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Sentenza

Sentenza del 03/10/2022 n. 210 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione degli avvisi di accertamento catastale relativi al complesso immobiliare di Bagnoli della Rosandra: l'Ufficio aveva iscritto le unità nella categoria catastale D/7 (fabbricati per speciali esigenze industriali), mentre la società ricorrente sosteneva che le aree e gli immobili costituivano estensione dell'interporto e dovevano essere classificati in E/1 (stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei). La disputa ha riguardato la natura funzionale del complesso (interporto/intermodalità), l'esistenza e utilizzabilità della linea ferroviaria, il regime giuridico dell'area (trasferimento del punto/porto franco) e la conseguente destinazione e trattamento fiscale e catastale.

La decisione

Le Commissioni di merito (CTP di Trieste) avevano accolto i ricorsi della società, compensando le spese; l'Agenzia ha appellato. La CTR ha riunito i procedimenti, ha rigettato gli appelli dell'Agenzia confermando che le aree di Bagnoli sono funzionalmente ed giuridicamente assimilabili all'interporto di Fernetti (già classificato E/1): è stata riconosciuta l'esistenza dell'infrastruttura ferroviaria, il vincolo derivante dal trasferimento del regime di punto/porto franco e la corrispondenza funzionale con l'interporto. Pertanto le pronunce di accoglimento sono confermate e gli appelli dell'Agenzia sono respinti; l'Agenzia è condannata a rifondere le spese processuali del grado di appello in favore della società per complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e diritti CPA.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 art. 9, comma 1, nn. 5) e 6)

    art. 9 comma 1 n. 5) e 6)

    L'Agenzia, tramite interpello, ha ritenuto applicabile la non imponibilità IVA per i servizi connessi agli scambi internazionali quando le prestazioni sono rese in porto/autoporto/scalo ferroviario e riflettono il funzionamento o il movimento di beni/mezzi; la CTR usa questo criterio per dimostrare la coincidenza funzionale delle aree e la loro qualificazione come interporto.

  • Legge 240/1990 (disciplina degli interporti)

    art. 1 (riferito nella sentenza)

    La definizione di interporto (organismo con funzione pubblica volto al concentramento e gestione dei flussi di merci e all'intermodalità) supporta la qualificazione catastale E/1 per le strutture strumentali e prive di autonomia reddituale/funzionale.

  • D.L. n. 262/2006, conv. in L. 286/2006, art. 2 comma 40

    Consente che nella categoria catastale E/1 siano ricompresi immobili destinati ad usi diversi purché privi di autonomia funzionale o reddituale, ragion per cui magazzini, tettoie e palazzine direzionali dell'interporto possono rientrare in E/1.

  • Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947 e atti di recepimento

    Allegato VIII Trattato di Pace di Parigi 1947

    Normativa internazionale richiamata a fondamento del regime giuridico di porto/punto franco che vincola le destinazioni d'uso delle aree al libero transito delle merci; tale vincolo rafforza la natura interportuale delle aree oggetto di causa.

  • Interpello dell'Agenzia delle Entrate (atto amministrativo)

    risposta all'Interpello presente in atti

    L'Agenzia stessa ha equiparato ai fini IVA le aree di Monrupino e Bagnoli riconoscendo la non imponibilità per prestazioni connesse al trasporto; tale atto amministrativo è stato utilizzato per dimostrare la valutazione funzionale uniforme delle aree.

  • Giurisprudenza (CTR FVG sent. n. 75/2019 e CTP di Udine)

    CTR FVG n. 75/2019 dd. 29.4.2019

    Ordinamento giurisprudenziale che riconosce agli interporti la doppia funzione (concentrare flussi e organizzare la catena del trasporto plurimodale), la natura di organismo di diritto pubblico e la legittimità di classificare in E/1 immobili strumentali senza autonomia reddituale.

Massime di principio

  • Se un'area/complesso immobiliare è funzionalmente parte di un interporto (stesso uso, gestione e vincoli giuridici), può essere classificata in categoria catastale E/1 anche se alcuni presidi (es. linea ferroviaria) non sono al momento pienamente operativi, purché l'infrastruttura esista e vi siano elementi oggettivi di destinazione e progetto.
  • Il riconoscimento amministrativo o normativo (decreti di trasferimento del punto/porto franco, atti ministeriali, delibere di autorità dei trasporti, interpelli) che equipara aree o ne vincola l'uso favorisce la qualificazione catastale e fiscale coerente con l'interporto.
  • Per rientrare in E/1 non è necessaria l'autonomia funzionale o reddituale delle singole parti: magazzini, uffici e tettoie strumentali all'interporto possono essere inclusi nella stessa unità immobiliare in E/1 se integrati nell'organismo interportuale.
  • La mancata corrente utilizzazione operativa (es. linea ferroviaria in manutenzione) non esclude la qualificazione interportuale se esistono elementi probatori dell'infrastruttura e di progetti o atti che ne prevedono l'uso intermodale.
  • La valutazione dei fatti concreti (modalità di utilizzo, provvedimenti amministrativi, riconoscimenti fiscali e normativi pregressi, documentazione tecnica) è determinante: la mera denominazione o la destinazione catastale precedente può essere modificata se dimostrata la natura funzionale coerente con E/1.
  • In controversie simili è utile raccogliere prove documentali come decreti di porto/punto franco, interpelli, delibere di autorità di trasporto, progetti ministeriali e documentazione fotografica o tecnica che attestino l'esistenza di infrastrutture e la loro destinazione all'intermodalità.

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