Sentenza del 03/10/2022 n. 2551 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
La tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR ha accolto l'appello del Notaio. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura fissa (e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) perché dall'atto non risultava alcun corrispettivo né prestazioni patrimoniali derivanti dalla risoluzione: la risoluzione determinava solo la restituzione gratuita dell'immobile al donante. Le spese di giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla tassazione applicabile all'atto di risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare: l'Ufficio aveva liquidato imposte (registro, ipotecaria e catastale) in misura proporzionale richiamando la Ris. n.329/14.11.2007, mentre il notaio ricorrente sosteneva che, trattandosi di una risoluzione senza corrispettivo, l'atto dovesse essere assoggettato a registrazione in misura fissa (con imposte ipotecaria e catastale fisse), conformemente all'orientamento successivo dell'Agenzia (Ris. n.20/E del 14.2.2014) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986 n.131, art.28
Comma 1: l'atto di risoluzione contenuto nel contratto originario o stipulato entro il secondo giorno può essere assoggettato alla tassa fissa. Comma 2: se dalla risoluzione derivano prestazioni patrimoniali o è pattuito un corrispettivo, si applica l'imposta di registro in misura proporzionale sull'importo pattuito.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.329/E del 14.11.2007
Risoluzione n.329/E del 14.11.2007
Interpretazione antecedente che riteneva applicabile l'imposta proporzionale alla risoluzione per mutuo consenso di una donazione anche in assenza di corrispettivo; superata successivamente.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.20/E del 14.2.2014
Risoluzione n.20/E del 14.02.2014
Nuovo indirizzo che recepisce l'orientamento della Cassazione: in assenza di corrispettivo la risoluzione per mutuo consenso di donazione è assoggettata all'imposta fissa; la proporzionale si applica solo se esiste un vantaggio patrimoniale o corrispettivo.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Orientamento giurisprudenziale richiamato che distingue la risoluzione meramente restitutoria (tassazione fissa) dalla risoluzione che comporta prestazioni patrimoniali o corrispettivi (tassazione proporzionale).
Massime di principio
- Quando la risoluzione per mutuo consenso è contenuta nel contratto originario (clausola risolutiva) o avviene entro il secondo giorno non festivo dalla stipula, e non è previsto alcun corrispettivo, l'atto è soggetto a registrazione in misura fissa (tassa fissa di registro; imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa applicabile).
- Se la risoluzione avviene mediante un nuovo atto (negozio autonomo) e da essa derivano prestazioni patrimoniali o è pattuito un corrispettivo, si applica l'imposta di registro in misura proporzionale sul valore del vantaggio patrimoniale o sul corrispettivo pattuito (non sul valore dell'atto originario/del bene donato).
- Per determinare la tassazione occorre valutare la natura reale della risoluzione: se la risoluzione si limita alla restituzione gratuita dei beni, il valore imponibile è nullo (imposta fissa); se invece emergono obbligazioni patrimoniali o corrispettivi, questi determinano la base imponibile proporzionale.
- Verificare sempre la forma dell'atto (clausola risolutiva già prevista vs atto successivo) e la sua datazione rispetto alla stipula originaria: la tempestività può influire sull'applicabilità della tassa fissa.
- Dato il mutamento di interpretazione dell'Agenzia e l'esistenza di precedenti contrastanti, è prudente documentare chiaramente nell'atto l'assenza di corrispettivi e le modalità di restituzione oppure, se previsto un corrispettivo, quantificarlo esplicitamente per determinare la corretta base imponibile.
- In caso di dubbi o posizioni contrastanti tra Ufficio e parte privata è consigliabile proporre ricorso/istanza motivata richiamando la Ris. 20/E/2014 e la giurisprudenza di legittimità che qualificano la fattispecie come risoluzione meramente restitutoria quando non esistono prestazioni patrimoniali.
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