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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00126/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli del 04/07/2024. Gennaro Della Corte deduce omessa motivazione ed errata applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all'assoluzione dal reato di associazione mafiosa (capo 37), contestando la motivazione della Corte territoriale sull'aggravante mafiosa e richiedendo coerenza rispetto all'esclusione di responsabilità per l'art. 416-bis. Luigi e Pasquale Vigilia deducono inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione per non avere la Corte indicato puntualmente la risoluzione sulla misura di pena del reato di cui al capo 37, privo dell'aggravante mafiosa, posto in continuazione con il reato di cui al capo 38.

La decisione

La Corte Suprema dichiara i ricorsi inammissibili. Il ricorso di Gennaro Della Corte è inammissibile perché la questione relativa all'aggravante mafiosa non era devoluta dalla sentenza rescindente; la questione era limitata all'annullamento relativo al capo 37 e il giudicato si era formato sul capo 38 (art. 74 DPR 309/90, art. 416-bis.1 cod. pen.). I ricorsi di Luigi e Pasquale Vigilia sono inammissibili perché manifestamente infondati e troppo generici: la Corte impugnata aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, per il capo 37 e aveva rideterminato la pena richiamando la pena irremovibile inflitta per il capo 38, ponendo i reati in continuazione; la pena per la continuazione è stata ridotta da 4 mesi a 3 mesi per ciascuno dei ricorrenti in relazione all'esclusione dell'aggravante. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e al pagamento, in solido, delle spese processuali liquidate a favore della parte civile S.O.S. Impresa Confesercenti (importo specifico non riportato nell'estratto).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'aggravante mafiosa, se non devoluta dalla sentenza rescindente, non potesse essere riesaminata in cassazione nel modo prospettato dal ricorrente.

  • art. 416-bis, comma 6, cod. pen.

    Aggravante specifica collegata alla maggiore gravità del reato per il vincolo mafioso; la Corte d'appello ha escluso tale aggravante per i ricorrenti Vigilia, determinando una riduzione della pena.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma collegata alle fattispecie connesse all'associazione mafiosa (es. utilizzo del vincolo associativo per attività illecite). Nel caso è stata discussa la corretta applicazione e la necessità di motivazione quando si esclude la responsabilità per l'art. 416-bis.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/90

    Norma sulle sostanze stupefacenti (reato più grave indicato come capo 38); la sentenza di appello aveva già su tale capo un giudicato irrevocabile che è stato richiamato per determinare la pena in continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola sulla continuazione di reati e sul modo di determinare la pena quando più reati sono posti in continuazione; è stato eccepito il mancato espresso calcolo/indicazione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante, ma la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione adeguata dato il richiamo alla pena irrevocabile e le minime variazioni operate.

Massime di principio

  • Se una questione non è stata devoluta dalla sentenza rescindente in sede di rinvio, essa può essere dichiarata inammissibile in cassazione per difetto di devoluzione.
  • Quando la Corte esclude un'aggravante e i reati sono posti in continuazione con un reato per il quale esiste un giudicato irrevocabile, è ammesso che la Corte ridetermini la pena richiamando la pena irrevocabile per il reato più grave; variazioni minime della pena per la continuazione non richiedono motivazioni supplementari dettagliate.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici; motivi vaghi o generici possono portare all'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la parte civile vittoriosa può ottenere in solido il rimborso delle spese sostenute nel grado.
  • Nel valutare la liceità di una aggravante collegata all'associazione mafiosa, il giudice deve essere attento alla corrispondenza tra le conclusioni penali su diversi capi e all'eventuale inconsistenza o non devoluzione della questione in sede di rinvio.

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