Cassazione Penale, Sentenza n. 00134/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mira ad ottenere l'annullamento della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Bari (09/05/2025) nei confronti di Fabio Vario, accusato dei reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per il ritrovamento nel bagagliaio della sua auto (25/09/2023) di due scatole sigillate contenenti complessivamente 2,396 kg di marijuana e 8,586 kg di hashish. Il PG contesta l'assoluzione basata sulle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia (Raduano Marco e Troiano Gianluigi) che avrebbero escluso la consapevolezza del Vario sul contenuto dei plichi, sostenendo invece che la Corte d'appello ha valutato in modo parziale e contraddittorio la prova: non ha adeguatamente considerato le dichiarazioni complete dei collaboratori (in particolare del Troiano), il rinvenimento di quattro criptofonini, precedenti spedizioni gestite dal cognato, disponibilità di ingenti somme di denaro e carte, le insistenti richieste di informazioni al corriere e il monito del Raduano ("apri gli occhi però...") che, se contestualizzati, indicano ruoli non occasionali e la possibile consapevolezza o comunque il rischio accettato dal Vario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse parziale e manifestamente illogica: i giudici di appello non hanno adeguatamente esaminato e collegato tra loro elementi probatori rilevanti (dichiarazioni dei collaboratori nella loro interezza, pregressa attività di ritiro/spedizione, possesso di più criptofonini, denaro contante, carte, e le comunicazioni con il corriere), né hanno fornito una nuova struttura motivazionale completa e ancorata alle risultanze processuali, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 4 e art. 80, comma 2
Le norme inquadrano le fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; nel caso si discuteva la sussistenza del reato e, in particolare, della consapevolezza del trasportatore circa il contenuto dei plichi, elemento necessario per affermare il dolo richiesto per la condanna ai sensi degli articoli citati.
Sezioni Unite, n. 14800 del 21/12/2017 (PG. in proc. Troise, Rv. 272430)
Principio giurisprudenziale richiamato: il giudice d'appello può annettere rilievo demolitorio per riformare una condanna, ma per assolvere e ribaltare il giudizio deve fondare la decisione su ricostruzioni rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, riesaminando sia pure sinteticamente il materiale probatorio e fornendo una motivazione compiuta che giustifichi le conclusioni difformi.
Massime di principio
- Un'assoluzione in Appello fondata su elementi nuovi (es. dichiarazioni di collaboratori) richiede che il giudice motivi in modo completo il riesame del materiale probatorio, non limitandosi a riportare fattori favorevoli all'imputato.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nel loro insieme e contestualizzate con gli altri elementi (precedenti spedizioni, possesso di più criptofonini, denaro contante, comportamenti anomali): una loro esclusione di consapevolezza non è automaticamente decisiva se contrastata da indizi concreti.
- La presenza di strumenti tipici di organizzazioni criminali (es. criptofonini multipli), la reiterazione di incarichi analoghi e l'accesso a risorse finanziarie non giustificate costituiscono indizi rilevanti di partecipazione o della accettazione del rischio (dolo eventuale).
- Nel dubbio sulla conoscenza del contenuto, il giudice deve valutare se la condotta rientri nel favoreggiamento personale, nel favoreggiamento personale aggravato o nel delitto di traffico in base alla prova raccolta; non è sufficiente una motivazione parziale per escludere il dolo.
- Se la Corte di Cassazione rileva una motivazione carente o selettiva in Appello, può annullare con rinvio per un nuovo esame da parte di altra sezione, affinché sia svolta una valutazione completa e organica delle prove.
- Per il difensore, contestare l'ammissibilità del ricorso richiede dimostrare che l'impugnazione prospetta solo una lettura alternativa dei fatti; la Cassazione invece interviene se individua vizi di illogicità o omissione nella motivazione del giudice d'appello.
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