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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15798/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l'anno 2013, emesso dal Comune per omesso versamento in relazione a una maggiore superficie utilizzata nella concessione demaniale marittima rispetto a quella dichiarata. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo: la decadenza dal potere di accertamento e la violazione del ne bis in idem per effetto di un precedente giudicato su altro avviso relativo al medesimo tributo e periodo; la violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006; la violazione dell'art. 14 d.l. 201/2011 e del regolamento comunale vigente nel 2013. Il giudice d'appello ha ritenuto che non vi fosse preclusione da giudicato, ma ha comunque annullato l'atto perché il nuovo avviso era stato notificato oltre il 31 dicembre 2018. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell'art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'espressione "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" andrebbe riferita sempre all'anno successivo a quello d'imposta e quindi il termine decadenziale decorrerebbe in ogni caso dal 20 gennaio dell'anno successivo, indipendentemente da quando l'occupazione sia iniziata nell'anno di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha affermato che, in tema di TARSU/TARI e dichiarazione dei locali occupati, il tenore letterale dell'art. 70, comma 1, d.lgs. 507/1993 impone di distinguere tra occupazione iniziata fin dall'inizio del periodo d'imposta o prima del 20 gennaio e occupazione iniziata successivamente: nel primo caso la decadenza dell'ente decorre dall'anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell'anno successivo. Nel caso concreto è stato rilevato che l'occupazione della società era in essere da anni e non era iniziata nel 2013; pertanto il quinquennio decadenziale si completava il 31 dicembre 2018, mentre l'avviso era stato emesso il 13 dicembre 2019, quindi tardivamente. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, richiamando il consolidamento solo recente dell'orientamento giurisprudenziale, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006 n. 296

    "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    stabilisce il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali; la Corte lo legge nel senso che il dies a quo varia in base al momento di inizio dell'occupazione o detenzione e alla scadenza dell'obbligo dichiarativo.

  • art. 1, comma 171, L. 27 dicembre 2006 n. 296

    estende il nuovo regime decadenziale anche ai rapporti d'imposta già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, se non ancora decaduti secondo la disciplina previgente.

  • art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    viene richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa decorrenza del termine dichiarativo; la Corte lo coordina con l'art. 70, comma 1, del medesimo decreto.

  • art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"

    la Corte attribuisce rilievo al dato letterale e distingue tra occupazione iniziata all'inizio del periodo d'imposta o prima del 20 gennaio e occupazione iniziata successivamente.

  • art. 14 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201

    richiamato nel giudizio di merito tra i motivi di impugnazione dell'avviso, ma non decisivo nel motivo esaminato in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'ordine di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento va coordinato con il momento in cui sorge l'obbligo dichiarativo: se l'occupazione o detenzione esiste già all'inizio dell'anno d'imposta, o comunque prima del 20 gennaio, il termine decorre dall'anno corrente; se invece l'occupazione inizia dopo tale data, la decorrenza slitta all'anno successivo.
  • L'espressione normativa "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" non può essere automaticamente letta come rinvio all'anno successivo in ogni caso; occorre rispettare il dato letterale e distinguere in base alla concreta data di inizio del possesso/occupazione.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità si consolida solo di recente su un determinato punto interpretativo, la Corte può compensare integralmente le spese dell'intero giudizio pur rigettando il ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità, l'ente impositore che contesti la decadenza deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla durata preesistente dell'occupazione; se l'occupazione era già in essere da anni, la notifica successiva al quinquennio è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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