Cassazione Civile, Sentenza n. 11171/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedure di verifica fiscale che hanno portato all'accertamento di maggiori imposte (IRES e IVA) relative al 2007 per presunte operazioni oggettivamente inesistenti (fatture emesse da terzi: Fox's Agency, Edelweiss Srl, F.X. Group Srl). La società e i soci hanno impugnato gli avvisi davanti a CTP e CTR, poi hanno proposto ricorso per cassazione sollevando vizi di motivazione (art.132 c.p.c., art.36 D.Lgs. 546/1992) e violazioni di norme tributarie e sulla prova (art.39 DPR 600/1973, art.109 DPR 917/1986, art.54 DPR 633/1972, art.2697 c.c.). Successivamente i ricorrenti hanno aderito alla procedura di definizione agevolata ex art.6 D.L. n.193/2016 impegnandosi a rinunciare al ricorso in Cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, rinuncia che è stata accettata dalla controricorrente (Agenzia delle Entrate). Non è stato esaminato nel merito alcuno dei motivi di impugnazione e non è stata pronunciata decisione sulle questioni di fatto o di diritto relative alla validità delle fatture. Non si è provveduto alle spese di lite e la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (obbligo di versamento integrativo del contributo unificato) trattandosi di estinzione e non di pronuncia sfavorevole al ricorrente
Norme richiamate
art. 132 cod. proc. civ. (requisiti della motivazione)
I ricorrenti hanno lamentato motivazione apparente della CTR sulla base di questo articolo; la Corte di Cassazione non ha però esaminato il merito della censura perché il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 (motivazione nel giudizio tributario)
Richiamato dai ricorrenti come presunta violazione rispetto alla motivazione della CTR; la Corte non è entrata nel merito per effetto della rinuncia/estinzione
art. 39 DPR n. 600/1973 (accertamento delle imposte)
Citato dai ricorrenti per contestare l'accertamento e l'onere probatorio; non valutato dalla Corte a causa dell'estinzione del processo
art. 109 DPR n. 917/1986 (reddito d'impresa/partecipazione)
Richiamato nella censura sui redditi di partecipazione dei soci; la Corte non si è pronunciata sul merito
art. 54 DPR n. 633/1972 (IVA)
Invocato per le questioni IVA connesse alle fatture contestate; non valutato nel merito dalla Corte per via dell'estinzione
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
I ricorrenti sostenevano che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere della prova circa la simulazione; la Corte non ha esaminato la questione per effetto della rinuncia
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Gli strumenti di impugnazione in Cassazione sono stati proposti ai sensi di questo articolo; rimangono non valutati poiché il ricorso è stato rinunciato
art. 6 D.L. n. 193/2016 (definizione agevolata delle controversie tributarie)
La parte ricorrente ha aderito a questa procedura e si è impegnata a rinunciare al ricorso; la rinuncia, accettata dall'Amministrazione, ha determinato l'estinzione del giudizio in Cassazione
art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. (spese del giudizio in caso di estinzione)
La Corte ha ritenuto non necessario decidere sulle spese di lite in forza di questa disposizione, dato che il procedimento è stato estinto
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 (sanzione contributo unificato) richiamato dalla legge n.228/2012
La Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma perché la pronuncia è di estinzione e non una sentenza di rigetto o pronuncia sfavorevole al ricorrente
Massime di principio
- Se il ricorrente aderisce a una procedura di definizione agevolata che richiede la rinuncia al ricorso (es. art.6 D.L. n.193/2016), la successiva rinuncia accettata dall'Amministrazione determina l'estinzione del giudizio in Cassazione senza esame del merito
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta una pronuncia sulla fondatezza degli atti impugnati: le questioni sostanziali (onere della prova, nullità degli atti, motivazione) restano quindi non decise
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può omettere la decisione sulle spese processuali (art.391 c.p.c.) e non applica le sanzioni previste per il ricorrente non vittorioso (es. art.13 DPR 115/2002), trattandosi di istituto di stretta interpretazione
- Prima di aderire a una definizione agevolata con obbligo di rinuncia, accertarsi che la procedura sia effettivamente perfezionata (calcolo degli oneri, versamenti, accettazione dell'Amministrazione) e che la rinuncia sia formalmente accettata dalla controparte, altrimenti può rimanere incerte la sorte dei singoli atti
- La rinuncia al ricorso in Cassazione pone un rischio pratico: si rinuncia a ottenere un accertamento favorevole sulla questione di diritto o di fatto; valutare il rapporto tra beneficio della definizione e l'interesse a far decidere la controversia sul merito
- La presenza di profili penali connessi (segnalazioni per reato da parte della Guardia di Finanza) non viene automaticamente risolta dall'estinzione del giudizio tributario: le conseguenze penali e amministrative possono seguire percorsi distinti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11170/2024 del 26/04/2024
- Sentenza civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11173/2024 del 26/04/2024
- Sentenza civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11183/2024 del 26/04/2024
- Sentenza civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11023/2024 del 24/04/2024
- Sentenza civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11033/2024 del 24/04/2024
- Sentenza civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11066/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →