Cassazione Penale, Sentenza n. 27621/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava: 1) manifesta illogicità o carenza di motivazione nella dichiarata responsabilità penale nonostante, a suo dire, sussistesse ragionevole dubbio; 2) errata qualificazione giuridica del fatto come furto consumato anziché tentato, sostenendo che il materiale ritrovato accatastato non fosse entrato nella disponibilità autonoma dell'imputato; 3) vizio o carenza di motivazione nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la ricostruzione di merito: Parrotta sorpreso la notte mentre armeggiava sui pluviali, con guanti e "porta canaline" addosso; nel terreno confinante furono rinvenuti pluviali staccati e accatastati e non tutto il rame fu recuperato, con danni al cantiere. La Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la qualificazione come unico furto consumato (parte del materiale era stata già asportata dagli ignoti complici), ha ritenuto corretta la valutazione probatoria dei giudici di merito e ha confermato l'esclusione delle attenuanti generiche per la sussistenza di numerosi precedenti specifici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la pena definitiva risultava pari a 3 anni di reclusione e Euro 200,00 di multa (come rideterminata in appello).
Norme richiamate
Applicata nella qualificazione del fatto come furto aggravato (n. 2 e n. 7) in concorso, ritenuta integrata per la violenza sulle cose e per i materiali esposti alla pubblica fede
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha escluso il riconoscimento per la presenza di precedenti specifici e per l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato
Richiamato indirettamente come criterio per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice può basarsi sull'elemento ritenuto prevalente della personalità o modalità del reato per concedere o negare l'attenuante
Richiamato nel contesto del principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio": la Corte di Cassazione sottolinea che tale principio non autorizza la revisione di fatto della motivazione dei giudici di merito quando la motivazione è chiara e coerente
Menzi ondata come decreto che ha introdotto il richiamo all'art. 533 c.p.p. sul principio probatorio; la Cassazione ribadisce i limiti del suo sindacato sul motivo di merito
art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Richiamato in ordine ai limiti della specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti necessari per la decisione, pena l'inammissibilità
Applicato per l'irrogazione dell'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, ritenuto in colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Se l'imputato viene sorpreso in flagranza o vicino al luogo del furto con indizi diretti (strumenti, materiali riconducibili al furto, comportamento equivoco) e non fornisce spiegazioni plausibili, i giudici di merito possono ritenere integrata la responsabilità anche senza prova piena materialmente diretta dell'impossessamento di tutta la refurtiva
- Quando la sottrazione riguarda più oggetti nello stesso contesto temporale e spaziale e l'agente si impossessa di una parte delle cose, l'azione è considerata un'unica azione progressiva: se la parte più rilevante è stata effettivamente portata via, si configura un unico furto consumato, non un tentativo
- La Corte di Cassazione non è luogo per un nuovo esame del mero apprezzamento delle prove: può sindacare la motivazione dei giudici di merito solo nei limiti della logicità, coerenza e completezza della motivazione stessa
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è utile che la difesa indichi e documenti elementi positivi concreti (es. nuova attività lavorativa, comportamenti riparatori, condizioni personali rilevanti); l'assenza di tali elementi insieme a precedenti specifici giustifica il diniego
- Motivi di ricorso generici o non adeguatamente motivati possono portare all'inammissibilità: il ricorso in Cassazione deve precisare ragioni di diritto e i fatti rilevanti che si intendono contestare
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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