Cassazione Civile, Ordinanza n. 05177/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava l'illegittima detrazione dell'IVA per l'anno d'imposta 2012, per complessivi euro 198.294,29 oltre sanzioni, in relazione a fatture emesse verso clienti per premi e sconti di fine anno e contributi promozionali per l'apertura di nuovi punti vendita. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse omesso di motivare sul merito; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che l'Ufficio non avesse validamente instaurato il contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e idonea a superare il minimo costituzionale. Quanto al secondo, ha rilevato, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, che il contraddittorio endoprocedimentale aveva effettivamente avuto svolgimento, poiché la società aveva presentato memorie difensive dopo il PVC e prima della notifica dell'avviso, cui era seguito ulteriore confronto documentale. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sulla definizione accelerata, anche a somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione, ma ritenuto non violato poiché la sentenza impugnata aveva una motivazione esistente e non meramente apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il requisito della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso che il vizio dedotto fosse presente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la sentenza è stata giudicata motivata in modo adeguato.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La Corte ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato concretamente rispettato, essendo intervenute memorie difensive e successivi confronti prima dell'atto impositivo.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa nel procedimento amministrativo tributario.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato quale fondamento del diritto a un buon andamento/procedimento, ma il motivo è stato respinto perché il contraddittorio si era svolto in concreto.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso, poi seguita da decisione collegiale.
Applicato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso nel contesto della definizione accelerata.
Applicato per la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio/contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile come nullità sussiste solo quando la sentenza sia priva in modo assoluto di motivi, presenti una motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, oppure un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente la sola insufficienza argomentativa.
- In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale non è violato quando dagli atti emerga che il contribuente abbia effettivamente interloquito con l'Ufficio prima dell'emissione dell'avviso, mediante memorie difensive e successivo confronto documentale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è destinata a essere respinta quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto, in modo non meramente apparente, delle ragioni della decisione.
- La definizione del ricorso come manifestamente infondato nell'ambito della procedura accelerata può legittimare la condanna del ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata, oltre alle spese di lite e agli oneri processuali conseguenti.
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