Sentenza del 07/07/2022 n. 21487 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha disconosciuto costi per operazioni inesistenti e, dopo la definizione dei controlli con adesione a carico delle società partecipate per l'anno 2007, ha imputato pro quota al socio G.D. maggiori redditi di capitale (utili extracontabili). Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento contestando tra l'altro vizio di motivazione, la presunzione di distribuzione degli utili, la rilevanza probatoria degli elementi prodotti (contratti, fatture, bonifici), l'errata quantificazione della percentuale di partecipazione nell'anno e l'efficacia dello scudo fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accertamento a carico di società a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili anche se l'accertamento societario è stato definito con adesione; ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito prova contraria sufficiente (accantonamento o reinvestimento) e che le deduzioni basate su fatture/contratti richiederebbero nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha affermato inoltre l'inapplicabilità del principio di specialità penale-tributaria invocato dal contribuente per le differenze di fattispecie e soggetto agente, ha rigettato la prova di perfezionamento dello scudo fiscale (o ritenuto ostativo il fatto di conoscenza di attività ispettiva) e ha confermato la determinazione della quota di partecipazione al 31/12. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamate nei profili processuali relativi alla motivazione e alla istruttoria; la Corte ha ritenuto infondate le censure di motivazione apparente e di omessa pronuncia legate a tali norme.
Codice di procedura civile
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 384 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati per i limiti della cassazione in ordine alla valutazione del merito, per le anomalie motivazionali e per il potere della Corte di correggere la motivazione quando il motivo non esaminato sia infondato o non richieda accertamenti di fatto.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo notificato al socio può essere soddisfatto anche mediante rinvio per relationem all'avviso di accertamento nei confronti della società, poiché il socio può consultare la documentazione societaria.
Codice civile
Richiama il diritto del socio di consultare la documentazione sociale, confermando la possibilità di motivare per relationem l'atto impositivo nei confronti del socio.
Codice civile
Principio del burden of proof: la Corte ha ritenuto che grava sul socio l'onere di provare la diversa destinazione degli utili (accantonamento o reinvestimento) per superare la presunzione di distribuzione.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Citato in tema probatorio/di coordinamento processuale; non ha mutato l'orientamento della Corte sulla presunzione di distribuzione per le società a ristretta base.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La Corte ha stabilito che, trattandosi di utili occulti non contabilizzati, non opera un meccanismo di deduzione per evitare una doppia imposizione ai fini della imputazione presuntiva agli soci.
Costituzione
Rinvocato nel profilo della capacità contributiva; la Corte ha ritenuto compatibile la presunzione di attribuzione agli soci con il principio costituzionale, nella misura in cui il socio non prova il contrario.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Art. 2 definisce i reati tributari; art. 19 (principio di specialità) è stato esaminato e ritenuto non applicabile perché il fatto penale e il fatto tributario non risultano coincidenti quanto all'elemento materiale e alla qualità del soggetto agente.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. L. 3 agosto 2009, n. 102
Norma sul cosiddetto scudo fiscale: la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non risultasse perfezionata la procedura (mancanza di prova dell'invio della dichiarazione riservata e del pagamento) e comunque ha ritenuto ostativa la conoscenza dell'attività ispettiva.
D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv. L. 23 novembre 2001, n. 409
art. 13, comma 1; art. 14, comma 7; art. 11, comma 1, lett. a)
Richiamate nelle censure relative allo scudo fiscale: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio sul perfezionamento dello scudo non fosse assolto e che la conoscenza di attività di controllo potesse ostare all'operatività dello scudo per una società a ristretta base.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
Menziionato in relazione alla possibilità per la Corte di Cassazione di decidere nel merito su questioni processuali anche quando il motivo non esaminato dal giudice di merito sia infondato, per ragioni di economia processuale.
Massime di principio
- Per società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili non contabilizzati legittima la presunzione che quei maggiori redditi siano stati distribuiti pro quota ai soci; tale presunzione sussiste anche se l'accertamento societario è stato definito con adesione.
- Grava sul socio l'onere di fornire prova contraria efficace (ad es. che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti); documenti che richiedono una rivalutazione della prova fattuale rimangono di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione.
- La determinazione della percentuale di partecipazione utile per l'imputazione degli utili si effettua riferendosi alla compagine sociale al 31 dicembre dell'esercizio, non con una frazionatura temporale della partecipazione nell'arco dell'anno.
- Gli utili occulti non contabilizzati non danno luogo, in capo al socio, a una deduzione per evitare una doppia imposizione derivante dalle imposte pagate dalla società: non si mitiga la tassazione del socio per imposte 'sofferte' dalla società su redditi non dichiarati.
- La validità dello scudo fiscale richiede prova del perfezionamento (invio della dichiarazione riservata e pagamento dell'imposta); inoltre, la conoscenza di attività ispettive nei confronti di società correlate può ostare all'operatività dello scudo da parte del socio in contesti di ristretta base azionaria.
- In sede di Cassazione non è ammesso un nuovo esame delle prove di fatto o una riconsiderazione completa delle risultanze istruttorie: le doglianze che richiedono valutazioni probatorie nuove devono essere risolte in sede di merito.
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