Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11171/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Procedure di verifica fiscale che hanno portato all'accertamento di maggiori imposte (IRES e IVA) relative al 2007 per presunte operazioni oggettivamente inesistenti (fatture emesse da terzi: Fox's Agency, Edelweiss Srl, F.X. Group Srl). La società e i soci hanno impugnato gli avvisi davanti a CTP e CTR, poi hanno proposto ricorso per cassazione sollevando vizi di motivazione (art.132 c.p.c., art.36 D.Lgs. 546/1992) e violazioni di norme tributarie e sulla prova (art.39 DPR 600/1973, art.109 DPR 917/1986, art.54 DPR 633/1972, art.2697 c.c.). Successivamente i ricorrenti hanno aderito alla procedura di definizione agevolata ex art.6 D.L. n.193/2016 impegnandosi a rinunciare al ricorso in Cassazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, rinuncia che è stata accettata dalla controricorrente (Agenzia delle Entrate). Non è stato esaminato nel merito alcuno dei motivi di impugnazione e non è stata pronunciata decisione sulle questioni di fatto o di diritto relative alla validità delle fatture. Non si è provveduto alle spese di lite e la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (obbligo di versamento integrativo del contributo unificato) trattandosi di estinzione e non di pronuncia sfavorevole al ricorrente

Norme richiamate

  • art. 132 cod. proc. civ. (requisiti della motivazione)

    I ricorrenti hanno lamentato motivazione apparente della CTR sulla base di questo articolo; la Corte di Cassazione non ha però esaminato il merito della censura perché il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 (motivazione nel giudizio tributario)

    Richiamato dai ricorrenti come presunta violazione rispetto alla motivazione della CTR; la Corte non è entrata nel merito per effetto della rinuncia/estinzione

  • art. 39 DPR n. 600/1973 (accertamento delle imposte)

    Citato dai ricorrenti per contestare l'accertamento e l'onere probatorio; non valutato dalla Corte a causa dell'estinzione del processo

  • art. 109 DPR n. 917/1986 (reddito d'impresa/partecipazione)

    Richiamato nella censura sui redditi di partecipazione dei soci; la Corte non si è pronunciata sul merito

  • art. 54 DPR n. 633/1972 (IVA)

    Invocato per le questioni IVA connesse alle fatture contestate; non valutato nel merito dalla Corte per via dell'estinzione

  • art. 2697 cod. civ. (onere della prova)

    I ricorrenti sostenevano che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere della prova circa la simulazione; la Corte non ha esaminato la questione per effetto della rinuncia

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Gli strumenti di impugnazione in Cassazione sono stati proposti ai sensi di questo articolo; rimangono non valutati poiché il ricorso è stato rinunciato

  • art. 6 D.L. n. 193/2016 (definizione agevolata delle controversie tributarie)

    La parte ricorrente ha aderito a questa procedura e si è impegnata a rinunciare al ricorso; la rinuncia, accettata dall'Amministrazione, ha determinato l'estinzione del giudizio in Cassazione

  • art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. (spese del giudizio in caso di estinzione)

    La Corte ha ritenuto non necessario decidere sulle spese di lite in forza di questa disposizione, dato che il procedimento è stato estinto

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 (sanzione contributo unificato) richiamato dalla legge n.228/2012

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma perché la pronuncia è di estinzione e non una sentenza di rigetto o pronuncia sfavorevole al ricorrente

Massime di principio

  • Se il ricorrente aderisce a una procedura di definizione agevolata che richiede la rinuncia al ricorso (es. art.6 D.L. n.193/2016), la successiva rinuncia accettata dall'Amministrazione determina l'estinzione del giudizio in Cassazione senza esame del merito
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta una pronuncia sulla fondatezza degli atti impugnati: le questioni sostanziali (onere della prova, nullità degli atti, motivazione) restano quindi non decise
  • In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può omettere la decisione sulle spese processuali (art.391 c.p.c.) e non applica le sanzioni previste per il ricorrente non vittorioso (es. art.13 DPR 115/2002), trattandosi di istituto di stretta interpretazione
  • Prima di aderire a una definizione agevolata con obbligo di rinuncia, accertarsi che la procedura sia effettivamente perfezionata (calcolo degli oneri, versamenti, accettazione dell'Amministrazione) e che la rinuncia sia formalmente accettata dalla controparte, altrimenti può rimanere incerte la sorte dei singoli atti
  • La rinuncia al ricorso in Cassazione pone un rischio pratico: si rinuncia a ottenere un accertamento favorevole sulla questione di diritto o di fatto; valutare il rapporto tra beneficio della definizione e l'interesse a far decidere la controversia sul merito
  • La presenza di profili penali connessi (segnalazioni per reato da parte della Guardia di Finanza) non viene automaticamente risolta dall'estinzione del giudizio tributario: le conseguenze penali e amministrative possono seguire percorsi distinti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.