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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00127/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per aver celebrato l'udienza del 14/06/2021 in sua assenza nonostante il difensore avesse tempestivamente rappresentato lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa. Si censura la mancata disposizione del rinvio e della traduzione dell'imputato e la conseguente lesione del diritto di difesa per la celebrazione del processo in absentia durante la fase di ammissione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla data dei fatti e alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, si applicava la disciplina previgente in materia di assenza e che lo stato di detenzione per altra causa, adeguatamente rappresentato in udienza e documentato, costituisce legittimo impedimento che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato. Pertanto la Corte ha ritenuto illegittima la celebrazione del giudizio in assenza, ha annullato senza rinvio sia la sentenza di primo grado sia quella d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per la celebrazione di un nuovo giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    La norma disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; secondo la giurisprudenza citata lo stato di detenzione per altra causa integra legittimo impedimento e impedisce la celebrazione del processo in assenza, imponendo al giudice di disporre il rinvio e la traduzione.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Fissa i presupposti formali per la validità della dichiarazione di assenza; la Corte ha ritenuto che, ove tali presupposti non sussistano, la sentenza di primo grado è nulla ai sensi della disciplina previgente.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Parte della disciplina collegata alla celebrazione in absentia e alle garanzie procedurali; richiamata nel contesto della verifica dei presupposti per procedere in assenza.

  • art. 420-quinquies c.p.p.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza come norma che prevede l'obbligo, salvo rifiuto, della traduzione dell'imputato detenuto quando l'autorità giudiziaria venga a conoscenza dello stato di detenzione.

  • art. 604 c.p.p., comma 5-bis

    Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

    La disposizione, così come modificata dal d.lgs. n.150/2022, disciplina la nullità e le preclusioni in appello. Tuttavia, per i procedimenti pendenti nei quali era già intervenuta la dichiarazione di assenza prima della riforma si applica la disciplina previgente in virtù dell'art. 89 d.lgs. 150/2022; pertanto, nel caso di specie, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità ex previgente art. 604 comma 5-bis.

  • art. 89 d.lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che stabilisce l'ultrattività delle disposizioni previgenti in materia di assenza per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma quando sia già stata pronunciata ordinanza di procedere in assenza. Perciò nel caso di specie si applicano le regole anteriori alla riforma.

  • Sez. U., sent. n. 37483 del 26/09/2006

    Giurisprudenza consolidata che afferma che lo stato di detenzione per altra causa costituisce di per sé legittimo impedimento e che l'onere di traduzione grava sul giudice anche se l'imputato avrebbe potuto, in teoria, informare prima l'autorità; non può essere fatto gravare sull'imputato l'onere della tempestiva comunicazione.

  • Sez. U., sent. n. 7635 del 30/09/2021

    Ha ribadito che, quando nel primo giudizio non sono rispettate le disposizioni sugli artt. 420-ter e 420-quater, la Corte d'appello deve accertare l'illegittimità della decisione di primo grado e dichiarare la nullità ex art. 604 previgente, con conseguente azzeramento del processo.

Massime di principio

  • La segnalazione in apertura di udienza dello stato di detenzione dell'imputato per altra causa costituisce legittimo impedimento che impone al giudice di disporre il rinvio e la traduzione dell'imputato; procedere senza farlo configura celebrazione illegittima in absentia.
  • Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e nei quali già sia intervenuta la dichiarazione di assenza, si applica la disciplina previgente in base all'art. 89 del d.lgs. e le nullità vanno valutate secondo le regole anteriori alla riforma.
  • L'onere di comunicare lo stato di detenzione non può essere fatto gravare sull'imputato; la responsabilità di disporre la traduzione e valutare il rinvio è del giudice procedente.
  • In appello, se il motivo di gravame denuncia l'illegittima celebrazione in absentia per legittimo impedimento, la Corte deve verificare fattualmente e giuridicamente la correttezza della dichiarazione di assenza e, se manca il presupposto, dichiarare la nullità e disporre la ripetizione del giudizio di primo grado.
  • La conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo e la sua effettiva possibilità di comparire prima della sentenza possono, solo se documentalmente provate e nella disciplina applicabile, precludere la rilevabilità della nullità; non è però una regola automatica quando l'impedimento sia documentato in udienza.
  • Se la nullità per assenza illegittima è accertata, la Cassazione può annullare le decisioni senza rinvio e rinviare gli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio quando necessario per garantire il contraddittorio.

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