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Sentenza

Sentenza del 03/10/2022 n. 1115 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2015: l'Amministrazione ha riqualificato contratti di appalto certificati ex art. 78 D.Lgs. n. 276/2003 come somministrazione di mano d'opera e ha operato riprese a tassazione (IRAP e IVA). La contribuente ha contestato che l'Ufficio non poteva unilateralmente disconoscere la certificazione del contratto ma avrebbe dovuto seguire la procedura di impugnazione davanti al Giudice del Lavoro prevista dall'art. 80 D.Lgs. n. 276/2003 (essendo l'Amministrazione un 'terzo' ai sensi dell'art. 79). In via subordinata ha dedotto l'infondatezza dei rilievi, richiamando anche la sentenza penale di assoluzione per il medesimo fatto.

La decisione

Accoglimento dell'appello: la CTR ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non potesse unilateralmente riqualificare il contratto certificato senza esperire la procedura prevista dall'art. 80 D.Lgs. n. 276/2003 davanti al Giudice del Lavoro. Pertanto è stato annullato l'avviso di accertamento impugnato. La Corte ha condannato l'Agenzia a rifondere alla S.A.L. s.r.l. la metà delle spese di lite del grado di giudizio (liquidate in € 6.500 per quella metà) e ha compensato l'altra metà tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 80

    "1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa."

    L'impugnazione della certificazione deve essere proposta davanti al Giudice del Lavoro; l'accertamento giudiziale produce effetti retroattivi o a partire dall'inizio della difformità secondo il caso.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 79

    "Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari."

    La certificazione ha efficacia anche nei confronti dei terzi (inclusa l'Amministrazione finanziaria) fino a che non sia annullata da sentenza di merito; pertanto l'Ufficio non può disconoscere unilateralmente la qualificazione certificata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 2 comma 3

    Norma processuale che attribuisce alla Commissione Tributaria il potere di decidere questioni incidentali; la CTR ha ritenuto che tale potere non può essere usato per elidere la specifica procedura sostanziale e speciale prevista dagli artt. 79-80 del D.Lgs. 276/2003.

  • Norme e principi sul doppio binario penale-tributario (giurisprudenza della Cassazione richiamata)

    L'assoluzione penale non annulla automaticamente l'accertamento tributario, ma costituisce elemento di prova che il giudice tributario deve valutare nel formare il proprio convincimento.

Massime di principio

  • Se un contratto di lavoro è "certificato" ai sensi della legge (D.Lgs. n. 276/2003), la certificazione produce effetti anche verso i terzi (inclusa l'Amministrazione finanziaria) fino a che non sia annullata da sentenza di merito ai sensi dell'art. 80: pertanto l'Amministrazione non può semplicemente riqualificare unilateralmente il rapporto.
  • L'Amministrazione che intenda contestare la qualificazione di un contratto certificato deve impugnare la certificazione davanti al Giudice del Lavoro seguendo la procedura di cui all'art. 80; il mancato utilizzo di tale procedura rende illegittima la riqualificazione operata dall'Ufficio.
  • La disciplina processuale ordinaria (es. poteri incidentali della Commissione Tributaria) non può essere usata per elidere procedure speciali e sostanziali previste dalla fonte che regola la materia (qui la legge Biagi).
  • Anche se esiste una sentenza penale di assoluzione, questa non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: tuttavia la sentenza penale è un elemento di prova rilevante che il giudice tributario deve valutare nel suo giudizio.
  • In caso di questioni giuridiche non consolidate e di novità interpretative rilevanti, i giudici possono disporre compensazione parziale delle spese per ragioni di gravità ed eccezionalità della questione.

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