Sentenza del 09/07/2019 n. 18369 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi per 244.206,00 euro e minori costi per 2.325,21 euro, determinando maggiori imposte, interessi e sanzioni per complessivi 59.649,00 euro. Il motivo decisivo riguardava la violazione della disciplina sul concordato fiscale biennale: secondo la società, l'accertamento era precluso perché il maggior reddito definitivamente accertabile non superava il 50% del reddito dichiarato. La società contestava inoltre la valutazione delle rimanenze finali e la deducibilità di alcuni costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha stabilito che, ai fini della soglia del 50% prevista dall'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, deve considerarsi il reddito effettivamente accertato in via definitiva dopo il controllo giudiziale, e non quello inizialmente determinato dall'Ufficio. Nel caso concreto, dal reddito originariamente accertato di 467.411,00 euro doveva essere sottratto il valore delle rimanenze pari a 216.450,00 euro, con risultato di 250.961,00 euro. Tale importo era inferiore al reddito dichiarato di 223.205,00 euro maggiorato del 50%, pari a 334.807,50 euro. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento e ha accolto il ricorso introduttivo della società. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 269 del 2003, art. 33, commi 8 e 8-bis, convertito dalla L. n. 326 del 2003
La soglia prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale sono preclusi gli atti di accertamento, deve essere riferita al reddito che può essere accertato in base ai poteri non preclusi dal precedente comma 8.
La soglia del 50% deve essere verificata sul maggior reddito risultante all'esito definitivo del giudizio, dopo aver eliminato le componenti dell'accertamento non confermate, e non sul maggiore reddito inizialmente indicato dall'Amministrazione finanziaria.
D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 33
Il maggior reddito accertabile non deve eccedere il 50% dell'imponibile dichiarato.
Quando il maggior reddito accertabile non supera tale limite, l'Amministrazione non può procedere all'accertamento, e l'atto emesso in violazione del divieto è nullo.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e omessa o insufficiente motivazione.
La società ha proposto quattro motivi di ricorso, ma l'accoglimento del primo ha reso inutili gli altri, dichiarati assorbiti.
È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia su una questione relativa all'indicazione delle rimanenze finali, ma il motivo non è stato esaminato perché assorbito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18
È stato richiamato dalla società in relazione alla possibilità di indicare il valore delle rimanenze nel registro degli acquisti senza predisporre un dettaglio specifico; la questione è rimasta assorbita.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32
È stato richiamato con riferimento agli obblighi contabili IVA relativi alle rimanenze finali; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Per verificare se opera una soglia legale che impedisce l'accertamento, bisogna fare riferimento al maggior reddito definitivamente accertabile dopo la valutazione giudiziale, non alla pretesa iniziale dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione non può determinare autonomamente il superamento della soglia utilizzando importi che, nel successivo giudizio, risultino non dovuti o non provati.
- Le componenti reddituali escluse dal giudice devono essere sottratte dal reddito accertato prima di verificare il rispetto della soglia percentuale.
- Se il maggior reddito definitivo resta al di sotto del limite previsto dalla legge, l'accertamento è precluso e l'atto può essere dichiarato nullo senza necessità di ulteriori accertamenti.
- Quando un motivo di ricorso è decisivo e comporta l'annullamento dell'atto, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati.
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