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Sentenza

Sentenza del 26/01/2024 n. 2552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. ha impugnato l’intimazione relativa a una cartella per complessivi 283.466,94 euro, dovuti a titolo di IVA per il 1984, interessi e sanzioni. La cartella era stata notificata il 17 maggio 2010 presso la residenza di Vicenza mediante deposito in casa comunale e affissione all’albo pretorio, senza invio della raccomandata informativa (CAD). Il contribuente ha proposto sei motivi: difetto di motivazione dell’intimazione e mancata allegazione della cartella; omessa pronuncia sulle contestazioni relative ai criteri di calcolo di interessi e compensi di riscossione e all’indicazione del responsabile del procedimento; omesso esame della residenza risultante dai certificati; violazione delle norme sulla residenza e sulla notificazione; motivazione contraddittoria circa residenza in Grecia, iscrizione AIRE e residenza a Vicenza; infine, nullità della notifica della cartella perché, trattandosi di irreperibilità relativa, era necessaria la procedura dell’art. 140 c.p.c. e mancava la CAD. La CTR del Veneto aveva confermato la decisione della CTP di Vicenza, che aveva respinto il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina vigente al momento della notifica e non la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il quinto motivo: la motivazione della CTR, pur ricostruendo la posizione anagrafica del contribuente, non presentava un contrasto irriducibile tale da risultare apparente o incomprensibile. Ha accolto il sesto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. La sentenza costituzionale n. 258/2012 si applicava retroattivamente alla controversia, ancora pendente e quindi non relativa a un rapporto esaurito. Per l’irreperibilità relativa era necessaria la procedura dell’art. 140 c.p.c., compreso l’invio della raccomandata informativa; la sua omissione rendeva nulla la notifica della cartella e, di conseguenza, l’intimazione successiva. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l’intimazione. Spese dei gradi di merito compensate; le controricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità: 12.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Nei casi di irreperibilità "cd. relativa" del destinatario, deve applicarsi l'art. 140 cod. proc. civ., in forza dell'ultimo comma dell'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

    Per la notifica della cartella al destinatario relativamente irreperibile non è sufficiente la procedura prevista per l’irreperibilità assoluta: occorre seguire l’art. 140 c.p.c., compreso l’invio della raccomandata informativa.

  • Art. 140 c.p.c.

    Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

    La notificazione per irreperibilità relativa richiede tutti e tre gli adempimenti. L’avviso di ricevimento della raccomandata informativa serve a provare che l’avviso è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario; l’omissione dell’invio rende nulla la notifica.

  • Art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nei casi di irreperibilità "cd. relativa" del destinatario, deve applicarsi l'art. 140 cod. proc. civ., in forza dell'ultimo comma dell'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

    La disciplina richiamata coordina la notificazione delle cartelle con quella degli atti tributari: la procedura semplificata prevista per l’irreperibilità assoluta non si estende ai casi di irreperibilità relativa.

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato.

    Il contribuente può impugnare l’atto consequenziale e contestare la mancata o invalida notificazione dell’atto presupposto, senza dover necessariamente impugnare anche quest’ultimo.

  • Art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87

    L'applicazione delle pronunce di illegittimità costituzionale ai rapporti in corso - conseguente al postulato secondo cui l'illegittimità costituzionale non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva anche alle fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità - va coordinata con i principi enunciati dagli artt. 136 Cost. e 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, nonché con le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo.

    La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi sui rapporti ancora pendenti, ma non travolge i rapporti ormai esauriti, ad esempio per giudicato o altro consolidamento definitivo.

  • Art. 136 Cost.

    L'applicazione delle pronunce di illegittimità costituzionale ai rapporti in corso - conseguente al postulato secondo cui l'illegittimità costituzionale non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva anche alle fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità - va coordinata con i principi enunciati dagli artt. 136 Cost. e 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, nonché con le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo.

    Gli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale operano anche sulle fattispecie anteriori se il rapporto è ancora pendente; restano fermi i rapporti definitivamente consolidati.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.

    La sentenza deve rendere comprensibile il ragionamento che conduce alla decisione; la motivazione è apparente quando non consente di individuare le basi della decisione e l’iter logico seguito.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.

    La motivazione deve esporre in modo percepibile il percorso logico della decisione; il vizio comporta nullità quando le ragioni sono obiettivamente inidonee a far comprendere il convincimento del giudice.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.

    Anche la sentenza tributaria deve rendere riconoscibile l’iter logico seguito. Non ogni contraddizione comporta nullità: è necessario che la motivazione sia mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile.

Massime di principio

  • In caso di irreperibilità relativa, il deposito dell’atto in casa comunale e l’affissione dell’avviso non bastano: deve essere inviata anche la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c., e deve risultarne la prova del perfezionamento.
  • La notifica irregolare dell’atto presupposto può essere contestata impugnando l’atto successivo, come l’intimazione di pagamento; se la nullità è accertata, essa si estende all’atto consequenziale.
  • Una pronuncia di illegittimità costituzionale può applicarsi retroattivamente a una notificazione anteriore quando la questione è ancora pendente e il rapporto non si è definitivamente esaurito; non riapre invece rapporti ormai consolidati.
  • La motivazione non è nulla solo perché contiene affermazioni apparentemente discordanti: lo diventa se non permette di ricostruire il ragionamento del giudice o presenta contrasti irriducibili.

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