Cassazione Civile, Sentenza n. 11173/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, del credito d'imposta per imposte pagate in Kazakistan su ritenute alla fonte operate su canoni per il noleggio di attrezzature industriali (importo circa euro 47.498) risultanti dalla dichiarazione 2006 di Geoships. L'Amministrazione ha sostenuto che, in mancanza di stabile organizzazione della società italiana in Kazakistan, il credito doveva essere richiesto allo Stato estero (rimborso) e non riconosciuto in detrazione in Italia. La società ha invocato l'applicazione degli artt. 12 e 23 della Convenzione Italia-Kazakistan e dell'art. 165 del Tuir (nonché l'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 147/2015 come norma di interpretazione autentica) per ottenere la detrazione dell'imposta estera ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione; inoltre ha prodotto documentazione probatoria (certificazioni delle ritenute e contratto), depositata in lingua straniera con traduzioni non asseverate.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale di Geoships, ritenendo errata la lettura data dalla Commissione Tributaria Regionale. Ha affermato che, ai sensi degli artt. 12 e 23 della Convenzione, i canoni percepiti in Kazakistan sono imponibili anche in Italia ma possono esser tassati anche nello Stato fonte con il limite del 10% se il percettore è il beneficiario effettivo; in caso di doppia imposizione la Convenzione prevede l'eliminazione mediante detrazione dell'imposta pagata all'estero nei limiti convenzionali e richiamando l'art. 165 Tuir. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia per difetto di interesse, cassato la sentenza della C.T.R. e rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché valuti nel merito (tra l'altro la definitività dell'imposta estera e i documenti prodotti). Ha regolato sulla mancata applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Dispositivo che ha giustificato il controllo formale da parte dell'Agenzia; base procedurale dell'atto di rettifica con cui è stato disconosciuto il credito d'imposta
Convenzione italo-kazaka contro le doppie imposizioni, legge n. 174/1996, art. 12
"i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato"
Stabilisce che i canoni pagati in Kazakistan a un residente italiano sono imponibili in Italia, ma consente allo Stato fonte di tassarli (con un limite del 10% se il percettore è il beneficiario effettivo); conferma la possibilità di doppia imposizione soggetta ai limiti convenzionali
Convenzione italo-kazaka contro le doppie imposizioni, legge n. 174/1996, art. 23
"in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo"
Stabilisce l'obbligo di eliminare la doppia imposizione tra gli Stati contraenti, consentendo allo Stato di residenza (Italia) di detrarre l'imposta pagata nello Stato fonte nei limiti previsti dalla Convenzione
art. 165 Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Norma nazionale che riconosce il diritto alla detrazione delle imposte estere; va interpretata alla luce della Convenzione internazionale che prevale per materia e limiti
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 147/2015
Richiamata come norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva per ammettere in detrazione imposte estere oggetto di convenzione e altre imposte estere sul reddito
art. 122 c.p.c.
Norma sulla lingua degli atti processuali citata nella questione relativa ai documenti prodotti in lingua straniera; la Corte ha ritenuto che i documenti in lingua straniera possono essere prodotti e che, ove necessario, è onere dell'ufficio richiedere la traduzione
art. 2697 c.c.
Norma sullo onere della prova richiamata dall'Amministrazione; la valutazione dell'ammissibilità probatoria e della definitezza dell'imposta estera è rinviata al giudice di merito
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 conv. in legge n. 96/2017
Norma richiamata in relazione alla sospensione dei termini di impugnazione, rilevata per escludere la tardività del ricorso incidentale
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte ha accertato l'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente incidentale
Massime di principio
- La mancanza di una stabile organizzazione nello Stato fonte non esclude la facoltà di imposizione di quello Stato sui canoni: può sorgere una doppia imposizione che la Convenzione deve eliminare tramite detrazione o altri meccanismi previsti dall'art. 23.
- Per i redditi transfrontalieri rileva la prevalenza e la disciplina specifica della Convenzione internazionale rispetto alla norma interna (art. 165 Tuir) per individuare i limiti e le modalità dell'eliminazione della doppia imposizione.
- La detrazione in Italia dell'imposta pagata all'estero è ammessa nei limiti e secondo le modalità previste dalla Convenzione; non è obbligatorio che il contribuente abbia una stabile organizzazione nello Stato fonte per chiedere tale detrazione.
- La valutazione della definitività dell'imposta estera e della prova documentale (certificazioni di ritenute, contratti, traduzioni) è questione di merito che il giudice di rinvio dovrà esaminare; la produzione di documenti in lingua straniera è ammessa e la traduzione asseverata può essere richiesta dall'ufficio, ma non sempre è un onere preventivo del produttore.
- L'Amministrazione finanziaria, nel giudizio, può sollevare difese e ampliare il thema decidendum rispetto ai motivi originari dell'atto di rettifica, similmente al diniego di rimborso; tuttavia l'interesse a impugnare è condizionato dall'effettivo esito favorevole alla stessa nei gradi precedenti.
- Se la Corte di merito (C.T.R.) accoglie l'Amministrazione, quest'ultima perde interesse a censurare alcune questioni non risolte, ma il rinvio comporterà una nuova valutazione completa da parte del giudice di merito, compresa l'istruttoria sulle prove documentali e sulla definitività dell'imposta estera.
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