Cassazione Penale, Sentenza n. 00246/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Freguglia impugnava la conferma in Appello delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B). I fatti contestati riguardano un'operazione di scissione societaria della Intimo S.r.l. in favore di Intimo Service S.r.l., con trasferimento dei principali beni aziendali e del personale, e la sottrazione/occultamento delle scritture contabili, con conseguente incapacità della fallita di far fronte a un debito tributario rilevante (oltre €1.500.000). In Cassazione la difesa deduceva: errore di diritto per non aver considerato l'applicabilità dell'art. 173 TUIR (responsabilità tributaria delle beneficiarie) che escluderebbe la sottrazione della garanzia erariale; carenza probatoria sulla qualifica di amministratrice di fatto e sul dolo specifico riguardo all'occultamento delle scritture; e vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione delle sanzioni accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello: sono state confermate le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B). I reati contestati ai capi C (art. 217, comma 1, n.4 r.d. n.267/1942) e D (art.11 d.lgs. n.274/2000) risultavano estinti per prescrizione e cioè non impugnati nella parte afferente la Cassazione. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione che la scissione e le successive condotte abbiano determinato un reale depauperamento della società fallita, idoneo a pregiudicare la garanzia dei creditori, e ha confermato che la disponibilità e l'occultamento delle scritture contabili da parte della ricorrente dimostrano l'animus fraudandi. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 art. 217, comma 1, n. 4
Norma richiamata per distinguere fattispecie estinte per prescrizione; riferita alla bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili quando non sussiste dolo.
Art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte ha applicato i criteri relativi al dolo specifico richiesto dalla bancarotta documentale fraudolenta: l'occultamento delle scritture, nel contesto, può essere desunto dalla complessiva condotta distrattiva e dalla impossibilità di ricostruire il patrimonio.
Articolo oggetto di contestazione (capo D) dichiarato estinto per prescrizione; citato nel quadro delle imputazioni connesse alla gestione documentale e contributiva.
D.P.R. n. 917/1986 art. 173 (TUIR)
La Corte ha chiarito che la disciplina tributaria che prevede responsabilità solidale illimitata delle beneficiarie per debiti fiscali anteriori alla scissione non esclude di per sé la rilevanza penale della scissione: occorre valutare concretamente se l'operazione abbia avuto efficacia distrattiva idonea a pregiudicare la riscossione coattiva.
Cod. civ. artt. 2506-bis e 2506-quater
Richiamati in tema di limiti di responsabilità per obbligazioni civili nelle scissioni; la Corte spiega la differenza tra responsabilità civile limitata e la responsabilità tributaria solidale prevista dal TUIR, senza che ciò impedisca la valutazione penale della scissione come atto distrattivo.
D.Lgs. n. 472/1997 art. 15, comma 2
Conferma la solidarietà illimitata delle beneficiarie per somme dovute a seguito di violazioni tributarie della società scissa; citata per evidenziare il quadro civil-tributario ma non come ostativo alla configurabilità del reato penale.
Usata per definire la figura dell'amministratore di fatto: la Corte ricorda i requisiti (assenza di investitura formale, attività gestionale continuativa e autonomia decisionale) che giustificano l'attribuzione di responsabilità anche penale.
Richiamato indirettamente per l'evento della responsabilità per omissione o inerzia dell'amministratore di fatto rispetto a comportamenti penalmente rilevanti.
Richiamiato in relazione ai criteri di determinazione della pena e al principio di adeguatezza utilizzato dal giudice per motivare la pena scelta.
Cod. proc. pen. art. 606, comma 3
Invocato per affermare l'inammissibilità di censure in Cassazione su questioni non dedotte in appello, qui utilizzato per escludere censure sulle pene accessorie non contestate in appello.
Cod. proc. pen. art. 616, comma 1
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata dalla Corte alla ricorrente.
Massime di principio
- Un'operazione straordinaria formalmente lecita (es. scissione, cessione di ramo d'azienda) può integrare bancarotta fraudolenta se valutata nel contesto di un'impresa in stato prefallimentare e se concretamente idonea a depauperare il patrimonio e a pregiudicare la garanzia dei creditori.
- La responsabilità tributaria solidale prevista dal TUIR e da norme sanzionatorie non esclude automaticamente l'accertamento penale: il giudice deve verificare concretamente gli effetti della scissione sulla riscossione coattiva e sulla garanzia patrimoniale.
- La configurabilità della bancarotta patrimoniale si fonda sul pericolo concreto per i creditori; non è necessario dimostrare il nesso causale diretto tra singoli atti distrattivi e il fallimento, ma l'idoneità delle condotte a compromettere la garanzia patrimoniale.
- La qualifica di amministratore di fatto si basa su elementi di fatto (attività gestionale continuativa, autonomia decisionale, rapporti organizzativi) e può comportare responsabilità penale analoga a quella dell'amministratore di diritto.
- L'occultamento o la sottrazione delle scritture contabili, se inquadrabile nella strategia di impedire la ricostruzione patrimoniale, costituisce indice del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta.
- In sede di determinazione della pena, il giudice di merito ha una valutazione ampia; la Cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione ma non sostituisce la ponderazione del merito, salvo vizio manifesto.
- In Cassazione non sono ammissibili censure su punti non dedotti in appello; chi impugna deve aver specificamente segnalato le questioni al giudice d'appello per poterle riproporre in legittimità.
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