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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 28836 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di vari avvisi di classamento catastale relativi ad immobili del Comune di Calenzano, con censure sulla carenza di motivazione e sulla non attribuibilità di rendita (fabbricati precari e pertinenze). In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR Toscana aveva accolto l'appello della contribuente annullando gli avvisi per difetti e irregolarità di notificazione. L'Agenzia aveva impugnato in Cassazione sostenendo che, anche in presenza di irregolarità di notifica, l'atto va mantenuto in vita per sanatoria ex art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo). In seguito la CTR, dopo il rinvio, ha ritenuto il ricorso della contribuente inammissibile per tardività sulla base di documentazione probatoria sulla data di consegna del piego (15/12/2005) e del deposito del ricorso (14/02/2006). La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione del giudicato interno formatosi con la precedente pronuncia della Cassazione e ingerenza del giudice di rinvio nell'accertamento della tempestività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il giudice del rinvio abbia ecceduto i limiti dei suoi poteri riesaminando questioni già assorbite dal precedente giudicato interno formato dalla Cassazione (in particolare la tempestività del ricorso come presupposto logico dell'applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.). La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame; la Cassazione ha disposto altresì che il giudice del rinvio provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo: i vizi di notificazione possono essere sanati se è stata proposta tempestiva e rituale opposizione che realizza l'effetto pratico della notificazione; applicata dalla Corte alla fattispecie degli atti impositivi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Richiamata per affermare la natura sostanziale (non processuale) degli atti impositivi, senza però escludere l'applicazione di istituti processuali come la sanatoria ex art. 156 c.p.c.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Norma relativa ai termini e alla decorrenza dei termini impugnatori; nella vicenda è stata invocata in relazione al momento da cui il termine decorre in caso di notifica nulla (decorrenza dalla effettiva conoscenza).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    Richiamato in relazione alle regole di deposito documentale prima dell'udienza; la controversia ha visto contestazioni sulla tempestività e ammissibilità di documenti prodotti dall'Agenzia.

  • L. 24 dicembre 1982, n. 890, art. 4

    Richiamata nel quadro delle norme sulla notificazione a mezzo servizio postale e sulla data di ricezione del plico; invocata dalla contribuente per sostenere incertezza sulla data di effettiva conoscenza.

  • art. 384 c.p.c.

    Principio vincolante per il giudice del rinvio: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti e le valutazioni di fatto già acquisiti al processo che costituiscono presupposto della decisione di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione utilizzata per dedurre violazioni di norme processuali e di diritto (vizi di motivazione, violazione di norme procedurali e del giudicato interno).

Massime di principio

  • La sanatoria ex art. 156 c.p.c. può sanare vizi di notifica di atti impositivi solo se il contribuente ha proposto in tempo utile e in forma idonea l'impugnazione: la tempestività è elemento presupposto e necessario per applicare la sanatoria.
  • Quando la Corte di Cassazione enuncia un principio ed accoglie un motivo portando con sé presupposti logico-giuridici (es. l'ammissibilità/tempestività dell'impugnazione), tali presupposti formano giudicato interno vincolante: il giudice di rinvio non può riesaminarli.
  • Se l'Amministrazione invoca in Cassazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo, implicitamente riconosce l'esistenza di vizi di notificazione; ciò può limitare successivi riposizionamenti difensivi volti a sostenere la regolarità della notifica.
  • Il giudice di rinvio deve circoscrivere il thema decidendum al principio di diritto indicato dalla Cassazione e procedere agli accertamenti di merito indicati, evitando di rimettere in discussione le premesse già accolte dalla Corte di legittimità.
  • In tema di documentazione probatoria della notifica, la tempestività del deposito e il rispetto delle regole di produzione è rilevante; tuttavia, una volta che la Cassazione ha formato giudicato su questioni connesse, il loro riesame è precluso e il nuovo giudice deve procedere sul merito sostanziale.

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