministrazione o che non vi è stato alcun nesso causale tra la dichiarazione e l'erogazione del beneficio; se invece l'istanza è stata protocollata e ha determinato pagamenti, la tesi di inesistenza difficilmente regge.
  • È utile verificare documentalmente: (a) la protocollazione e la acquisizione formale da parte dell'ente; (b) l'effettiva erogazione del beneficio e il nesso causale; (c) le modalità tecniche di invio e firma telematica per censurare eventualmente la validità dell'atto.
  • Per prevenire rischi, chi presenta istanze telematiche deve curare la corretta sottoscrizione secondo l'art. 65 d.lgs. 82/2005; in ambito processuale la mancanza di firma può essere rilevante ma non automaticamente risolutiva se l'atto ha prodotto effetti.

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