Cassazione Civile, Sentenza n. 11033/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato il provvedimento del Questore e riconosciuto a K.M. il diritto al rilascio della carta/permesso di soggiorno per motivi familiari sulla base della convivenza more uxorio con un cittadino italiano (M.S.), provata in giudizio anche tramite testimonianza. Il Ministero sosteneva che, nell'ambito della direttiva 2004/38/CE e del d.lgs. 30/2007, il riconoscimento del diritto dovesse basarsi su un rapporto «qualificato» oggettivamente accertabile e, dunque, su documentazione ufficiale (es. dichiarazione anagrafica o altri atti pubblici) e non su prove testimoniali, per garantire il controllo dei flussi migratori e prevenire elusioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondata la censura e confermato l'orientamento secondo cui, pur riconoscendo la dichiarazione anagrafica/registrazione come mezzo privilegiato e presuntivo di prova della stabile convivenza, tale formalità non è esclusiva: in sede giurisdizionale può essere ammessa anche prova testimoniale e ogni altro mezzo idoneo per dimostrare una relazione stabile more uxorio. La Corte ha richiamato principi della Direttiva 2004/38/CE, del d.lgs. 30/2007, della legge n.76/2016 e della giurisprudenza nazionale e UE che valorizzano un esame concreto e approfondito della situazione personale; ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Direttiva 2004/38/CE
considerando 5 e 6; art.2 (definizioni), art.3 (aventi diritto)
La direttiva include il partner stabile tra i soggetti cui possono essere riconosciuti diritti; ammette che lo Stato membro esamini la situazione personale e che la prova della stabilità della relazione possa essere fornita con mezzi documentali ragionevoli, ma non esclude altri mezzi idonei di prova.
D.lgs. 30/2007
art.1, art.2, art.3 (co.2 lett.b), art.10
Recepisce la direttiva; prevede la carta di soggiorno per familiari di cittadini UE e richiama la 'documentazione ufficiale' per il partner stabile, ma la Corte interpreta tale previsione come non impeditiva dell'ammissione, in sede giudiziale, di altre prove idonee a dimostrare la stabile convivenza.
Legge 76/2016
Definisce la convivenza di fatto e prevede l'iscrizione anagrafica come mezzo di accertamento della stabile convivenza 'ferma restando la prova contraria'; la sentenza riconosce che la dichiarazione anagrafica è presuntiva ma non esclusiva.
D.lgs. 286/1998 (Testo Unico immigrazione)
art.30 (permesso di soggiorno per motivi familiari), art.19 (espulsione e legami familiari)
Norme nazionali sul permesso per motivi familiari e sulla tutela dei legami familiari; devono essere interpretate tenendo conto dei principi CEDU e UE e con riferimento alla normativa più favorevole per il richiedente.
D.P.R. 223/1989
Regolazione anagrafica: definisce la famiglia e disciplina l'iscrizione; la dichiarazione anagrafica è strumento probatorio rilevante ma non esclusivo rispetto ad altre prove.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Tutela della vita privata e familiare; la giurisprudenza CEDU limita gli obblighi degli Stati in materia di ingresso ma impone un bilanciamento e un esame concreto delle situazioni familiari rilevanti.
Comunicazione Commissione UE COM(2009)313
Indirizzi interpretativi della Direttiva 2004/38: la prova della qualità di partner stabile può essere fornita con ogni mezzo idoneo e gli oneri documentali devono essere ragionevoli; non si esclude la valutazione di prove diverse dai soli atti amministrativi.
Legge europea n.97/2013
Modificò il d.lgs. 30/2007 introducendo l'espressione 'documentazione ufficiale' per attestare relazioni stabili; la Corte evidenzia che la norma non definisce 'ufficialità' e non impedisce l'ammissione di altre prove in sede giudiziale.
Sentenza Corte di Giustizia, causa Metock (C-127/08)
Ha escluso che la regolarità del soggiorno precedente nello Stato ospitante sia condizione per il rilascio del titolo di soggiorno al familiare di cittadino UE; implica una lettura estensiva dei diritti derivanti dalla direttiva.
Sentenza Corte di Giustizia, C-89/17 (Banger)
Rileva l'obbligo di esaminare approfonditamente la situazione personale del partner non registrato al fine di motivare eventuali dinieghi, anche quando il cittadino UE rientra nello Stato di cui è cittadino dopo aver esercitato la libera circolazione.
Sentenza Corte di Giustizia, C-22/21 (SRS)
Definisce i requisiti per qualificare 'altri familiari conviventi': relazione di dipendenza con legami personali stretti e stabile comunione di vita domestica, non determinata da scopi di convenienza.
Giurisprudenza della Cassazione
es. Cass. n.3876/2020; Cass. n.20856/2022; Cass. n.35684/2023
Precedenti della Corte di legittimità confermano che il giudice può valutare in concreto le misure di tutela (anche diversamente da quanto deciso dall'amministrazione) e che i 'legami familiari' e la convivenza possono rilevare ai fini dell'accertamento dei diritti di soggiorno; la regolarità amministrativa non è sempre condizione decisiva.
Massime di principio
- La dichiarazione anagrafica o altra documentazione ufficiale è un mezzo privilegiato per provare la convivenza stabile, ma non è esclusiva: in sede giudiziaria si possono ammettere anche testimonianze e altri mezzi idonei.
- Un diniego amministrativo basato sulla sola assenza di documentazione ufficiale può essere impugnato e il giudice può compiere un esame approfondito della situazione personale e familiare, ammettendo prove alternative.
- Per ottenere migliori chances in sede amministrativa è opportuno allegare, oltre alla dichiarazione anagrafica se disponibile, documenti che dimostrino la comunione di vita (buste paghe/contratti, indirizzi comuni, figli in comune, contratti di locazione, spese condivise, corrispondenza, attestazioni), ma in mancanza di questi non è precluso il successo giudiziale.
- Gli Stati possono richiedere oneri documentali ragionevoli per la prova della relazione stabile, ma tali oneri non devono impedire l'accesso a mezzi alternativi di prova conformi ai principi UE e CEDU.
- La distinzione tra coniuge (che ha tutele specifiche) e partner/convivente è rilevante: il matrimonio comporta effetti diversi (es. per il rinnovo) e non sempre richiede la prova della convivenza; per i partner va valutata la stabilità e la genuinità del rapporto.
- In presenza di rifiuto amministrativo, è consigliabile agire tempestivamente in giudizio raccogliendo dichiarazioni testimoniali e documenti probatori utili: il giudice può adottare una valutazione complessiva e riconoscere la protezione richiesta.
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