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Sentenza

Sentenza del 03/10/2022 n. 28610 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il rimborso di maggiori imposte ipotecarie e catastali (Euro 802.400,00) pagate all'atto di registrazione dell'acquisto di un immobile strumentale per conto del fondo, invocando l'applicazione della riduzione alla metà prevista dal D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 10-ter. L'Amministrazione e la CTR avevano negato l'agevolazione perché il fondo gestito era di natura "aperta" (secondo il diritto tedesco) mentre la norma agevolativa italiana la riservava ai soli fondi immobiliari "chiusi" previsti dall'art. 37 TUF; la ricorrente contestava la legittimità di tale differenziazione anche sotto il profilo del diritto UE (libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento) e della Convenzione italo-tedesca sulle doppie imposizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione, richiamando e dando applicazione alla pronuncia della Corte di Giustizia UE (sent. C-478/19 e C-479/19, 16.12.2021), ha ritenuto che la limitazione dell'agevolazione ai soli fondi chiusi contrasti con l'art. 63 TFUE nella misura in cui fondi aperti e chiusi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili rispetto all'obiettivo della norma (evitare una doppia imposizione sulle ripetute operazioni immobiliari strumentali). Non è stato riconosciuto un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la disparità di trattamento (né la prevenzione dell'evasione né la tutela della stabilità del mercato immobiliare sono stati ritenuti giustificazioni sufficienti né adeguatamente commisurate). Ne è conseguito che la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della società contribuente (disapplicazione della norma nella parte esclusiva dei fondi chiusi) e ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-ter

    Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali ... di cui siano parte fondi immobiliari chiusi ... le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale ... sono ridotte della metà.

    La norma attribuisce il beneficio fiscale solo ai fondi immobiliari "chiusi"; la Corte ha ritenuto che tale limitazione, se applicata escludendo fondi aperti comparabili istituiti in altri Stati membri, può violare l'art. 63 TFUE salvo giustificazione adeguata e proporzionata.

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 37

    Definisce i fondi immobiliari chiusi nel diritto interno; la disposizione nazionale ha creato la base per riservare l'agevolazione ai soli fondi chiusi italiani, ma tale scelta non è automaticamente compatibile con il diritto UE quando produce discriminazioni nei confronti di fondi aperti esteri comparabili.

  • D.M. 24 maggio 1999, n. 228, art. 12-bis

    Regolamentazione che in Italia consente solo fondi immobiliari di tipo "chiuso"; caratterizza il sistema nazionale ma non può giustificare, di per sé, limitazioni incompatibili con le libertà UE.

  • TFUE, art. 63 (ex art. 56 CE)

    Tutela la libera circolazione dei capitali: la Corte UE ha stabilito che una normativa nazionale che limita un vantaggio fiscale ai soli fondi chiusi può costituire una restrizione vietata se fondi chiusi e aperti sono oggettivamente comparabili rispetto all'obiettivo della norma; l'eventuale deroga deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e risultare proporzionata.

  • TFUE, artt. 49 e 54 (menzione della libertà di stabilimento)

    Misure che ostacolano o rendono meno attraente la libertà di stabilimento possono rientrare nell'ambito di valutazione; tuttavia, nella fattispecie la Corte ha ritenuto prevalente e determinante il profilo della libera circolazione dei capitali (art. 63).

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Germania, art. 25, par. 1

    Invocata dalla ricorrente per prospettare discriminazione basata sulla nazionalità; la decisione ha ritenuto che la questione principale fosse il rispetto delle libertà UE (art. 63 TFUE) e non è stata riconosciuta una giustificazione fondata sulla Convenzione per escludere l'agevolazione.

Massime di principio

  • Se una norma nazionale attribuisce un vantaggio fiscale solo a soggetti con una certa forma giuridica nazionale, occorre verificare se soggetti equivalenti stabiliti in altri Stati membri si trovino in una situazione oggettivamente comparabile; in caso di comparabilità la limitazione può violare l'art. 63 TFUE.
  • La comparabilità va valutata in relazione al fine effettivo dell'agevolazione: il giudice nazionale deve individuare l'obiettivo principale della norma (es. evitare un'onere fiscale ripetuto sulle operazioni immobiliari) e verificare se le differenze tra categorie siano pertinenti rispetto a tale obiettivo.
  • La limitazione può essere giustificata solo da un "motivo imperativo di interesse generale" provato e proporzionato; la mera preferenza politica per una forma istituzionale nazionale o argomentazioni generiche sulla maggiore "speculatività" non sono sufficienti se non adeguatamente dimostrate e calibrate.
  • L'onere della prova della giustificazione spetta allo Stato membro che invoca motivi di interesse generale; inoltre la misura deve essere idonea e non andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo dichiarato.
  • In presenza di disparità di trattamento ritenuta incompatibile con il diritto UE il giudice nazionale può disapplicare la norma interna e concedere il rimborso/beneficio al soggetto straniero nella fattispecie concreta.
  • Prassi operativa per contribuenti in situazioni analoghe: documentare la comparabilità materiale e funzionale tra le strutture (obiettivi del fondo, modalità di gestione, ripetitività delle operazioni immobiliari), prospettare la violazione delle libertà UE e, se necessario, sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia tramite il giudice nazionale.
  • Per l'amministrazione e per il legislatore: se si intende limitare un vantaggio fiscale a categorie nazionali, è necessario predisporre giustificazioni solide, prove empiriche dell'adeguatezza della misura e meccanismi compensativi nel sistema fiscale complessivo per evitare conflitti con il diritto UE.

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