Sentenza del 09/07/2019 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Processo tributario - Potere istruttorio officioso - Esercizio - Legittimità - Verifica di un requisito di ammissibilità del ricorso - Ordine di esibizione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale di euro 287,87, relativa a tassa di registro e accessori, deducendo principalmente l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto. Ha inoltre contestato la validità della notifica della cartella via PEC, il formato e la sottoscrizione del documento informatico, il difetto di motivazione sugli interessi, l'illegittimità dell'aggio e l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, ritenendo di essere risultato vittorioso nel giudizio civile presupposto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha esercitato i poteri istruttori officiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, ordinando all'Agenzia delle Entrate, anche se non costituita come parte, di esibire l'avviso di liquidazione e la documentazione relativa alla sua notifica. È stato accertato che l'avviso era stato regolarmente notificato mediante consegna alla moglie convivente e successiva raccomandata informativa; pertanto l'atto presupposto era divenuto definitivo e le censure contro di esso erano inammissibili. Sono state ritenute valide anche la notifica della cartella via PEC, la motivazione relativa agli interessi e la richiesta dell'aggio. La costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comportato la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, ma non ha impedito il rigetto del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice tributario può esercitare poteri istruttori officiosi anche per verificare l'esistenza di condizioni di ammissibilità del ricorso, come la regolare notifica dell'atto presupposto.
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
L'impugnazione di un atto consequenziale, come la cartella, per vizi dell'atto presupposto è ammissibile solo se l'atto presupposto non è stato validamente notificato o non è divenuto definitivo.
Art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992
Nelle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso produce anche gli effetti di reclamo e il termine per la costituzione del resistente decorre, secondo la ricostruzione del giudice, dalla cessazione del periodo di sospensione collegato alla procedura di reclamo.
Art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine per la costituzione del resistente è perentorio; la sua inosservanza determina la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di chiamare terzi.
Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e d.P.R. n. 68 del 2005
La cartella esattoriale può essere notificata tramite PEC e la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo PEC corretto.
Art. 156 del codice di procedura civile
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 e art. 3 della legge n. 241 del 1990
La cartella deve essere motivata in modo comprensibile, ma quando rinvia validamente a un precedente avviso di liquidazione non è necessario ripetere integralmente tutti gli elementi già contenuti nell'atto presupposto.
Artt. 37 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986
Per l'imposta di registro opera la responsabilità solidale dei soggetti individuati dalla legge; l'Amministrazione può riscuotere il tributo senza dover rispettare un ordine di escussione o procedere previamente contro un altro coobbligato.
Massime di principio
- Il giudice tributario può acquisire d'ufficio documenti anche per verificare se il ricorso sia ammissibile; l'istruttoria officiosa non è limitata alla prova dei fatti allegati dalle parti.
- Quando si impugna una cartella per vizi dell'atto presupposto, è essenziale dimostrare l'omessa o invalida notifica di quest'ultimo. Se la notifica risulta regolare, l'atto presupposto diventa definitivo e le relative contestazioni non possono essere riproposte contro la cartella.
- La notifica via PEC è normalmente valida se effettuata all'indirizzo PEC del destinatario e documentata dalla ricevuta di avvenuta consegna. Eventuali irregolarità formali possono essere sanate se l'atto ha raggiunto lo scopo e il destinatario ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- La costituzione tardiva dell'ente resistente comporta decadenze processuali importanti, ma non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio questioni decisive, come la regolare notifica dell'atto presupposto.
- La cartella che richiama un precedente avviso di liquidazione può essere sufficientemente motivata; un'ulteriore motivazione analitica è normalmente necessaria soprattutto quando la cartella non sia preceduta da un atto impositivo autonomamente motivato.
- L'aggio di riscossione è considerato un compenso per l'attività dell'agente della riscossione e non un tributo; la contestazione deve quindi essere specifica e fondata su concrete ragioni di illegittimità.
- Il gratuito patrocinio copre le spese necessarie per la difesa del beneficiario, ma non comporta automaticamente l'esonero dal pagamento delle spese eventualmente liquidate in favore della controparte; nel caso concreto, tuttavia, le spese sono state compensate.
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