Sentenza del 18/12/2019 n. 33754 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.M. ha impugnato l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il pagamento della Tarsu relativa agli anni 2005-2010, pari a 3.204,69 euro comprensivi di sanzioni e interessi. Ha contestato, tra l'altro, l'omessa notificazione delle fatture presupposte, la carenza di motivazione dell'ingiunzione, l'assenza di vidimazione, la legittimazione della concessionaria alla riscossione e la violazione dei termini previsti dalla legge. La CTR aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell'ingiunzione e provata la conoscenza delle fatture e degli atti successivi. In cassazione la contribuente ha denunciato, in particolare, la motivazione apparente e contraddittoria della sentenza regionale, nonché l'omesso esame delle concrete contestazioni relative all'atto impositivo e alla notificazione delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei profili relativi alla motivazione della sentenza e alla valutazione della notificazione o conoscenza delle fatture e degli atti conseguenti; ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbiti alcuni motivi e inammissibile l'ultimo, perché riproponibile in sede di rinvio. Ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza esaminare concretamente il contenuto dell'ingiunzione, l'assenza delle fatture allegate o previamente notificate, né gli elementi relativi ai locali soggetti a Tarsu, alla loro ubicazione, estensione e idoneità a produrre rifiuti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
R.D. n. 639/1910
Disciplina l'ingiunzione fiscale utilizzata dalla concessionaria per richiedere il pagamento della Tarsu.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 161
È stata invocata in relazione ai termini e alle modalità di accertamento e riscossione dei tributi locali.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 62
L'art. 36 riguarda i requisiti della sentenza tributaria, inclusa la motivazione; l'art. 62 disciplina il ricorso per cassazione in materia tributaria.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e i vizi della motivazione.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione era stata dedotta per l'omesso esame di alcune censure.
Riguarda l'acquiescenza alle parti della decisione non impugnate; la Corte ha però escluso che si fosse formato un giudicato interno, ritenendo che l'appello avesse contestato anche la carenza di motivazione.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiedono una motivazione effettiva, comprensibile e riferita ai fatti rilevanti; una motivazione meramente apparente o apodittica non è sufficiente.
L. n. 212/2000, art. 7, e L. n. 241/1990, art. 3
Impongono la motivazione degli atti amministrativi e tributari, così da consentire al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
Artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2712 c.c.
Riguardano la valutazione delle prove e l'efficacia probatoria delle riproduzioni; la contribuente contestava che semplici elenchi e schermate del gestionale dimostrassero la notificazione delle fatture.
Disciplina le modalità di notificazione; la sua applicazione era stata richiamata con riferimento alla validità delle notifiche delle fatture.
Art. 111 Cost.
Richiede che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la Corte ha ritenuto insufficiente una motivazione astratta e non collegata alle circostanze concrete.
Massime di principio
- Un'ingiunzione tributaria deve permettere al contribuente di individuare con precisione il tributo richiesto, il periodo, la base della pretesa, gli importi e i presupposti fattuali; il semplice richiamo a un elenco di fatture può non essere sufficiente se tali fatture non sono allegate o previamente portate a conoscenza.
- La sentenza tributaria deve confrontarsi con le contestazioni specifiche delle parti e spiegare il percorso logico seguito. Una formula generica come "atto adeguatamente motivato" può integrare motivazione apparente se non indica perché, nel caso concreto, l'atto sia comprensibile e legittimo.
- La prova della conoscenza informale di fatture, solleciti o intimazioni non equivale automaticamente alla prova della loro notificazione. Elenchi interni e schermate gestionali, se contestati, devono essere valutati e spiegati dal giudice insieme agli altri elementi probatori.
- Quando la decisione di appello omette l'esame concreto di questioni decisive o contiene affermazioni contraddittorie, la cassazione può annullarla con rinvio, senza necessariamente decidere direttamente nel merito della pretesa tributaria.
- Nel giudizio di rinvio le parti possono dover riproporre le questioni rimaste assorbite o non esaminate, mentre la Corte di cassazione stabilisce i principi e i limiti entro cui il nuovo giudice dovrà decidere.
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