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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09783/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex L. n. 92 del 2012 nel quale un lavoratore ha chiesto l'accertamento che il rapporto di lavoro formalmente intercorso con una società fosse in realtà fittizio e interposto, essendo il rapporto effettivamente svolto alle dipendenze di un'altra società; ha inoltre chiesto di dichiarare l'inesistenza o nullità del licenziamento intimato dalla società formale, con ricostituzione del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro effettivo e condanna al pagamento di retribuzioni, contributi e danni. La Corte d'appello ha ritenuto intervenuta la decadenza, reputando tardiva l'impugnazione del licenziamento e applicabile il regime decadenziale introdotto dall'art. 32 L. 183/2010. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: 1) l'erronea qualificazione come ordinanza, e non come sentenza parziale, del provvedimento del Presidente del Tribunale; 2) la violazione delle norme sulla decorrenza dei termini decadenziali, sostenendo che la proroga prevista dalla L. 183/2010 non si applicasse al termine di impugnazione del licenziamento; 3) la tardività dell'eccezione di decadenza formulata dalla società oltre le preclusioni processuali; 4) l'erroneità dell'affermazione secondo cui, nel rapporto interpositorio, il lavoratore avrebbe dovuto impugnare il licenziamento intimato dal soggetto formale anche se non rilevante ai fini del giudizio contro l'effettivo datore di lavoro, lamentando anche un overruling processuale; 5) l'erronea applicazione del termine decadenziale introdotto per l'impugnazione stragiudiziale del rapporto interpositorio; 6) l'erronea affermazione che il licenziamento nel rapporto interpositorio debba essere impugnato nei confronti dell'interposto e non dell'interponente effettivo datore di lavoro. La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il sesto motivo, ritenendo che l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore formale non preclude l'azione per l'accertamento dell'interposizione fittizia nei confronti del datore effettivo e che il regime decadenziale dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010 richiede un atto scritto imputabile all'utilizzatore/datore effettivo; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, dichiarando assorbiti gli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il sesto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con rinvio al giudice di merito, che dovrà uniformarsi al principio secondo cui, nel rapporto interpositorio, il decorso della decadenza non può essere fatto discendere dal solo licenziamento intimato dal datore formale nei confronti del datore effettivo/utilizzatore, salvo un atto scritto di quest'ultimo idoneo a far decorrere il termine. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione del provvedimento del Presidente del Tribunale come ordinanza anziché sentenza parziale.

  • art. 420, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla natura del provvedimento reso in primo grado.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sulla cosa giudicata in relazione alla natura decisoria del provvedimento.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo sul regime di impugnazione delle sentenze.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo sul regime di impugnazione delle sentenze.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel primo motivo per sostenere l'efficacia di giudicato del provvedimento asseritamente decisorio.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato per sostenere, o negare, la natura di ordinanza revocabile del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale.

  • art. 32, comma 1, L. 183/2010

    richiamato per la disciplina del differimento dell'entrata in vigore dei nuovi termini di decadenza.

  • art. 32, comma 1-bis, L. 183/2010

    richiamato per stabilire che il differimento al 31.12.2011 si applica alle nuove ipotesi di decadenza introdotte dalla legge e non al termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento già previsto dall'art. 6 L. 604/1966.

  • art. 6 L. 604/1966

    richiamato quale disciplina del termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento; la Corte ha escluso che la proroga invocata dalla parte ricorrente vi si applicasse nel modo prospettato, ma ha soprattutto chiarito che nel rapporto interpositorio non può farsi decorrere la decadenza contro il datore effettivo dal solo licenziamento del datore formale.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato nei motivi per sostenere l'irretroattività o l'applicazione temporale delle nuove decadenze.

  • art. 27 d.lgs. 276/2003

    richiamato come norma che disciplina l'interposizione di manodopera, applicabile ratione temporis, e alla cui luce è stata censurata la decisione di merito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel quarto motivo a tutela del diritto di azione e difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quarto motivo a tutela del giusto processo e del diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in tema di eccezione di decadenza.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere la tardività dell'eccezione di decadenza non proposta tempestivamente dalla convenuta.

  • art. 2969 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di rilevabilità e disciplina della decadenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per rinviare a precedente giurisprudenza, a sostegno dell'interpretazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010.

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010

    interpretato nel senso che il regime decadenziale per l'impugnazione del rapporto interpositorio richiede necessariamente un atto scritto dell'utilizzatore/datore effettivo; il licenziamento scritto del datore formale fa decorrere il termine solo nei suoi confronti, salvo un successivo atto scritto del datore effettivo che neghi la titolarità del rapporto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro interposto, l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore formale non preclude, di per sé, l'azione diretta ad accertare la simulazione/interposizione fittizia nei confronti del datore effettivo.
  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale previsto per le controversie sull'interposizione, è necessario un atto scritto imputabile all'utilizzatore o datore di lavoro effettivo; il solo licenziamento del datore formale non è sufficiente a far decorrere la decadenza nei confronti del soggetto diverso che si assume effettivo datore.
  • Nel regime dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, la decadenza va ancorata all'atto scritto del soggetto nei cui confronti si intende farla valere, non potendo essere estesa automaticamente a soggetti diversi da quello che ha adottato l'atto espulsivo.
  • Quando la questione centrale attiene all'interposizione fittizia, le vicende del rapporto formalmente intestato non esauriscono né definiscono il rapporto dissimulato, che resta autonomamente azionabile contro il datore effettivo.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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