Sentenza del 25/05/2018 n. 13122 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Concordato - Art. 86, comma 5, del T.u.i.r. - Portata - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2005 contestando, tra l'altro, la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda, sostenendo che fosse applicabile l'esclusione prevista dall'art. 86, comma 5, del TUIR per le cessioni effettuate nell'ambito di un concordato preventivo. Ha inoltre contestato la ripresa di una quota di canone di locazione, la determinazione del valore della plusvalenza, l'utilizzo di presunzioni per qualificare come inesistenti alcune operazioni e l'assoggettamento a IVA di cessioni intracomunitarie ritenute fittizie. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale contro il capo della sentenza relativo all'IVA sulle operazioni intracomunitarie inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo che l'art. 86, comma 5, del TUIR si applichi soltanto ai trasferimenti a terzi effettivamente eseguiti in attuazione della proposta di concordato, non a operazioni realizzate semplicemente durante la procedura e difformi dal piano concordatario. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della ripresa del canone di locazione, la valutazione complessiva dei negozi collegati per determinare il valore effettivo della cessione d'azienda e l'inammissibilità delle censure sulla valutazione delle prove. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia: le cessioni intracomunitarie inesistenti non sono operazioni esenti, ma operazioni non imponibili solo se realmente effettuate; in caso di inesistenza della transazione e della spedizione all'estero, l'IVA è dovuta. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. La società è stata condannata al pagamento di 17.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 86, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento
La norma riguarda il trasferimento a terzi dei beni ceduti ai creditori e opera soltanto quando la cessione sia effettivamente effettuata in esecuzione della proposta di concordato. Non è sufficiente che l'operazione avvenga durante la procedura; se essa si discosta dal piano concordatario, la plusvalenza resta imponibile.
Art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda deve essere determinata considerando il valore economico effettivo dell'operazione, anche quando una pluralità di negozi collegati dimostri che il corrispettivo indicato nell'atto formale è incongruo.
Art. 7, legge n. 212 del 2000 e art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un verbale della Guardia di finanza, purché il documento richiamato esponga con sufficiente chiarezza gli elementi posti a fondamento della ripresa.
Art. 41, d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993
Le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili, non esenti: rientrano nel campo IVA e non sono tassate in Italia perché manca il requisito territoriale, purché la cessione e il trasferimento dei beni verso altro Stato membro siano reali.
Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
La fatturazione di operazioni inesistenti può comportare l'applicazione dell'IVA indicata o comunque dovuta. Per le cessioni intracomunitarie fittizie, venendo meno il reale trasferimento all'estero, non opera il regime di non imponibilità.
Art. 10, d.P.R. n. 633 del 1972
Le operazioni esenti sono quelle che, pur presentando i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'IVA, non sono tassate per espressa scelta legislativa. La disciplina delle operazioni esenti non può essere confusa con quella delle cessioni intracomunitarie non imponibili.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile dopo il d.l. n. 83 del 2012
In cassazione è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, oppure un'anomalia motivazionale grave tale da integrare una violazione del minimo costituzionale della motivazione; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la maggiore o minore persuasività del ragionamento.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista per il concordato preventivo va interpretata restrittivamente: è applicabile solo alle operazioni che costituiscono concreta attuazione della proposta omologata o sottoposta alla procedura, non a qualsiasi operazione compiuta nel periodo concordatario.
- Quando una cessione d'azienda è inserita in una sequenza di negozi collegati per soggetti, tempi e oggetto, l'Amministrazione e il giudice possono considerare l'operazione economica complessiva e non limitarsi al prezzo formalmente indicato nel singolo contratto.
- Le operazioni IVA intracomunitarie sono non imponibili, non esenti: il beneficio presuppone l'effettiva spedizione o movimentazione dei beni in un altro Stato membro. Se la transazione o il trasferimento sono fittizi, il regime di non imponibilità viene meno.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se il documento richiamato, come un verbale della Guardia di finanza, è conoscibile e contiene gli elementi essenziali della contestazione.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o delle presunzioni; occorre dimostrare un errore giuridico, l'omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione radicalmente apparente o incomprensibile.
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