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Sentenza

Sentenza del 09/07/2019 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Campobasso

Processo tributario - Potere istruttorio officioso - Esercizio - Legittimità - Verifica di un requisito di ammissibilità del ricorso - Ordine di esibizione - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale di euro 287,87, relativa a tassa di registro e accessori, deducendo principalmente l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto. Ha inoltre contestato la validità della notifica della cartella via PEC, il formato e la sottoscrizione del documento informatico, il difetto di motivazione sugli interessi, l'illegittimità dell'aggio e l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, ritenendo di essere risultato vittorioso nel giudizio civile presupposto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha esercitato i poteri istruttori officiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, ordinando all'Agenzia delle Entrate, anche se non costituita come parte, di esibire l'avviso di liquidazione e la documentazione relativa alla sua notifica. È stato accertato che l'avviso era stato regolarmente notificato mediante consegna alla moglie convivente e successiva raccomandata informativa; pertanto l'atto presupposto era divenuto definitivo e le censure contro di esso erano inammissibili. Sono state ritenute valide anche la notifica della cartella via PEC, la motivazione relativa agli interessi e la richiesta dell'aggio. La costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comportato la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, ma non ha impedito il rigetto del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice tributario può esercitare poteri istruttori officiosi anche per verificare l'esistenza di condizioni di ammissibilità del ricorso, come la regolare notifica dell'atto presupposto.

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992

    L'impugnazione di un atto consequenziale, come la cartella, per vizi dell'atto presupposto è ammissibile solo se l'atto presupposto non è stato validamente notificato o non è divenuto definitivo.

  • Art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nelle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso produce anche gli effetti di reclamo e il termine per la costituzione del resistente decorre, secondo la ricostruzione del giudice, dalla cessazione del periodo di sospensione collegato alla procedura di reclamo.

  • Art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine per la costituzione del resistente è perentorio; la sua inosservanza determina la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di chiamare terzi.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e d.P.R. n. 68 del 2005

    La cartella esattoriale può essere notificata tramite PEC e la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC corretto.

  • Art. 156 del codice di procedura civile

    La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000 e art. 3 della legge n. 241 del 1990

    La cartella deve essere motivata in modo comprensibile, ma quando rinvia validamente a un precedente avviso di liquidazione non è necessario ripetere integralmente tutti gli elementi già contenuti nell'atto presupposto.

  • Artt. 37 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Per l'imposta di registro opera la responsabilità solidale dei soggetti individuati dalla legge; l'Amministrazione può riscuotere il tributo senza dover rispettare un ordine di escussione o procedere previamente contro un altro coobbligato.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può acquisire d'ufficio documenti anche per verificare se il ricorso sia ammissibile; l'istruttoria officiosa non è limitata alla prova dei fatti allegati dalle parti.
  • Quando si impugna una cartella per vizi dell'atto presupposto, è essenziale dimostrare l'omessa o invalida notifica di quest'ultimo. Se la notifica risulta regolare, l'atto presupposto diventa definitivo e le relative contestazioni non possono essere riproposte contro la cartella.
  • La notifica via PEC è normalmente valida se effettuata all'indirizzo PEC del destinatario e documentata dalla ricevuta di avvenuta consegna. Eventuali irregolarità formali possono essere sanate se l'atto ha raggiunto lo scopo e il destinatario ha potuto esercitare il diritto di difesa.
  • La costituzione tardiva dell'ente resistente comporta decadenze processuali importanti, ma non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio questioni decisive, come la regolare notifica dell'atto presupposto.
  • La cartella che richiama un precedente avviso di liquidazione può essere sufficientemente motivata; un'ulteriore motivazione analitica è normalmente necessaria soprattutto quando la cartella non sia preceduta da un atto impositivo autonomamente motivato.
  • L'aggio di riscossione è considerato un compenso per l'attività dell'agente della riscossione e non un tributo; la contestazione deve quindi essere specifica e fondata su concrete ragioni di illegittimità.
  • Il gratuito patrocinio copre le spese necessarie per la difesa del beneficiario, ma non comporta automaticamente l'esonero dal pagamento delle spese eventualmente liquidate in favore della controparte; nel caso concreto, tuttavia, le spese sono state compensate.

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