Cassazione Civile, Ordinanza n. 01738/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008 relativo a una centrale idroelettrica, con irrogazione di sanzioni per insufficiente versamento. La società ricorrente non contestava il debito d’imposta in sé, ma sosteneva che le sanzioni non fossero dovute perché l’applicazione dell’art. 1-quinquies del d.l. 44/2015 presentava un’obiettiva incertezza normativa, tale da escludere la colpevolezza. In sede di primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per ritenuta invalidità della procura; la CTR aveva invece ritenuto sanato il difetto di rappresentanza e aveva esaminato il merito, respingendo la domanda. In Cassazione il ricorrente principale ha censurato la conferma delle sanzioni, deducendo la violazione delle norme sulla non punibilità in presenza di obiettiva incertezza normativa tributaria. Il Comune, con ricorso incidentale, ha contestato l’ammissibilità del ricorso originario, sostenendo che la procura fosse inesistente o comunque sanata tardivamente, in violazione delle norme processuali richiamate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società contribuente, ha rigettato il ricorso incidentale del Comune, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso limitatamente alle sanzioni, dichiarandole non dovute. Ha inoltre compensato le spese del merito e condannato il Comune alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il principio di colpevolezza in materia di sanzioni amministrative tributarie, escluso in presenza di obiettiva incertezza normativa
richiamato quale norma che esclude le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa
artt. 2 e 5 d.lgs. n. 504/1992
richiamati come disposizioni sostanziali sull’ICI applicata al caso
art. 5 r.d.l. n. 652/1939
richiamato in relazione all’accatastamento/classamento dei beni immobili ai fini impositivi
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2015
norma applicata all’avviso di accertamento, la cui portata è stata ritenuta oggettivamente incerta
richiamato come fondamento dell’esimente da sanzione per obiettiva incertezza normativa tributaria
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
richiamato come base normativa della non debenza delle sanzioni in caso di incertezza oggettiva
art. 10, comma 2, L. n. 212/2000
richiamato dalla contribuente nei motivi, ma la decisione ruota sull’incertezza normativa oggettiva
comma 3; comma 5; comma 10
regola il conferimento dell’incarico al difensore nel processo tributario e il rinvio all’art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione del difetto di assistenza tecnica
impone che il ricorso sia sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione dell’incarico
richiamato per il meccanismo di sanatoria/regolarizzazione del difetto di rappresentanza o assistenza
ritenuto inconferente nel processo tributario rispetto alla questione della procura
richiamato dal ricorrente incidentale, ma non decisivo alla luce della disciplina tributaria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale soccombente
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la non punibilità del contribuente per obiettiva incertezza normativa richiede una situazione di inevitabile equivocità della norma, accertabile oggettivamente dal giudice, e non una mera difficoltà interpretativa soggettiva.
- L’incertezza normativa oggettiva rilevante ai fini dell’esclusione delle sanzioni deve riguardare l’impossibilità, all’esito di un corretto procedimento interpretativo, di individuare con sicurezza la norma applicabile al caso concreto.
- Nel processo tributario il difetto o l’irregolarità della procura/difesa tecnica è regolarizzabile; prima di dichiarare l’inammissibilità il giudice deve consentire la sanatoria nei limiti previsti dalla disciplina speciale e dal rinvio all’art. 182 c.p.c.
- Nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica non coincide necessariamente con un vizio della rappresentanza processuale, poiché l’incarico al difensore può essere conferito anche in udienza.
- La sanzione amministrativa tributaria non è dovuta quando l’incertezza sulla disciplina impositiva deriva da dubbi normativi oggettivi, come nel caso dell’accatastamento di impianti di produzione di energia idroelettrica prima della chiarificazione amministrativa e giurisprudenziale.
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