Sentenza del 09/07/2019 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF e altre imposte relativo al 2010. L'Ufficio sosteneva la violazione degli artt. 32 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/1972, affermando che, una volta dimostrate le movimentazioni bancarie, spettasse al contribuente provare l'irrilevanza fiscale delle operazioni o il loro già avvenuto inserimento nella dichiarazione. Il contribuente contestava invece la validità dell'accertamento, emesso senza il rispetto del contraddittorio preventivo e fondato su contestazioni generiche relative ai movimenti bancari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto illegittima l'emissione dell'atto prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, in assenza di una concreta e adeguatamente motivata urgenza non imputabile a tardiva pianificazione dell'Ufficio. Ha inoltre rilevato che l'accertamento riportava un elenco generico e sintetico delle entrate bancarie, senza contestazioni specifiche e analitiche sui singoli movimenti, impedendo al contribuente di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32 DPR 600/1973
Presunzione relativa sulle movimentazioni bancarie
La presunzione opera quando l'Ufficio contesta al contribuente specifici e analitici movimenti bancari; in tal caso il contribuente deve dimostrare, per ciascuna operazione, l'estraneità a fatti imponibili.
Art. 51 DPR 633/1972
Presunzione relativa sulle operazioni risultanti dai dati bancari
La disposizione consente l'utilizzo delle movimentazioni finanziarie ai fini dell'accertamento IVA, ma richiede contestazioni sufficientemente specifiche da permettere al contribuente di fornire giustificazioni puntuali.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000
Termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione
L'avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di sessanta giorni, salvo un'urgenza concreta, specificamente motivata e non dipendente da una tardiva organizzazione dell'attività dell'Ufficio.
Sentenza Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018
Richiamata quale fondamento della possibilità di compensare le spese processuali in presenza di obiettive e valide ragioni.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente; l'urgenza derivante dalla prossimità della decadenza non giustifica automaticamente l'emissione anticipata dell'accertamento.
- Quando l'Ufficio invoca l'urgenza, deve dimostrare concretamente che la consegna tardiva del processo verbale non dipende da inerzia, ritardo o errata pianificazione delle proprie attività.
- Le presunzioni bancarie richiedono contestazioni individualizzate e analitiche: un elenco generico di versamenti o entrate non è sufficiente a trasferire efficacemente sul contribuente l'onere di giustificazione.
- Un accertamento deve consentire al contribuente di comprendere quali singole operazioni siano contestate e per quale ragione, altrimenti può risultare lesivo del diritto di difesa.
- La violazione del contraddittorio procedimentale o l'insufficiente specificità delle contestazioni può determinare l'annullamento dell'avviso di accertamento, anche indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
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