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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25170/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato l'iscrizione di ipoteca eseguita su un immobile di sua proprietà per un importo superiore al debito iscritto a ruolo, derivante da cartelle e intimazioni di pagamento per tributi erariali. Dopo un primo rigetto in primo grado e un rigetto in appello, la causa era stata cassata con rinvio e, in sede di rinvio, la corte tributaria aveva accolto l'appello del contribuente e compensato le spese dell'intero giudizio. Con il ricorso per cassazione il contribuente censurava esclusivamente la compensazione delle spese di lite, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta erroneamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate; tra queste può rientrare l'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della causa. Nel caso concreto, la compensazione era giustificata perché sulla natura dell'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 vi era un contrasto interpretativo, poi composto dalle Sezioni Unite nel senso che essa non costituisce atto di espropriazione forzata, ma procedura alternativa all'esecuzione, con conseguente non necessità dell'intimazione ex art. 50, comma 2, per la sua iscrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di regolamentazione delle spese di lite; non ritenuto violato dalla decisione impugnata

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate; l'incertezza giurisprudenziale può integrarle

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non rilevante ai fini della decisione sulla compensazione delle spese

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per censurare la statuizione sulle spese

  • art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario disciplina la compensazione delle spese, subordinandola alla sussistenza e alla motivazione di gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 9, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 156 del 2015

    ha modificato l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di compensazione delle spese

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione non è atto di espropriazione forzata ma procedura alternativa all'esecuzione

  • art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    l'intimazione è prescritta solo se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, non per l'iscrizione ipotecaria ex art. 77

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 92 c.p.c.

    come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018

    il quadro costituzionale consente la compensazione solo in presenza di ragioni effettive, tra cui può rientrare l'incertezza giurisprudenziale

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha inciso sulla disciplina dell'art. 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese

  • Cass. n. 9312/2024

    richiamata per il principio per cui la compensazione nel processo tributario deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione

  • Cass. n. 6901/2025

    richiamata per il principio secondo cui l'incertezza giurisprudenziale all'epoca dell'introduzione della causa può giustificare la compensazione delle spese

  • Sez. Un. n. 19667/2014

    ha qualificato l'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 come procedura alternativa all'esecuzione forzata e non come atto di espropriazione forzata

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; la loro illogicità o erroneità integra violazione di legge deducibile in cassazione.
  • L'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda può costituire, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non coincide con l'espropriazione forzata, ma rappresenta una procedura alternativa; perciò non richiede la previa intimazione di cui all'art. 50, comma 2, salvo il diverso caso in cui l'espropriazione forzata non sia stata iniziata entro un anno dalla cartella.
  • Quando il giudice di merito compensa le spese valorizzando un contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite, la statuizione può essere confermata se la ragione posta a base della compensazione era effettivamente esistente al tempo introduttivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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