Sentenza del 03/10/2022 n. 9146 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto sul primo motivo: la Commissione ha ritenuto provato che la PEC mittente non risultava nei pubblici elenchi e, perciò, ha dichiarato l'inesistenza/nullità assoluta della notificazione della cartella di pagamento. Tale accertamento ha assorbito ogni altra questione, rendendo superfluo esaminare il secondo motivo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento n.071200040924123000 (importo complessivo €85.368,01) per due motivi: 1) nullità/inesistenza della notificazione perché la PEC mittente ("notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it") non risultava nei pubblici elenchi previsti dalla legge (INI-PEC, IPA, REGINDE), come prescritto dagli artt.16-ter D.L. n.179/2012 e 3-bis L. n.53/1994; 2) illegittimità della notificazione per mancanza dell'estensione ".p7m" sul file PDF e assenza di attestazione di conformità all'originale documento informatico conservato dall'Agenzia.
Norme richiamate
"la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi ... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"
La notificazione telematica deve essere effettuata esclusivamente da un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi; l'uso di indirizzi non registrati comporta incertezza sulla provenienza dell'atto e può determinare l'inesistenza/nullità della notificazione.
Definisce i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni telematiche (es. INI-PEC, IPA, REGINDE) e stabilisce che gli indirizzi di provenienza devono essere ricavabili da tali elenchi per assicurare certezza e affidabilità della notificazione.
art. 6-bis e art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
Istituiscono l'Indice nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC) e l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni; impongono la pubblicità e l'aggiornamento periodico degli indirizzi usati dalle PA per le comunicazioni telematiche.
art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
Obbliga le imprese individuali a depositare il proprio indirizzo PEC presso il registro delle imprese, a fini di pubblicità e certezza delle comunicazioni.
Richiamati dalla resistente come possibili fattispecie di sanatoria o di conoscenza dell'atto; il Collegio ha però ritenuto che, nell'ipotesi di inesistenza della notificazione per uso di PEC non registrata, non sia operativa la sanatoria prevista dall'art.156 c.p.c.
Cass. SS.UU. 20 luglio 2016, n. 14916
Principio sulla inesistenza della notificazione: l'inesistenza si configura quando manca l'attività con gli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'atto come notificazione; difformità minori rientrano nella categoria della nullità.
Massime di principio
- Una notificazione via PEC è nulla/inesistente se la PEC mittente non risulta dagli elenchi pubblici obbligatori (INI-PEC, IPA, REGINDE); la certezza della provenienza è requisito essenziale.
- L'uso di indirizzi PEC non ufficiali determina incertezza sull'autore dell'atto e può ledere il diritto di difesa del destinatario; tale vizio può comportare l'annullamento della notificazione.
- La presunta irregolarità formale della busta PEC (es. assenza di .p7m o attestazione di conformità) può costituire motivo di contestazione, ma il giudice può decidere che il vizio più grave (PEC non registrata) assorbe le ulteriori questioni.
- In alcuni casi di atti impositivi, l'inesistenza o invalidità della notificazione non annulla automaticamente l'atto se l'Amministrazione dimostra che il contribuente ha avuto conoscenza effettiva dell'atto nei termini di decadenza; l'onere probatorio resta a carico dell'Amministrazione.
- Per le PA e gli agenti della riscossione: usare sempre indirizzi PEC registrati e mantenuti aggiornati nei pubblici elenchi per evitare il rischio di nullità delle notificazioni.
- Per i destinatari: verificare sempre la corrispondenza tra la PEC mittente e gli elenchi pubblici prima di ritenere valida una notificazione telematica e, in caso di discrepanze, valutare impugnazione tempestiva.
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