Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00128/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: il ricorrente deduceva la prescrizione del reato commesso il 24/05/2017 e lamentava l'inosservanza della legge penale in materia di prescrizione e l'omessa motivazione della Corte d'appello circa la richiesta delle parti di pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente sosteneva che, alla data dell'udienza di appello del 03/04/2025, il reato fosse già prescritto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che nel calcolo del termine prescrizionale devono essere computati i periodi di sospensione: dal fascicolo sono emersi due periodi di sospensione per complessivi 153 giorni (18/01/2023-09/03/2023 e 09/11/2023-20/02/2024), che posticipano la scadenza del termine massimo di prescrizione al 26/04/2025. Poiché l'udienza di appello si è tenuta il 03/04/2025, il reato non risultava prescritto. Inoltre la Corte ha ritenuto il motivo di cassazione manifestamente inammissibile per carenza di specificità e perché il ricorrente non aveva fornito compiuta rappresentazione della sequela procedimentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamata come base dei motivi di ricorso (violazione di legge e insufficiente/omessa motivazione). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse specificato sufficientemente la sequenza procedimentale e che non fosse dimostrata l'intervenuta prescrizione, rendendo così manifestamente inammissibile il motivo dedotto ai sensi di detta norma.

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13353 del 19/03/2025, Rv. 287951-01

    Richiamata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca l'omesso rilievo d'ufficio della prescrizione se il ricorrente non fornisce la rappresentazione compiuta della sequela procedimentale e non dimostra, alla luce di essa, l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla statuizione sulla cassa delle ammende: la somma è stata disposta in via equitativa nonostante non risultasse che il ricorso fosse presentato in colpa grave; la pronuncia è utilizzata per giustificare l'ammenda di carattere equitativo.

Massime di principio

  • Per dedurre la prescrizione in cassazione è necessario fornire una rappresentazione dettagliata e completa della sequenza procedimentale (date atti, udienze, sospensioni) per dimostrare che il termine prescrizionale sia effettivamente decorso.
  • I periodi di sospensione dei termini interruttivi o sospensivi rilevanti per la prescrizione devono essere computati e possono posticipare la scadenza del termine prescrizionale; la mancata considerazione di tali sospensioni invalida una deduzione della prescrizione non documentata.
  • Un'omessa o sintetica motivazione del giudice di merito non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso in cassazione se il ricorrente non dimostra, con precisione, che la prescrizione è maturata anche tenendo conto delle sospensioni.
  • La carenza di specificità del motivo di cassazione (in particolare nella materia della prescrizione) porta all'inammissibilità del ricorso: è essenziale indicare con esattezza il calcolo dei termini.
  • Anche se il giudice di merito non si è espresso espressamente su un punto dedotto, la questione può considerarsi assorbita se la decisione complessiva risolve il problema; tuttavia questa valutazione non esime il ricorrente dall'onere probatorio relativo alla prescrizione.
  • Il ricorrente rischia di essere condannato alle spese e, in caso di mancata colpa grave ma comunque ritenuta in termini processuali, a dover versare una somma equitativa alla cassa delle ammende; presentare ricorsi carenti di specificità può avere conseguenze economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.