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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32771/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (richiamati artt. 168-ter c.p. e 464-septies c.p.p.) in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena e al rifiuto della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente deduce che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che una precedente vicenda giudiziaria si fosse conclusa con condanna ostativa, mentre quella vicenda era stata definita con messa alla prova conclusasi positivamente (con estinzione del reato), per cui non può operare come precedente condanna o impedimento ai benefici richiesti. Si è richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2018 in tema di iscrizioni nel casellario giudiziale dopo messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha accertato che la Corte di appello aveva motivato il diniego dei benefici come se la precedente messa alla prova fosse sfociata in condanna, mentre dal certificato del casellario risultava che la messa alla prova si era conclusa positivamente e che il reato era stato dichiarato estinto in data 22/10/2019. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni relative alla concessione della sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, rinviando per nuovo giudizio su tali punti a diversa Sezione della Corte di appello di Roma. La condanna per il reato di guida in stato di ebrezza (art. 186 d.lgs. n. 285/1992) è rimasta operativa nei restanti profili non oggetto di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    valore alcolemico pari a 2,78 g/l alla prima prova e 2,37 g/l alla seconda

    Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità dell'imputato in base ai valori alcolemici elevati riscontrati

  • art. 168-ter cod. pen.

    Citato nel ricorso quale riferimento normativo per la denuncia di violazione di legge connessa alla valutazione dei precedenti; dal testo della sentenza emerge l'eccezione circa la valutazione dei precedenti ai fini della concessione dei benefici

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della messa alla prova e l'estinzione del reato in caso di esito positivo; il ricorrente ha sostenuto che tale estinzione non può essere equiparata a precedente condanna ostativa

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione: individua condizioni per la sostituzione della pena detentiva; secondo la difesa la norma contempla la sostituzione anche quando non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, e non richiede un precedente di condanna

  • Sentenza Corte Cost. n. 231 del 07/11/2018 (dep. 07/12/2018) e DPR 14/11/2002, n. 113, artt. 24 e 25

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime norme del DPR che obbligavano l'iscrizione nella certificazione per privati dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e della sentenza di estinzione; ciò è stato richiamato per sostenere che la messa alla prova positiva non deve operare come elemento ostativo ai benefici

Massime di principio

  • La messa alla prova conclusasi positivamente e la conseguente estinzione del reato non devono essere considerate alla stregua di una "precedente condanna" ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena o ad altre misure alternative, salvo diverse e motivabili considerazioni basate su fatti diversi.
  • Il giudice che neghi benefici (sospensione condizionale, sostituzione con lavoro di pubblica utilità) per motivi fondati su precedenti giudiziari deve verificare con precisione l'esito di tali procedimenti (certificato del casellario, provvedimenti di estinzione); l'errore di fatto o l'assunzione che una messa alla prova sia equivalga a condanna può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • La gravità del fatto attuale (es. valori alcolemici molto elevati) e il comportamento reiterato possono giustificare un diniego dei benefici, ma la valutazione deve fondarsi su dati corretti e su una motivazione che distingua chiaramente tra precedente condanna e precedente definizione con messa alla prova positiva.
  • In caso di errore motivazionale limitato alla valutazione dei benefici, la Corte di cassazione tende ad annullare la decisione solo nei punti interessati e a rinviare per un nuovo esame, lasciando ferme le restanti pronunce (es. la condanna sostanziale).
  • Per la difesa è importante produrre (e segnalare tempestivamente) documentazione ufficiale del casellario e dei provvedimenti di estinzione o sentenze di chiusura per dimostrare che una precedente vicenda non costituisce precedente condanna ostativa.

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