Cassazione Civile, Sentenza n. 11183/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 33580/2018; il ricorrente deduce un errore di fatto (errore di percezione) poiche' la Corte avrebbe ritenuto non intervenuta la rottamazione/definizione agevolata della cartella relativa al 2004 per mancanza di prova dell'integrale pagamento. In realta' erano in atti la comunicazione di ammissione alla definizione agevolata (art. 6, comma 3, d.l. n.193/2016) e i cinque bollettini di pagamento nonche' una email del 29/10/2018 attestante l'avvenuto integrale pagamento, depositati ex art. 372 cod. proc. civ. il 8/11/2018; il ricorrente chiede la revoca della sentenza per errore di fatto e la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate.
La decisione
Il ricorso per revocazione e' stato accolto. La Corte ha rilevato un errore percettivo: i documenti che provavano l'ammissione alla definizione agevolata e l'avvenuto integrale pagamento per l'anno 2004 erano negli atti e quindi la sentenza n. 33580/2018 e' stata revocata. Nel giudizio di merito (RG 15363/2013) e' stata dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con conseguente revoca delle statuizioni sulle spese e sul doppio contributo unificato; le spese dell'intero giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale; contesto fattuale dell'opposizione alla cartella
art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016
disciplina della definizione agevolata (cd. 'rottamazione'); l'adesione e l'integrale pagamento secondo questa norma determinano la definizione totale del debito e la cessazione della materia del contendere
art. 372 cod. proc. civ.
norma sulla produzione di documenti in Cassazione; i documenti provanti l'ammissione e i pagamenti sono stati depositati ai sensi di questa norma e notificati alle parti
art. 391-bis cod. proc. civ.
prevede il rimedio della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; il ricorso e' stato proposto ex tale disposizione
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
define l'errore di fatto (errore di percezione o svista materiale) come motivo di revocazione quando il fatto decisivo risulta incontestabilmente dagli atti e non era oggetto di pronuncia controversa
art. 391 cod. proc. civ.
richiamato in ordine all'estinzione del giudizio per rinuncia o per effetto dell'adesione alla definizione; la Corte ha ritenuto applicabile l'estinzione ex lege quando il debitore resistente ha definito
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
disposizione sul doppio contributo unificato; la Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata esclude l'assoggettamento al doppio contributo
Massime di principio
- L'errore di percezione o mera svista su un fatto documentale determinante puo' giustificare la revocazione della decisione della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis e 395 n.4 c.p.c., se il fatto risulta incontestabilmente dagli atti e non era punto controverso.
- L'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n.193/2016 e il relativo integrale pagamento, se adeguatamente documentati nel fascicolo di causa, determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio rispetto alle somme interessate.
- Quando risulta la definizione agevolata e l'integrale pagamento, il giudice non deve decidere nel merito la controversia relativa a quelle somme ma deve dichiarare l'estinzione del processo; ne consegue la compensazione delle spese e l'esclusione del doppio contributo unificato.
- Per evitare che una pronuncia venga poi revocata, le parti dovrebbero assicurarsi di depositare e notificare tempestivamente in giudizio ogni documentazione provante pagamenti o adesioni a procedure di definizione, preferibilmente con riferimento alle norme di deposito (es. art. 372 c.p.c.).
- La revocazione per errore di fatto richiede che il fatto nuovo o la documentazione siano gia' presenti negli atti del giudizio e che l'errore della Corte consista nella loro erronea percezione o omissione; non e' riassorbibile quando il fatto fosse stato invece effettivamente oggetto di valutazione e decisione controversa.
- In casi di definizione agevolata, le statuizioni sulle spese e sugli oneri accessori (es. doppio contributo unificato) possono essere revocate e le spese compensate se l'estinzione consegue alla definizione stessa.
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