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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01738/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008 relativo a una centrale idroelettrica, con irrogazione di sanzioni per insufficiente versamento. La società ricorrente non contestava il debito d’imposta in sé, ma sosteneva che le sanzioni non fossero dovute perché l’applicazione dell’art. 1-quinquies del d.l. 44/2015 presentava un’obiettiva incertezza normativa, tale da escludere la colpevolezza. In sede di primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per ritenuta invalidità della procura; la CTR aveva invece ritenuto sanato il difetto di rappresentanza e aveva esaminato il merito, respingendo la domanda. In Cassazione il ricorrente principale ha censurato la conferma delle sanzioni, deducendo la violazione delle norme sulla non punibilità in presenza di obiettiva incertezza normativa tributaria. Il Comune, con ricorso incidentale, ha contestato l’ammissibilità del ricorso originario, sostenendo che la procura fosse inesistente o comunque sanata tardivamente, in violazione delle norme processuali richiamate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della società contribuente, ha rigettato il ricorso incidentale del Comune, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso limitatamente alle sanzioni, dichiarandole non dovute. Ha inoltre compensato le spese del merito e condannato il Comune alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato per il principio di colpevolezza in materia di sanzioni amministrative tributarie, escluso in presenza di obiettiva incertezza normativa

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato quale norma che esclude le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa

  • artt. 2 e 5 d.lgs. n. 504/1992

    richiamati come disposizioni sostanziali sull’ICI applicata al caso

  • art. 5 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato in relazione all’accatastamento/classamento dei beni immobili ai fini impositivi

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44/2015

    norma applicata all’avviso di accertamento, la cui portata è stata ritenuta oggettivamente incerta

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come fondamento dell’esimente da sanzione per obiettiva incertezza normativa tributaria

  • art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    richiamato come base normativa della non debenza delle sanzioni in caso di incertezza oggettiva

  • art. 10, comma 2, L. n. 212/2000

    richiamato dalla contribuente nei motivi, ma la decisione ruota sull’incertezza normativa oggettiva

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    comma 3; comma 5; comma 10

    regola il conferimento dell’incarico al difensore nel processo tributario e il rinvio all’art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione del difetto di assistenza tecnica

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    impone che il ricorso sia sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione dell’incarico

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato per il meccanismo di sanatoria/regolarizzazione del difetto di rappresentanza o assistenza

  • art. 125 c.p.c.

    ritenuto inconferente nel processo tributario rispetto alla questione della procura

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale, ma non decisivo alla luce della disciplina tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale soccombente

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la non punibilità del contribuente per obiettiva incertezza normativa richiede una situazione di inevitabile equivocità della norma, accertabile oggettivamente dal giudice, e non una mera difficoltà interpretativa soggettiva.
  • L’incertezza normativa oggettiva rilevante ai fini dell’esclusione delle sanzioni deve riguardare l’impossibilità, all’esito di un corretto procedimento interpretativo, di individuare con sicurezza la norma applicabile al caso concreto.
  • Nel processo tributario il difetto o l’irregolarità della procura/difesa tecnica è regolarizzabile; prima di dichiarare l’inammissibilità il giudice deve consentire la sanatoria nei limiti previsti dalla disciplina speciale e dal rinvio all’art. 182 c.p.c.
  • Nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica non coincide necessariamente con un vizio della rappresentanza processuale, poiché l’incarico al difensore può essere conferito anche in udienza.
  • La sanzione amministrativa tributaria non è dovuta quando l’incertezza sulla disciplina impositiva deriva da dubbi normativi oggettivi, come nel caso dell’accatastamento di impianti di produzione di energia idroelettrica prima della chiarificazione amministrativa e giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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