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Sentenza

Sentenza del 03/10/2022 n. 28595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di imposte ipotecarie e catastali per Euro 820.900,00 versate in occasione dell'acquisto di un immobile strumentale (19/10/2006), sostenendo di avere diritto all'agevolazione prevista dal D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 10-ter (dimezzamento delle imposte per cessioni di immobili strumentali quando sono parte fondi immobiliari chiusi). L'Amministrazione negò il rimborso perché il fondo gestito dalla ricorrente era di tipo "aperto" secondo il diritto tedesco, mentre la norma agevolativa italiana era limitata ai soli fondi "chiusi" (riconosciuti dall'ordinamento italiano), con la conseguente esclusione del beneficio. La ricorrente ha impugnato la decisione contestando la violazione della normativa nazionale e delle libertà comunitarie (libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento) e denunciando discriminazione con riferimento anche alla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE, la quale, con sentenza C‑478/19 e C‑479/19 del 16/12/2021, ha stabilito che l'art. 56 CE (ora art. 63 TFUE) ostava a una normativa nazionale che limitasse l'agevolazione ai soli fondi chiusi quando fondi chiusi e aperti si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, salvo giustificazione fondata su motivi imperativi di interesse generale (ad es. limitare rischi sistemici) e proporzionalità. La Corte di Cassazione, richiamando tale interpretazione, ha ritenuto che nel caso concreto fondi aperti e chiusi sono oggettivamente comparabili rispetto alla finalità dell'agevolazione (evitare una tassazione ripetuta su passaggi immobiliari strumentali) e che non sussisteva un valido motivo imperativo di interesse generale a giustificare la diversa disciplina. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata, deciso nel merito e accolto il ricorso della società contribuente, con compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10‑ter

    Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali ... di cui siano parte fondi immobiliari chiusi ... le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale ... sono ridotte della metà. La disposizione ... decorre dal 1 ottobre 2006

    La Corte di Giustizia ha ritenuto che la limitazione dell'agevolazione ai soli fondi chiusi è incompatibile con l'art. 63 TFUE quando fondi aperti e chiusi sono oggettivamente comparabili rispetto alla finalità dell'agevolazione, salvo giustificazione valida e proporzionata.

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 37

    Definisce i fondi immobiliari di tipo 'chiuso'; l'ordinamento italiano consente la costituzione in Italia solo di fondi immobiliari chiusi, elemento richiamato dalla normativa nazionale ma che non può giustificare automaticamente una esclusione degli strumenti equivalenti disciplinati da altri Stati membri.

  • D.M. 24 maggio 1999, n. 228, art. 12‑bis

    Disciplina attuativa che ha limitato in Italia la costituzione di fondi immobiliari alla tipologia chiusa; tale regola formale non impedisce però che fondi aperti costituiti in altri Stati membri siano considerati comparabili ai fini del diritto UE.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63 (ex art. 56 CE)

    Proibisce restrizioni alla libera circolazione dei capitali; secondo la giurisprudenza CJEU una misura fiscale nazionale che dissuade fondi esteri (p.es. aperti) dall'investire è una restrizione e può essere disapplicata se non giustificata da motivi imperativi di interesse generale e se non proporzionata.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 49 (ex art. 43 CE)

    Rilevante per la libertà di stabilimento: le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio della stabilimento possono costituire restrizioni; nella fattispecie la Corte ha ritenuto predominante il profilo della libera circolazione dei capitali, comunque collegato alla libertà di stabilimento.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Germania, art. 25, par. 1

    La Corte nazionale ha ritenuto che il caso non configurasse una discriminazione basata sulla nazionalità tale da attivare l'art. 25 come motivo autonomo di illegittimità dell'esclusione; la questione è stata invece risolta mediante interpretazione del diritto UE.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale concede un vantaggio fiscale solo a una tipologia nazionale (es. fondi 'chiusi') ma non a strumenti equivalenti disciplinati in altri Stati membri (es. fondi 'aperti'), occorre verificare se le situazioni siano oggettivamente comparabili rispetto all'obiettivo dell'agevolazione; se lo sono, la limitazione può violare l'art. 63 TFUE.
  • Spetta allo Stato che invoca una disparità di trattamento dimostrare l'esistenza di un motivo imperativo di interesse generale che giustifichi la restrizione e che la misura sia idonea e proporzionata a conseguire tale obiettivo (onere della prova a carico dell'amministrazione).
  • La qualificazione formale prevista dal diritto interno (es. divieto di costituire fondi aperti) non esclude automaticamente che i fondi costituiti in altri Stati membri siano considerati comparabili ai fini del diritto UE.
  • Il giudice nazionale deve individuare il principale obiettivo dell'agevolazione fiscale e valutare la comparabilità delle situazioni alla luce di tale obiettivo; in mancanza di giustificazione valida la norma nazionale può essere disapplicata.
  • Le misure fiscali che possono dissuadere investimenti transfrontalieri sono soggette a un più rigoroso controllo di compatibilità con le libertà UE; la semplice discrezionalità legislativa interna non prevale sul divieto di restrizioni alla circolazione dei capitali.

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