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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11023/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11075/2022. SITAF deduceva un errore di fatto della Corte di Cassazione nella valutazione secondo cui SITAF avrebbe accettato la competenza del collegio arbitrale (rinunciando all'eccezione di incompetenza) con la condotta consistente nella nomina concordata del Presidente del collegio; in realtà SITAF sostiene di avere sempre mantenuto l'eccezione di incompetenza e di aver concordato la sola nomina del Presidente al fine di ottenere una pronuncia preliminare di incompetenza dal collegio. SITAF denunciava altresì un errore nel ravvisare un accordo modificativo della clausola compromissoria e un errore nell'affermare che la Corte d'appello fosse incorsa in ultrapetizione.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimprovero mosso da SITAF attenga a una diversa interpretazione degli atti e a questioni di diritto/valutazione (error in iudicando), non a un errore di fatto meramente percettivo idoneo a giustificare la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha confermato che la decisione di legittimità aveva fondato la propria scelta sulla valutazione che la condotta della SITAF (accordo sulla nomina del presidente del collegio) fosse idonea a manifestare accettazione della competenza arbitrale o, comunque, a comportare rinuncia all'eccezione relativa alla composizione irregolare del collegio; tale valutazione è sindacabile in cassazione, non con il rimedio di revocazione per errore di fatto. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità (compensi € 8.000,00, esborsi € 200,00, rimborso forfetario 15% e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Norma che disciplina il vizio revocatorio per errore di fatto: la Corte ha ricordato che il rimedio è limitato a errori meramente percettivi e non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato nei principi giurisprudenziali collegati alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, in particolare per delimitare la fattispecie dell'errore di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiesto nel contesto dell'accusa di ultrapetizione mossa contro la Corte d'appello: la Corte di Cassazione ha osservato che l'eventuale richiamo ad ultravpetizione non era decisivo perché la decisione di legittimità si fondava soprattutto sulla valutazione della condotta delle parti.

  • art. 1372 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'autonomia negoziale delle parti: la Corte ha valutato se la condotta delle parti (accordo sulla nomina del presidente) potesse costituire una modifica o una manifestazione di volontà idonea a incidere sulla clausola compromissoria originaria.

  • d.P.R. n. 1063/1962 (Capitolato Generale d'Appalto)

    Riferimento normativo originario richiamato in contratto; la Corte ha ricordato la distinzione tra applicabilità normativa del Capitolato (per amministrazioni statali) e valore negoziale delle sue previsioni quando richiamate in contratti con enti diversi.

  • legge n. 109/1994 (art. 32)

    Norma che ha inciso sul modello di arbitrato (introducendo l'arbitrato cd. amministrato/nuova disciplina), oggetto della controversia circa la composizione del collegio (tre vs cinque arbitri). La Corte ha valutato l'effetto delle modifiche sopravvenute rispetto agli accordi contrattuali.

  • art. 806 e ss. cod. proc. civ.

    Norme del giudizio arbitrale ordinario richiamate per definire la disciplina applicabile dopo la sopravvenuta normativa; la Corte ha considerato che l'accettazione della competenza ai sensi del codice di rito produce effetti sulla validità della composizione arbitrale.

  • art. 829 c.p.c.

    Norma sui vizi impugnabili nei lodi arbitrali (nel testo ratione temporis): la Corte ha richiamato la distinzione tra nullità rilevabile d'ufficio e nullità rinunciabile/disponibile dalle parti, rilevando che irregolarità nella nomina degli arbitri può risultare rinunciata se non tempestivamente denunciata.

  • d.m. n. 398/2000

    Regolazione tecnica richiamata nel quadro delle norme che hanno modificato le modalità di nomina del terzo arbitro e la composizione del collegio: utile a ricostruire il contesto normativo sul quale si valutano le condotte delle parti.

  • d.P.R. n. 554/1999

    Regolamento richiamato assieme al d.m. 398/2000 nella ricostruzione delle norme sopravvenute sull'arbitrato in materia di lavori pubblici.

  • legge n. 166/2002 (art. 7)

    Richiamata quale modifica della precedente disciplina (legge Merloni) in ordine all'assimilazione delle concessionarie: rilevante per la discussa applicabilità del Capitolato Generale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. è uno strumento molto limitato: è ammessa solo per errori meramente percettivi (svista su fatti documentati) e non per divergenze di interpretazione giuridica o di valutazione degli atti.
  • La condotta delle parti nel procedimento arbitrale (es. partecipazione alla nomina del presidente o mancata contestazione tempestiva della composizione) può essere interpretata come rinuncia all'eccezione di nullità attenuata relativa alla composizione del collegio e come manifestazione di accettazione della competenza arbitrale.
  • Le modifiche sopravvenute della normativa di riferimento (es. passaggio da un modello 'a cinque' ad uno 'a tre' arbitri) non alterano automaticamente il regime pattizio tra le parti: le sopravvenute disposizioni incidono sui contratti in corso solo se le parti manifestano (anche tacitamente) la volontà di adeguarsi.
  • Le nullità riconducibili a irregolarità di nomina degli arbitri sono spesso di natura disponibile e possono essere sanate o tacitamente rinunciate se non denunciate tempestivamente nel corso del procedimento arbitrale.
  • Le censure dirette a criticare la valutazione della Corte di legittimità devono essere proposte nei rimedi ordinari (impugnazioni adeguate) e non mediante la revocazione per errore di fatto quando la critica attiene a questioni interpretative o di diritto.

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