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Sentenza

Sentenza del 07/07/2022 n. 21485 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R. S.r.l. ha proposto revocazione della sentenza n. 25023/15 lamentando che la Corte non aveva esaminato e deciso il ricorso incidentale da essa proposto con riferimento all'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004. Il ricorso incidentale articolava quattro motivi: (1) la tempestività/decadenza dell'accertamento (termine di accertamento), (2) l'inammissibilità dell'istanza di disapplicazione della delibera comunale sulle aliquote ICI per incompetenza, (3) la illegittimità della maggiorazione dell'aliquota (9 per mille) per unità immobiliari non locate da oltre due anni, e (4) l'erronea interpretazione dell'art. 14 del regolamento ICI comunale (nozione di "alloggio non locato" e applicabilità alle società di gestione immobiliare).

La decisione

La Corte ha ammesso la revocazione in parte (perché era stato omesso di decidere sul ricorso incidentale) ma ha rigettato il ricorso incidentale nel merito. Ha confermato: l'applicabilità, ai rapporti pendenti, dell'estensione del termine di accertamento introdotta dalla L. n. 296/2006; la legittimità della delibera di Giunta n.170/2004 alla luce della disciplina ratione temporis; la legittimità dell'aggravio di aliquota per immobili non utilizzati al fine di favorire la reimmissione sul mercato; e che la successiva riformulazione del regolamento comunale (definendo "alloggio non locato" come "non utilizzata") rende applicabile l'aggravio anche alle società di gestione che non locano le unità. Spese compensate e annotazione sull'eventuale maggior contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    termine di decadenza per l'accertamento: "31 dicembre del terzo anno successivo..."

    La Corte ha ritenuto applicabile l'estensione del termine di decadenza prevista successivamente dalla L. n. 296/2006 ai rapporti d'imposta pendenti, escludendo la decadenza asserita dalla ricorrente.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1 (commi 161, 171, 156, 1364)

    estensione del termine al "31 dicembre del quinto anno" e applicazione "ai rapporti d'imposta pendenti"

    La modifica dei termini di decadenza si applica alle liti pendenti alla data di entrata in vigore; la riassegnazione di competenze sulle aliquote è operativa secondo la decorrenza normativa.

  • L. n. 212 del 2000, art. 1 e art. 3

    Richiamata in relazione al principio di legalità e alla disciplina dei termini; la Corte ha escluso violazione delle norme antiretroattive nella fattispecie per l'espresso richiamo ai rapporti pendenti.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59

    Consente agli enti locali di prevedere preventivamente termini di accertamento più lunghi; nella fattispecie il Comune aveva esercitato tale facoltà normativa per estendere il termine.

  • L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4

    La norma permette di prevedere aliquote agevolate o aggravate per incentivare accordi locativi e la reimmissione di immobili sul mercato; l'aggravio per immobili non locati è legittimo e conforme alla ratio della norma.

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48

    Rilevanti per la ripartizione delle competenze tra organi comunali (Consiglio vs Giunta) e per valutare la legittimità della delibera di Giunta del 2004 secondo la normativa vigente allora.

  • L. n. 142 del 1990, art. 32

    Richiamata per il quadro storico delle competenze locali; la Corte ha esaminato la successione normativa per stabilire quale organo fosse competente al momento della delibera impugnata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 7

    Affermano il potere/dovere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi anche d'ufficio, salvo che la legittimità sia stata accertata con giudicato dall'autorità amministrativa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente secondo le previsioni procedurali.

  • Art. 11 preleggi

    Richiamato come principio generale applicato alla determinazione dell'ambito temporale di applicazione delle nuove norme procedurali e dei termini.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la Corte di cassazione non ha deciso su uno o più motivi e vi è discordanza tra la sentenza e gli atti; tuttavia l'ammissibilità non garantisce l'accoglimento nel merito.
  • Le modifiche normative che estendono i termini di accertamento possono applicarsi ai rapporti d'imposta pendenti se la norma lo prevede espressamente; occorre valutare la decorrenza e l'ambito soggettivo della disposizione.
  • La competenza dell'organo comunale (Giunta o Consiglio) a fissare aliquote ICI dipende dalla normativa vigente ratione temporis: va verificata la legge applicabile alla data di adozione della delibera.
  • Il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi illegittimi anche d'ufficio, salvo che la legittimità sia stata affermata con autorità di giudicato da un giudice amministrativo; l'eccezione di incompetenza dell'organo deve essere valutata nel corretto inquadramento normativo.
  • Le maggiorazioni o agevolazioni d'aliquota previste per immobili non locati/locati hanno finalità pubblicistiche (favorire la reimmissione sul mercato o incentivare contratti agevolati): le definizioni regolamentari (es. 'non locato' vs 'non utilizzata') hanno incidenza pratica e cambi regolamentari possono mutare l'applicabilità dell'aggravio anche rispetto a giudicati anteriori.
  • Il giudice può utilizzare fonti ufficiali (anche siti istituzionali) per verificare elementi conoscibili d'ufficio; omissioni procedurali come la diretta trattazione in udienza pubblica sono irregolarità che non necessariamente violano i diritti di difesa.
  • Il giudicato tributario ha efficacia ultrattiva solo su fatti e qualificazioni di natura tendenzialmente permanente; elementi variabili nel tempo (es. inagibilità o non utilizzazione di un immobile) non necessariamente producono ultrattività estesa.

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