Cassazione Civile, Ordinanza n. 17960/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare (destituzione) intimatogli il 4 gennaio 2019 dalla datrice di lavoro, deducendo vizi del procedimento disciplinare regolato dall'art. 53 del r.d. n. 148/1931, applicabile al rapporto. In particolare sosteneva: (1) che la comunicazione scritta dell'opinamento di destituzione dovesse essergli recapitata personalmente e non al domicilio eletto presso il legale, sicché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente valorizzato la successiva conoscenza dell'atto e la sua difesa, quasi convalidando un atto nullo in assenza di base normativa; (2) che la mancata costituzione del consiglio di disciplina integrasse di per sé causa di nullità del procedimento, senza necessità di una specifica richiesta del lavoratore, e che la Corte d'appello avesse quindi erroneamente subordinato la rilevanza del vizio alla richiesta dell'interessato. Il ricorso è stato rigettato perché la Corte di cassazione ha ritenuto, da un lato, che la comunicazione personale richiesta dalla norma non impone un mezzo o un indirizzo esclusivo e non esclude la domiciliazione volontaria presso un difensore, soprattutto quando risulti che il lavoratore abbia effettivamente ricevuto l'atto e abbia tempestivamente esercitato le proprie difese; dall'altro, che il consiglio di disciplina non è organo necessario in assoluto, ma interviene solo su richiesta dell'agente entro il termine perentorio previsto, per cui la sua mancata costituzione non determina nullità automatica in assenza di tale richiesta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'illegittimità del licenziamento disciplinare, ritenendo infondate entrambe le doglianze: la prima perché la comunicazione dell'opinamento, pur inviata al domicilio eletto presso il legale, era comunque giunta a conoscenza del lavoratore, che aveva anche esercitato le facoltà difensive previste; la seconda perché il consiglio di disciplina, ai sensi dell'art. 53 r.d. n. 148/1931, non è automaticamente necessario, ma opera solo se tempestivamente richiesto dal lavoratore dopo la conferma della punizione opinata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 r.d. n. 148/1931, all. A
comma VI, VIII e IX; "comunicazione scritta personale"; richiesta del consiglio di disciplina entro dieci giorni
La comunicazione dell'opinamento deve essere scritta e rivolta al lavoratore interessato, ma la norma non impone un mezzo o un indirizzo inderogabile; il consiglio di disciplina non è necessitato in ogni caso, ma solo su richiesta tempestiva dell'agente dopo la conferma della punizione opinata.
Richiamato come parametro dell'impugnazione del licenziamento nell'ambito del rito lavoristico, senza una specifica autonoma interpretazione nel provvedimento.
L'atto unilaterale recettizio produce effetto quando giunge a conoscenza del destinatario; la ricezione dell'opinamento da parte del lavoratore, ancorché presso il domicilio eletto del difensore, è sufficiente a farlo produrre effetto.
La conoscenza dell'atto recettizio può essere desunta secondo le regole legali sulla ricezione della dichiarazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di impossibilità di convalida di atto nullo; la Corte ha chiarito che non era questo il fondamento della decisione di merito.
Richiamato dal ricorrente sulla convalida del contratto annullabile; la Corte ha escluso che la fattispecie riguardasse una convalida ex tale norma.
Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La previsione di una comunicazione scritta "personale" dell'atto disciplinare non implica necessariamente la consegna materiale e diretta al lavoratore presso il suo domicilio anagrafico; è compatibile con la domiciliazione volontaria presso un difensore, purché l'atto giunga comunque a conoscenza del destinatario e questi possa esercitare le sue difese.
- Per gli atti unilaterali recettizi, ciò che rileva ai fini dell'efficacia è la conoscenza effettiva da parte del destinatario, non l'adozione di uno specifico mezzo di trasmissione, salvo che la legge prescriva una forma o un canale determinato.
- Nel procedimento disciplinare regolato dall'art. 53 r.d. n. 148/1931, il consiglio di disciplina non è un organo sempre necessario: il suo intervento è subordinato alla richiesta tempestiva dell'agente nei termini previsti dalla norma. In mancanza di tale richiesta, la sua non costituzione non comporta automaticamente la nullità del procedimento o del licenziamento.
- Chi deduce la violazione di una regola formale del procedimento deve allegare e dimostrare anche il concreto pregiudizio difensivo subito, quando la censura non riguardi una nullità strutturale assoluta ma una modalità di comunicazione che, in concreto, ha comunque consentito la piena difesa.
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