Sentenza del 07/07/2022 n. 2249 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Iva e Irap - Finanziamento soci - Riconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sui termini di decadenza per la notifica dell'accertamento Tarsu in caso di omessa presentazione della dichiarazione e rapporto con la data del 20 gennaio successivo all'anno d'imposta; occorreva stabilire se il Comune potesse esercitare il potere di accertamento entro cinque o sei anni a seconda della data di occupazione dell'immobile e del momento in cui sarebbe dovuta essere presentata la denuncia dei locali occupati.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il Comune dispone di sei anni per accertare l'omessa presentazione della dichiarazione quando il termine quinquennale per l'accertamento d'ufficio decorre dal 20 gennaio successivo rispetto a quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia dei locali occupati. Il termine più ampio (sei anni) si applica solo se l'occupazione è avvenuta dopo il 20 gennaio successivo all'anno di imposta. Se, invece, l'immobile è stato occupato prima del 20 gennaio, il potere di accertamento deve essere esercitato entro cinque anni dall'occupazione.
Norme richiamate
disciplina sui termini di decadenza per l'accertamento dei tributi locali (Tarsu)
La norma sui termini di decadenza è interpretata nel senso che il termine quinquennale d'accertamento decorre dal 20 gennaio successivo rispetto alla data in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia dei locali occupati; in presenza di omessa dichiarazione ciò permette, in certi casi, un periodo di accertamento complessivo di sei anni a favore dell'ente impositore, salvo che l'occupazione sia anterior al 20 gennaio, nel qual caso trova applicazione il termine quinquennale decorrente dalla stessa occupazione.
Massime di principio
- Per i tributi locali come la Tarsu occorre sempre verificare la data di occupazione dell'immobile rispetto al 20 gennaio successivo all'anno d'imposta per determinare il termine di decadenza applicabile all'accertamento.
- Se l'occupazione è avvenuta dopo il 20 gennaio successivo all'anno d'imposta, il termine quinquennale d'accertamento decorre dal 20 gennaio e ciò può comportare un arco temporale utile per l'ente fino a sei anni per rilevare omissioni nella presentazione della dichiarazione.
- Se l'immobile è stato occupato prima del 20 gennaio successivo, il decorso del termine di cinque anni inizia dalla data di occupazione e l'ente deve notificare l'accertamento entro tale periodo.
- In pratica, per difendersi da accertamenti tardivi il contribuente dovrebbe documentare la data effettiva di occupazione e la tempestiva presentazione (o l'assenza dell'obbligo) della denuncia dei locali occupati; l'ente invece deve motivare la decorrenza del termine in relazione al 20 gennaio per avvalersi del termine più ampio.
- In caso di dubbio sulla decorrenza, è utile controllare comunicazioni e documenti relativi all'occupazione e alla denuncia per stabilire con precisione la data da cui decorre la decadenza.
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