Sentenza del 09/07/2019 n. 161 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Imposta di registro - avviso di liquidazione cartaceo - sottoscrizione con firma autografa - illegittimità per assenza del documento amministrativo informatico - non sussiste - sanatoria per raggiungimento dello scopo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro sulla compravendita di un immobile ad uso ufficio, contestando sia vizi formali sia il merito della rettifica. In particolare, hanno dedotto l'illegittimità dell'atto cartaceo con firma autografa per mancata formazione come documento amministrativo informatico; l'inesistenza o nullità della notifica effettuata per posta senza relata o, per I.B.I. S.p.A., senza utilizzo della PEC; la mancata partecipazione al giudizio della società utilizzatrice dell'immobile in leasing; la carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti comparativi; e l'erroneità della stima del valore immobiliare. L'Agenzia ha difeso la legittimità dell'atto cartaceo, della notificazione postale e della determinazione del valore mediante capitalizzazione del reddito sulla base dei dati OMI.
La decisione
La Commissione ha respinto tutte le eccezioni formali. Ha ritenuto valido l'avviso cartaceo con firma autografa, affermando che l'assenza del documento amministrativo informatico non comporta nullità e che, comunque, l'atto aveva raggiunto il proprio scopo essendo stato conosciuto e impugnato dai destinatari. Ha ritenuto regolare la notifica postale senza relata, poiché l'Ufficio poteva notificare direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento; ha inoltre escluso l'obbligo di notificazione via PEC. Ha escluso la necessità di notificare l'avviso anche alla società utilizzatrice del bene in leasing, non sussistendo litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché conteneva gli elementi essenziali degli atti comparativi. Nel merito, ha giudicato legittimo il ricorso ai dati OMI e al metodo della capitalizzazione del reddito, ma ha ritenuto eccessivo il tasso di capitalizzazione del 4%, rideterminandolo al 5%. Il valore dell'immobile è stato quindi ridotto da 253.050,00 euro a 202.500,00 euro, pari a 1.350,00 euro al metro quadrato, con conseguente rideterminazione proporzionale dell'imposta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 40, comma 1 (Codice dell'amministrazione digitale)
La norma non è stata interpretata come fonte di nullità dell'avviso tributario cartaceo con firma autografa. Anche se l'amministrazione privilegia la formazione digitale dei documenti, l'atto cartaceo resta valido o, comunque, l'eventuale irregolarità è sanata quando l'atto raggiunge il destinatario e consente l'esercizio della difesa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
"Il valore dei beni e dei diritti" è costituito dal valore dichiarato dalle parti; per gli immobili rileva il "valore venale in comune commercio".
L'Ufficio può rettificare il valore dichiarato utilizzando criteri comparativi, di capitalizzazione del reddito o altri elementi utili. Il criterio prescelto deve essere concretamente applicabile e adeguatamente motivato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 2-bis e 3
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa. L'allegazione degli atti richiamati non è necessaria quando l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale. La notificazione postale diretta da parte dell'Ufficio può avvenire senza relata di notifica, secondo le modalità del servizio postale ordinario.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 1-ter
Venditore, acquirente e utilizzatore nell'ambito del leasing possono essere obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta, ma la solidarietà non comporta automaticamente litisconsorzio necessario né obbliga l'Ufficio a intestare l'avviso a tutti i soggetti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è rispettato quando il contribuente riceve indicazioni sufficienti sugli elementi di fatto e sui criteri utilizzati per la rettifica, tali da permettere una difesa effettiva.
Codice di procedura civile, art. 156
Gli atti processuali non possono essere dichiarati nulli quando hanno raggiunto lo scopo cui sono destinati. Il principio è stato applicato al vizio ipotizzato nella formazione o notificazione dell'avviso, poiché l'impugnazione dimostrava la piena conoscenza dell'atto.
Codice civile, art. 1335
La raccomandata giunta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova che il destinatario sia stato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La disciplina della notificazione tramite posta ordinaria è distinta da quella applicabile alle notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario. Per la notificazione diretta degli atti tributari tramite raccomandata non è necessaria una relata autonoma.
Massime di principio
- La mancata digitalizzazione di un atto amministrativo non determina automaticamente la sua nullità: occorre verificare se una norma specifica preveda espressamente tale sanzione e se l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario.
- La piena conoscenza dell'atto, dimostrata dalla sua tempestiva impugnazione, può sanare vizi formali della notificazione o della modalità di comunicazione, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Gli atti tributari possono essere notificati direttamente dall'amministrazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi, normalmente non è necessaria una relata di notifica separata.
- La disponibilità di un indirizzo PEC da parte del contribuente o l'esistenza di una modalità telematica privilegiata non implica necessariamente l'invalidità della notificazione effettuata con modalità ordinaria, se questa è legalmente ammessa e ha raggiunto lo scopo.
- La solidarietà tributaria tra più soggetti non comporta di per sé litisconsorzio necessario: l'amministrazione può notificare l'atto anche solo ad alcuni coobbligati, salvo specifiche disposizioni contrarie o una concreta inscindibilità del rapporto.
- Un avviso di rettifica è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali degli atti comparativi, come ubicazione, dati catastali, superficie, data e corrispettivo, anche senza allegare integralmente tali atti.
- I dati OMI costituiscono elementi indiziari utilizzabili per la stima del valore immobiliare, soprattutto se combinati con altri dati di mercato; non sostituiscono però una valutazione concreta e coerente con le caratteristiche dell'immobile.
- Nel metodo della capitalizzazione del reddito, l'amministrazione deve giustificare non solo il reddito considerato, ma anche il tasso di capitalizzazione applicato. Il giudice può confermare il metodo e correggere il tasso quando risulti non adeguato alla tipologia dell'immobile.
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