Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Una società fornitrice aveva ottenuto l’ammissione di un credito per corrispettivo di forniture di ghiaie, argille e sabbie silicee, ma solo in via chirografaria; chiedeva invece l’ammissione in prededuzione ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, sostenendo di essere una piccola o media impresa e di aver reso prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata la qualità di PMI, osservando che l’autocertificazione non bastava e che serviva prova documentale verificabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l’autocertificazione e gli altri documenti prodotti sarebbero stati idonei, anche presuntivamente, a dimostrare la qualità di PMI; (2) violazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., affermando che l’interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale sarebbe contraria alla ratio di tutela dei piccoli e medi imprenditori che avevano continuato a fornire prestazioni durante la gestione statale dell’ILVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’esclusione di efficacia probatoria dell’autocertificazione nel giudizio civile, chiarendo che la raccomandazione europea invocata non estende il regime agevolato al di fuori dei procedimenti amministrativi e non dispensa il creditore dall’onere di provare in giudizio i presupposti della prededuzione. Ha inoltre osservato che il beneficio ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 è norma eccezionale, introdotta in deroga al principio generale della par condicio e quindi di stretta interpretazione. Quanto agli altri documenti, ha rilevato che uno era stato irritualmente prodotto e quindi legittimamente non esaminato, mentre le ulteriori doglianze tendevano a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Spese compensate per la novità della questione; disposto anche il riferimento al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
Prevede una prededuzione eccezionale per determinati crediti di PMI nei confronti della procedura, ma richiede la prova rigorosa di tutti i presupposti e va interpretato restrittivamente.
Non consente di fondare la prova nel processo civile sulle sole dichiarazioni di parte a favore della stessa parte, salvo mancata contestazione o ammissione della controparte.
Le presunzioni semplici sono rimessi alla valutazione del giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale indiziario.
Invocato per sostenere un’interpretazione teleologica della norma; la Corte, però, ribadisce l’interpretazione restrittiva della disciplina eccezionale.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
L’autocertificazione è idonea nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi consentiti, ma non ha valore probatorio nel giudizio civile a favore del dichiarante.
Richiamato in via analogica dal giudice di merito per escludere che una mera autocertificazione basti a dimostrare requisiti soggettivi speciali.
La produzione irrituale di un documento non indicato nell’indice del fascicolo ne giustifica la non considerazione da parte del giudice.
La Corte richiama il principio generale di responsabilità patrimoniale, cui la prededuzione costituisce deroga eccezionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio civile l’autocertificazione non ha, di regola, efficacia probatoria a favore della parte che la rende; può valere nei rapporti con la pubblica amministrazione o nei procedimenti amministrativi, ma non sostituisce l’onere della prova in sede contenziosa.
- Quando una disposizione attribuisce un trattamento di favore o una prededuzione in deroga alla regola generale della par condicio o della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., essa è di stretta interpretazione e richiede la prova rigorosa di tutti i presupposti applicativi.
- La dimostrazione di requisiti soggettivi speciali, come la qualità di PMI, deve essere fornita con mezzi di prova ordinariamente ammessi nel processo civile; non basta il richiamo a documenti o indizi se il giudice di merito non li ritiene sufficienti o decisivi.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli indizi, salvo specifici vizi di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
- La mancata rituale produzione di un documento nel fascicolo può legittimare il giudice a non esaminarlo.
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