Sentenza del 07/07/2022 n. 21486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Liguria che aveva dichiarato la nullità delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali relative all'ICI per gli anni 2003/2004 e 2005/2006. Equitalia contestava la decisione con quattro motivi: (i) erronea applicazione dell'art.36 comma 4-ter D.L. n.249/2007 (deducendo che la norma si riferisce solo alle cartelle emesse dal 1/6/2008 e non alle intimazioni); (ii) possibile identificazione del responsabile del procedimento nel funzionario preposto; (iii) inidoneità a fondare la nullità l'indicazione generica del funzionario apicale; (iv) violazione dell'art.112 c.p.c. per aver annullato cartelle non impugnate quando la notifica delle stesse risultava invece regolare. Inoltre, R. S.r.l. aveva proposto ricorso incidentale con denunce sulla regolarità delle notifiche e sulla necessità o meno di querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per mancata produzione della procura notarile che conferiva i poteri rappresentativi in Cassazione (la procura era richiamata ma non depositata). Per effetto della inammissibilità del ricorso principale è divenuto inammissibile anche il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e posta la possibilità dell'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall'art.13 DPR n.115/2002 qualora dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4-ter
La norma è stata invocata dalla CTR per affermare la nullità degli atti per mancata indicazione del responsabile del procedimento; Equitalia sosteneva che la disposizione si riferisca solo alle cartelle emesse dal 1/6/2008 e non alle intimazioni. La Corte di legittimità non ha deciso il merito sull'applicabilità della norma, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di rappresentanza processuale.
L. n. 31 del 2008 (conversione D.L. n. 249/2007)
Richiamata come norma di conversione; incide sull'interpretazione e operatività dell'art.36 del D.L. 249/2007. Nessuna statuizione di merito sul contenuto sostanziale della conversione.
Norma sulla responsabilità e doveri dell'Amministrazione tributaria richiamata dalle parti; Equitalia sostenne che l'art.7 non preveda espressamente la sanzione di nullità come conseguenza della mancata indicazione del responsabile.
L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2
Norma sull'individuazione del responsabile del procedimento; la CTR ha ritenuto che l'indicazione generica del direttore o di un delegato non sia sufficiente per elidere la prescrizione di identificazione nominativa under pena di nullità, mentre Equitalia ha invocato una interpretazione più ampia (identificazione con il funzionario preposto).
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
Norma che disciplina l'intimazione di pagamento (atto distinto dalla cartella). Le parti hanno discusso se l'art.36 D.L. 249/2007 sia applicabile anche alle intimazioni (CTR ha ritenuto rilevante l'obbligo dell'indicazione del responsabile).
Richiamato dalle parti in relazione ai limiti del sindacato di merito in Cassazione e alla possibilità di pronunciarsi su atti non espressamente impugnati: Equitalia ha contestato l'annullamento di cartelle non impugnate, mentre la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
Norme sulla prova documentale e sugli effetti della contestazione della conformità delle copie: R. S.r.l. ha dedotto che non sussisteva obbligo di querela di falso sulle copie prodotte dall'agente della riscossione; la questione è stata dedotta ma non decisa in Cassazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Richiamato in relazione alle formalità della notifica; R. S.r.l. denunciava omessa indicazione del destinatario, incertezza sul luogo e sulla data di notifica. Anche questa questione non è stata decisa in Cassazione per inammissibilità del ricorso.
Norme in materia di prova e documenti: citate in relazione alla contestazione formale delle relate di notifica e dell'idoneità probatoria delle fotocopie.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento, da parte del ricorrente principale, di un importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto; ha inoltre escluso la sussistenza del presupposto per l'ulteriore versamento con riferimento al ricorso incidentale in caso di inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- In Cassazione chi propone ricorso con procura notarile deve depositare la procura in atti: l'assenza del documento quando la procura deriva da atto soggetto a pubblicità notarile determina frequentemente l'inammissibilità del gravame.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, il ricorso incidentale perde interesse e diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per contestare la regolarità di notifiche basate su fotocopie «autenticate» dall'agente della riscossione è necessario valutare se procedere con querela di falso (se è posta in discussione la conformità dell'atto pubblico/privato) oppure se la mera contestazione della conformità sia sufficiente; la strategia probatoria deve essere predisposta sin dal primo grado.
- La mancanza dell'indicazione nominativa del responsabile del procedimento può essere invocata come vizio di forma e, in taluni giudizi, essere ritenuta causa di nullità degli atti amministrativi/tributari; tuttavia la portata e l'applicabilità di tale nullità (intimazioni vs cartelle, decorrenze temporali) è controversa e dipende dall'interpretazione normativa e giurisprudenziale: meglio verificare caso per caso e produrre comunque documentazione che dimostri l'identità del responsabile o la legittimità dell'indicazione.
- Quando si impugna un atto conseguente (es. intimazione) che presuppone un atto antecedente (es. cartella), è opportuno impugnare o quantomeno dedurre espressamente i vizi degli atti presupposti in modo da non precludere deduzioni future; viceversa, la ritualità della notifica degli atti presupposti può essere rilevante per la sorte del gravame.
- Per i soggetti pubblici/enti riscossori: cura estrema nella documentazione delle notifiche (indicazione chiara del destinatario, luogo, data) e nell'indicazione del responsabile del procedimento per evitare censure di nullità.
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