Cassazione Civile, Ordinanza n. 21575/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso dalla società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per ottenere dalla Regione il rimborso delle somme anticipate ai dipendenti, nel periodo gennaio-dicembre 2016, a titolo di integrazioni salariali previste dal CCNL di categoria. Il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo; la Regione aveva proposto opposizione, ottenendo solo una riduzione dell’importo. In appello la Regione ha dedotto, da un lato, che l’art. 16-bis del d.l. n. 95/2012 avrebbe inciso sul regime dei finanziamenti al TPL, facendo venire meno il preteso diritto al rimborso automatico e, dall’altro, che il contratto di servizio del 2015 non prevedeva più un obbligo separato della Regione di coprire quei maggiori costi, sicché la società avrebbe chiesto somme non dovute o comunque non provate. Ha inoltre contestato l’attendibilità della c.t.u. e la sua recezione da parte dei giudici di merito. La Corte d’appello ha respinto il gravame principale e accolto quello incidentale sulla liquidazione delle spese. Con il ricorso per cassazione la Regione ha riproposto due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis d.l. n. 95/2012 e vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale considerato il sopravvenuto mutamento normativo e la mancanza di un credito certo; e violazione dell’art. 1362 c.c. e vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere interpretato correttamente il contratto di servizio del 2015 e per avere avallato una c.t.u. ritenuta viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva già considerato l’impatto dello jus superveniens e aveva valorizzato, soprattutto, la disciplina contrattuale del rapporto, ritenendo che il titolo della pretesa fosse il contratto di servizio e non una automatica disposizione legislativa. Ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze del primo motivo tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e che la ricorrente non aveva assolto all’onere di autosufficienza quanto alla delibera regionale richiamata. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché atteneva all’interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito, e si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale e della c.t.u., senza evidenziare un vero vizio di violazione dei canoni ermeneutici o un omesso esame decisivo. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento monitorio promosso dalla società creditrice.
invocato dalla ricorrente come jus superveniens; la Corte ribadisce che non comporta automatica sostituzione o soppressione delle clausole contrattuali e che il finanziamento regionale resta vincolato alla destinazione al TPL.
richiamato nel quadro ricostruito dai giudici di merito sul finanziamento dei rinnovi contrattuali nel settore del trasporto pubblico locale.
art. 1, commi 295, 296 e 297, L. n. 244/2007
citati nella ricostruzione normativa del regime di contribuzione ai rinnovi contrattuali del TPL, poi superato dal nuovo assetto legislativo.
L. n. 135/2012 di conversione del d.l. n. 95/2012
richiamata per la disciplina sopravvenuta del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL.
art. 9 del contratto di servizio del 23.6.2011
considerato dai giudici di merito come clausola decisiva per stabilire che i costi da rinnovo del CCNL non rientravano nella compensazione provvisoria ma dovevano essere considerati nella verifica di fine esercizio.
art. 9 del contratto di servizio del 22.5.2015
ritenuto richiamare i criteri di determinazione della compensazione provvisoria già previsti nei precedenti accordi contrattuali.
dedotto come violato, ma la Corte di cassazione osserva che la censura mira in realtà a una diversa interpretazione del contratto, non consentita in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per ribadire che la violazione dei canoni ermeneutici è censurabile solo come error in iudicando, non mediante mera contrapposizione interpretativa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per sottolineare che il sindacato di legittimità non può tradursi nella rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito.
- Lo jus superveniens che modifica il quadro dei finanziamenti pubblici non comporta, di per sé, la caducazione automatica delle clausole contrattuali già pattuite tra amministrazione e affidatario del servizio, se il rapporto resta regolato da specifiche pattuizioni non travolte da una sostituzione normativa espressa.
- L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo come violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non come mera richiesta di una diversa lettura del testo negoziale.
- Le contestazioni sulla consulenza tecnica d’ufficio, quando mirano a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni del perito, non integrano di regola un vizio scrutinabile in sede di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: se fondato su atti o delibere richiamati, la parte deve indicarne puntualmente il contenuto rilevante e la collocazione processuale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.
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