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Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33754 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.M. ha impugnato l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il pagamento della Tarsu relativa agli anni 2005-2010, pari a 3.204,69 euro comprensivi di sanzioni e interessi. Ha contestato, tra l'altro, l'omessa notificazione delle fatture presupposte, la carenza di motivazione dell'ingiunzione, l'assenza di vidimazione, la legittimazione della concessionaria alla riscossione e la violazione dei termini previsti dalla legge. La CTR aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell'ingiunzione e provata la conoscenza delle fatture e degli atti successivi. In cassazione la contribuente ha denunciato, in particolare, la motivazione apparente e contraddittoria della sentenza regionale, nonché l'omesso esame delle concrete contestazioni relative all'atto impositivo e alla notificazione delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei profili relativi alla motivazione della sentenza e alla valutazione della notificazione o conoscenza delle fatture e degli atti conseguenti; ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbiti alcuni motivi e inammissibile l'ultimo, perché riproponibile in sede di rinvio. Ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza esaminare concretamente il contenuto dell'ingiunzione, l'assenza delle fatture allegate o previamente notificate, né gli elementi relativi ai locali soggetti a Tarsu, alla loro ubicazione, estensione e idoneità a produrre rifiuti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • R.D. n. 639/1910

    Disciplina l'ingiunzione fiscale utilizzata dalla concessionaria per richiedere il pagamento della Tarsu.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 161

    È stata invocata in relazione ai termini e alle modalità di accertamento e riscossione dei tributi locali.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 62

    L'art. 36 riguarda i requisiti della sentenza tributaria, inclusa la motivazione; l'art. 62 disciplina il ricorso per cassazione in materia tributaria.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e i vizi della motivazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione era stata dedotta per l'omesso esame di alcune censure.

  • Art. 329 c.p.c., comma 2

    Riguarda l'acquiescenza alle parti della decisione non impugnate; la Corte ha però escluso che si fosse formato un giudicato interno, ritenendo che l'appello avesse contestato anche la carenza di motivazione.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiedono una motivazione effettiva, comprensibile e riferita ai fatti rilevanti; una motivazione meramente apparente o apodittica non è sufficiente.

  • L. n. 212/2000, art. 7, e L. n. 241/1990, art. 3

    Impongono la motivazione degli atti amministrativi e tributari, così da consentire al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2712 c.c.

    Riguardano la valutazione delle prove e l'efficacia probatoria delle riproduzioni; la contribuente contestava che semplici elenchi e schermate del gestionale dimostrassero la notificazione delle fatture.

  • Art. 139 c.p.c.

    Disciplina le modalità di notificazione; la sua applicazione era stata richiamata con riferimento alla validità delle notifiche delle fatture.

  • Art. 111 Cost.

    Richiede che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la Corte ha ritenuto insufficiente una motivazione astratta e non collegata alle circostanze concrete.

Massime di principio

  • Un'ingiunzione tributaria deve permettere al contribuente di individuare con precisione il tributo richiesto, il periodo, la base della pretesa, gli importi e i presupposti fattuali; il semplice richiamo a un elenco di fatture può non essere sufficiente se tali fatture non sono allegate o previamente portate a conoscenza.
  • La sentenza tributaria deve confrontarsi con le contestazioni specifiche delle parti e spiegare il percorso logico seguito. Una formula generica come "atto adeguatamente motivato" può integrare motivazione apparente se non indica perché, nel caso concreto, l'atto sia comprensibile e legittimo.
  • La prova della conoscenza informale di fatture, solleciti o intimazioni non equivale automaticamente alla prova della loro notificazione. Elenchi interni e schermate gestionali, se contestati, devono essere valutati e spiegati dal giudice insieme agli altri elementi probatori.
  • Quando la decisione di appello omette l'esame concreto di questioni decisive o contiene affermazioni contraddittorie, la cassazione può annullarla con rinvio, senza necessariamente decidere direttamente nel merito della pretesa tributaria.
  • Nel giudizio di rinvio le parti possono dover riproporre le questioni rimaste assorbite o non esaminate, mentre la Corte di cassazione stabilisce i principi e i limiti entro cui il nuovo giudice dovrà decidere.

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