Cassazione Civile, Ordinanza n. 19580/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società operante nel settore ricettivo-turistico, disposta su richiesta del Pubblico Ministero dopo un progetto di scissione attuato nel 2014, in esito al quale una società beneficiaria aveva acquisito complessi turistici (due alberghi e beni strumentali). La corte d'appello ha rigettato il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento, ritenendo che la scissione fosse parziale e non totale, con conseguente permanenza della responsabilità della scissa per i debiti tributari; ha inoltre ritenuto irrilevante l'accollo dei debiti tributari del 2017, qualificato come cumulativo, nonché la rateizzazione del debito, anche perché la scissa era priva di patrimonio e vi erano ulteriori crediti di regresso e debiti non rateizzati. La società beneficiaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2506 e ss. c.c. e dell'art. 173 TUIR, oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la scissione fosse totale e che i beni residui della scissa non avessero valore economico; (2) violazione degli artt. 6 e 7 l. fall., dell'art. 2506 c.c. e dell'art. 173 TUIR, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la richiesta di fallimento del Pubblico Ministero, la rilevanza della rateizzazione del debito e il fatto che anche la beneficiaria rispondesse dei debiti della scissa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare accertamenti in fatto compiuti dalla corte d'appello sulla natura parziale della scissione, sulla permanenza nel patrimonio della scissa del ramo alberghiero con avviamento e sulla successiva monetizzazione di tale ramo per euro 100.000, nonché perché il vizio di omesso esame non indicava un fatto storico specifico trascurato dal giudice di merito. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata ed introduceva anche questioni nuove, non trattate in appello; inoltre ha osservato che la corte territoriale aveva comunque fondato l'insolvenza sull'assenza di beni della società fallita, sull'esistenza di crediti di regresso dei coobbligati e su debiti non rateizzati. La Corte ha aggiunto che non rilevano, ai fini dell'esclusione dello stato di insolvenza, i pagamenti eseguiti da terzi dopo la dichiarazione di fallimento, perché l'insolvenza va valutata alla data del fallimento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura totale della scissione; la Corte non ne ha fornito un'interpretazione autonoma, rilevando però che la censura mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla natura parziale della scissione.
art. 173 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato per contestare la responsabilità per i debiti della società scissa; la Corte ha considerato la questione non decisiva ai fini della ratio decidendi esaminata nel giudizio di legittimità.
Richiamati per sostenere l'insussistenza dei presupposti della richiesta di fallimento del Pubblico Ministero; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché nuova e non confrontata con la ratio della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto; il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo specificamente omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo formalmente prospettato come violazione di legge quando, in realtà, esso mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, che il giudice di merito abbia completamente trascurato.
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove, se non risultano trattate nella sentenza impugnata e non emergono come temi già devoluti nei gradi di merito.
- Per contestare la decisione impugnata il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della pronuncia; in difetto, la censura è inammissibile.
- Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza rileva la situazione esistente alla data della dichiarazione di fallimento; i pagamenti successivi da parte di terzi non escludono retroattivamente l'insolvenza, potendo al più incidere sulla successiva chiusura della procedura.
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